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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00205 presentata da STRADELLA FRANCO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080710

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00205 presentata da FRANCO STRADELLA giovedi' 10 luglio 2008 nella seduta n.032 STRADELLA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: al ricorrere di certe condizioni, un rifiuto puo' essere qualificato, all'esito di un'operazione di recupero alla quale e' sottoposto, come materia prima secondaria e quindi come prodotto riutilizzabile tal quale in altri cicli produttivi; il decreto legislativo n. 152 del 2006 («Norme in materia ambientale»), sia nella versione precedente che successiva all'entrata in vigore del recente decreto legislativo n. 4 del 2008 che ha modificato il primo, prevede che le operazioni di recupero di rifiuti possono essere effettuate: a) in procedura semplificata in accordo con quanto stabilito con apposito decreto ministeriale (quello ad oggi vigente e' il decreto ministeriale 5 febbraio 1998) ed in tal caso e' consentito l'esercizio dell'attivita' di recupero dopo 90 giorni dall'inoltro della relativa domanda da parte del produttore (principio del silenzio-assenso della Pubblica amministrazione); oppure b) in procedura ordinaria ex articoli 208-213 testo unico e decreto legislativo n. 59 del 2005 ma in tal caso l'inizio dell'attivita' di recupero e' subordinato al rilascio di un'autorizzazione ad hoc a conclusione di un complesso procedimento amministrativo (che prevede tra l'altro l'indizione di conferenze di servizi; la prestazione di garanzie fideiussorie da parte del produttore; l'accesso di qualunque terzo interessato agli atti eccetera); prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008, l'articolo 181, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedeva che un materiale potesse essere qualificato come materia prima secondaria a patto che, alternativamente: a) fosse incluso in una delle categorie di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (ovvero ad altro decreto che avrebbe dovuto essere emanato dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle attivita' produttive); oppure b) fosse espressamente qualificato come tale in un'autorizzazione ordinaria rilasciata ex articoli 208-213 del decreto legislativo n. 152 del 2006; con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008 e' stato sostanzialmente modificato il predetto articolo 181 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed inserito il nuovo articolo 181-bis il quale ultimo non contempla piu' espressamente la possibilita' che una materia prima secondaria possa avere le caratteristiche individuate con autorizzazione ex articoli 208-213 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006; a cagione della poca chiarezza del decreto legislativo n. 4 del 2008, un'interpretazione ampiamente restrittiva del testo riformato del decreto legislativo n. 152 del 2006 potrebbe portare ad ipotizzare che il legislatore intenda favorire i soggetti autorizzati in forma semplificata (con regime del silenzio-assenso) ad effettuare operazioni di recupero di rifiuti volte alla produzione di materie prime secondarie rispetto alle imprese che invece intendono svolgere tali operazioni solo all'esito del preventivo rilascio di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione ex articoli 208-213 decreto legislativo n. 152 del 2006; l'eventuale impossibilita' per la pubblica amministrazione di autorizzare in via ordinaria, caso per caso, nuovi cicli di produzione di materie prime secondarie scaturenti dal recupero di rifiuti, specialmente se non pericolosi, potrebbe comportare per l'Italia un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia per violazione della Direttiva 2006/12/CE; l'articolo 1, comma 1, lettera a) della Direttiva 2006/12/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, prescrive infatti, tra l'altro, di verificare caso per caso ed in concreto se un determinato materiale debba essere qualificato o meno come rifiuto ed una previsione legislativa nazionale che ostacolasse l'attuazione di tale principio arrivando a conclusioni generalizzate pregiudicherebbe l'efficacia del diritto comunitario, comportandone la violazione; l'articolo 3, comma 1, lettera b) della Direttiva 2006/12/CE prescrive che gli Stati membri devono promuovere «il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie»; e' altrettanto noto che il diritto ambientale comunitario e' ispirato al principio dello «sviluppo sostenibile» e cioe' alla contemperazione dell'esigenza del progresso con quella della tutela e della salute dell'ambiente; qualora l'individuazione delle caratteristiche che devono presentare le materie prime secondarie, come sopra prodotte, fosse riservata in via esclusiva al contenuto di un decreto ministeriale sarebbe di fatto impossibile consentire alla ricerca ed allo sviluppo di progredire nel senso che qualunque nuovo ciclo industriale di trattamento dei rifiuti volto alla produzione di materie prime secondarie, non potrebbe essere avviato se non prima della modifica del predetto decreto ministeriale con insopportabile dispendio di tempo e costi; alla luce di quanto sopra si rivela illogico sotto ogni punto di vista ritenere che il futuro «sviluppo sostenibile» del sistema ambientale italiano, con riferimento al settore delle materie prime secondarie, debba essere affidato in via esclusiva al contenuto di un decreto ministeriale che, per sua natura, non e' uno strumento adattabile al rapido evolversi delle scoperte tecnologiche in campo ambientale; una normativa nazionale ossequiosa del diritto comunitario e volta alla realizzazione degli obbiettivi di tutela e rispetto dell'ambiente deve incentivare il recupero di rifiuti e la produzione di materie prime secondarie e cio' anche prevedendo la possibilita' che le materie prime secondarie prodotte all'esito di un'operazione di recupero di rifiuti possano presentare «anche» le caratteristiche individuate caso per caso dalla pubblica amministrazione con lo strumento delle autorizzazioni ex articoli 208-213 decreto legislativo n. 152 del 2006; la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente chiarito che ostano all'applicazione del diritto comunitario le norme nazionali che qualificano a priori certi materiali come rifiuti, senza consentirne una diversa qualificazione in concreto (causa C-263/05 del 18 dicembre 2007, Commissione UE/Repubblica italiana, punto 44 della motivazione) e che non e' assolutamente giustificato assoggettare alle disposizioni della normativa sui rifiuti beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti (causa C-188/07 del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer/Total France SA+1 - punto 43 della motivazione); la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008 consentiva espressamente alla pubblica amministrazione la verifica dei presupposti di legge per l'effettuazione di operazioni di recupero volte alla produzione di materie prime secondarie; qualora venisse espressamente previsto e/o chiarito che i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche conformi «anche» alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208-213 del decreto legislativo n. 152 del 2006, verrebbe garantita l'osservanza della normativa comunitaria, valorizzato lo sviluppo e la tecnologia e, soprattutto, verrebbe consentito alla pubblica amministrazione di verificare in concreto e caso per caso le effettive modalita' di svolgimento dell'attivita' delle imprese operanti nel settore -: se e quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato al fine di adeguare l'attuale testo dell'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, al diritto comunitario ed alle esigenze della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica in campo ambientale; se intenda emanare una circolare interpretativa del decreto legislativo n. 152 del 2006 volta a chiarire che, se le materie prime secondarie prodotte ad esito di un'operazione di recupero di rifiuti possono avere le caratteristiche indicate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, a maggior ragione esse possono anche presentare le caratteristiche individuate nelle singole autorizzazioni rilasciate ex articoli 208-213 decreto legislativo n. 152 del 2006. (5-00205)

 
Cronologia
lunedì 7 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Tokyo, in Giappone, i leader dei paesi del G8 discutono del forte rincaro del prezzo del petrolio, della crisi finanziaria, degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo e dei cambiamenti climatici. Al vertice partecipano anche Brasile, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Sudafrica.

giovedì 10 luglio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (C. 1442), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 22 luglio (legge 23 luglio 2008, n. 124 - c.d. lodo Alfano).



martedì 15 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 322 voti favorevoli, 267 contrari e 8 astenuti, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (C. 1366), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.