Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00209 presentata da COSCIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080711
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00209 presentata da MARIA COSCIA venerdi' 11 luglio 2008 nella seduta n.033 COSCIA e LIVIA TURCO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: la legge 285/97 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza» ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo e' riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri: a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT; c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione; d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT; e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attivita' criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia; gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonche' il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilita' assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni; la legge n. 285/97 ha aperto un nuovo approccio nelle politiche socio-educative in Italia, superando la tradizionale ottica assistenzialistica e riparatoria nei confronti dei minori. Essa ha creato le condizioni operative per promuovere i diritti e le opportunita' dei bambini e degli adolescenti, attuando concretamente i principi della Convenzione ONU per l'infanzia, ratificati in Italia con la legge 176/91; la legge n. 285/97, dunque, ha proposto una programmazione partecipata a livello territoriale attraverso la predisposizione di piani pluriennali. I progetti esecutivi sono adottati dagli enti locali mediante Accordi di programma con le ASL, il Provveditorato agli Studi e il Centro per la Giustizia minorile; la legge n. 328/00 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» ha avviato un processo di riforma che richiede ai Comuni di programmare, realizzare e valutare il sistema territoriale degli interventi e dei servizi sociali realizzando tali interventi, per quanto riguarda le persone minori di eta', secondo le disposizioni della legge 285/97; con i fondi della legge n. 285/97 il Comune di Roma si e' impegnato a finanziare 105 progetti in atto destinati alla promozione di interventi rivolti al sostegno dei minori e delle famiglie che vivono realta' difficili e marginali. Interventi mirati e di forte impatto sociale che riconoscono i bambini come soggetti di diritti ed offrono loro opportunita' nella vita quotidiana delle proprie comunita'; da piu' di sei mesi, tuttavia, questi progetti sono integralmente finanziati dagli enti gestori con conseguenze drammatiche per gli operatori che da mesi sono senza stipendio; l'ultimo pagamento, infatti, si riferisce alle competenze dello scorso ottobre 2007 e non pare esserci al momento nessuna previsione di una rapida soluzione; quest'anno, dunque, il Comune di Roma non ha potuto avviare la pratica di anticipo che aveva permesso la continuita' dei pagamenti negli anni passati; il decreto di riparto delle risorse della legge 285/97 alle citta' riservatarie e' stato sottoscritto nel mese di aprile 2008 dai Ministri del precedente Governo; la Corte dei conti, nel mese di giugno 2008, ha riconosciuto la regolarita' del decreto e lo ha ritrasmesso al Ministero della solidarieta' sociale; la Cabina di regia 285 presso il V Dipartimento dell'Assessorato alle politiche sociali e della salute del Comune di Roma e' pronta ad effettuare tutti i pagamenti disposti non appena il Comune rientri nella disponibilita' dei fondi; pertanto, gli ordinativi di pagamento sono gia' stati predisposti dagli uffici competenti ma, a tutt'oggi, non risulta attivata dal Fondo nazionale politiche sociali istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la procedura di accredito dei fondi alla Banca d'Italia e, tramite essa, al Comune di Roma -: se il Ministro intenda rendere noti i motivi del protrarsi del ritardo dei pagamenti dovuti relativi agli interventi finanziati dalla legge 285/97 e, soprattutto, intenda indicare al piu' presto i tempi e i modi di erogazione del finanziamento predisposto dalla legge 285/97 al Comune di Roma, considerando che il mancato pagamento dei progetti gia' avviati potrebbe determinare conseguenze estremamente negative sui destinatari dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. (5-00209)