Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00201 presentata da LORENZIN BEATRICE (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080710
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00201 presentata da BEATRICE LORENZIN giovedi' 10 luglio 2008 nella seduta n.032 LORENZIN. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: il conseguimento della patente nautica per i disabili e' disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1997, n. 431 recante il «Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche»; l'articolo 5 del suddetto regolamento, che descrive i requisiti fisici per il conseguimento delle patenti nautiche, specifica al comma 1 che non possono ottenere le patenti nautiche ne' la convalida delle stesse «coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali indicate nell'Allegato A del regolamento, che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o convalidare»; l'accertamento dei requisiti di cui sopra e' demandato alle commissione mediche dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente, le quali possono rilasciare la certificazione d'idoneita' soltanto quando abbiano accertato che le deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali eventualmente riscontrate non «pregiudichino la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita»; le commissioni mediche, (trattandosi di organismi squisitamente sanitari), sono privi di quelle conoscenze tecniche sulla nautica che gli consentano di valutare quando effettivamente una patologia sia in grado di mettere a rischio la sicurezza della navigazione; la Tabella A allegata al regolamento elenca dettagliatamente le patologie, le affezioni psicofisiche e le situazioni invalidanti che non consentono il conseguimento della patente e i casi in cui, in presenza di menomazione degli arti, non e' consentito il rilascio della patente ai fini del comando e della condotta di unita' da diporto, circoscrivendo ampiamente lo spazio di discrezionalita' affidato all'organo sanitario; la disciplina teste' richiamata nella pratica si e' dimostrata incerta ed imprecisa, rendendo molto difficile il conseguimento della patente nautica per i disabili, giacche' non distingue tra «condotta» e «comando» dell'imbarcazione, e quindi tutti quei casi in cui le perdite funzionali di due arti o il loro indebolimento non escludono l'espletamento delle funzioni di comando quali, la conoscenza delle condizioni della barca e dell'ambiente marino, delle rotte principali, la conoscenza dei segnali, il carteggio, l'utilizzo degli strumenti, etc. Difatti, il disabile potrebbe possedere le conoscenze tecniche per il comando dell'unita' di diporto lasciando ad altri l'espletamento della condotta materiale necessaria per eseguire le operazioni di comando; l'articolo 65 del decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171 riguardante il «codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», rimandava ad un decreto ministeriale, che doveva essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il riordino di alcune materie tra cui la disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica per le persone disabili -: quale sia attualmente il percorso normativo del decreto ministeriale di attuazione, e quando ritenga, di poter provvedere alla sua emanazione, considerando che sono passati oltre due anni dal termine prescritto dal decreto legislativo n. 171 del 2005 per l'emanazione dello stesso; se nella descrizione dei nuovi criteri riguardanti i requisiti fisici e psichici per ottenere la patente nautica, sia stato valutato un diverso percorso per l'ottenimento della patente relativa al solo comando dell'imbarcazione - intesa come direzione della stessa - e quella comprendente anche l'esecuzione materiale delle funzioni.(5-00201)