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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00639 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080711

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00639 presentata da MAURO PILI venerdi' 11 luglio 2008 nella seduta n.033 PILI, VELLA, NIZZI, TESTONI, MURGIA, PORCU e OPPI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che: in data 10 luglio 2008 il Presidente della regione ha promulgato la legge statutaria che era stata approvata dal consiglio regionale il 7 marzo 2007; il 13 giugno 19 consiglieri regionali avevano richiesto l'indizione del referendum confermativo; il referendum si e' svolto il 21 ottobre; il 30 giugno 2008, dopo un coinvolgimento della Corte Costituzionale, la Corte d'Appello di Cagliari ha stabilito che la consultazione non e' stata valida per mancato raggiungimento del quorum dichiarando comunque di ritenere «condivisibile» l'argomentazione dei legali del comitato referendario secondo la quale la legge non e' promulgabile proprio perche' non ci sono stati voti validi; i promotori del referendum (comprendente sia esponenti del centrosinistra sia del centrodestra) hanno invitato a non procedere alla promulgazione in quanto mancherebbe l'elemento «certificativo» della volonta' dei cittadini una volta ricorso al referendum confermativo; la legge regionale n. 20 del 1957 e successive modificazioni individua erroneamente un quorum di partecipazione del referendum pari a un terzo degli elettori; tale quorum non e' previsto nell'articolo 15 dello Statuto sardo; una legge regionale che prevede in modo equivoco il quorum di partecipazione di un terzo degli elettori per il referendum confermativo di una legge statutaria e' palesemente incostituzionale; il presidente della regione sarda non ha in alcun modo esplicitato preventivamente la corretta interpretazione e applicazione delle norme referendarie relativamente alle norme statutarie; la prevalenza gerarchica della disposizione statutaria risulta evidente su qualsiasi altra norma regionale; l'articolo 15 dello Statuto speciale della Regione Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 1948, fissa, come presupposto indefettibile della promulgazione della legge, il fatto che sia stata approvata, in sede di referendum confermativo della legge statutaria, dalla maggioranza di voti validi. Recita, infatti, testualmente, il citato articolo 15 «La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi»; la Corte d'Appello, il 30 giugno 2008, in sede di verifica dei risultati del referendum: 1) ha ritenuto che, in forza del combinato disposto degli articoli 15 della legge regionale n. 21 del 2002 e 14 della legge regionale n. 20 del 1957, fosse necessario il raggiungimento del quorum anche per la validita' del referendum sulla legge statutaria regionale. E cio' benche' l'articolo 15 dello statuto, norma di rango costituzionale, non prevedesse il raggiungimento di nessun quorum, al pari del referendum confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione; 2) ha dato atto del mancato raggiungimento del quorum; 3) ha dichiarato, pertanto, non valido il referendum sulla legge statutaria regionale della Sardegna; il presidente della regione, nonostante tale pronunzia della Corte d'appello, ha promulgato la legge statutaria (approvata dal Consiglio regionale il 7 marzo 2007); la promulgazione, risulta essere in totale violazione dell'articolo 15 dello statuto speciale della Regione Sardegna, che, come detto, stabilisce chiaramente che la legge statutaria non puo' essere promulgata «se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi»; in realta', avendo la Corte d'appello dichiarato non valido il referendum sulla legge statutaria, quest'ultima non puo' essere promulgata, mancando la condizione della sua approvazione «dalla maggioranza dei voti validi»; dalla pronunzia della Corte d'appello, che ha accertato che quasi il 70 per cento degli elettori si sono espressi contro l'approvazione della legge statutaria e che ha dichiarato non valido il referendum, emerge che la legge statutaria non ha ottenuto la maggioranza dei voti e che, per di piu', i voti non sono neanche validi; la volonta' del costituente - come emerge dall'articolo 15 dello statuto - e' sicuramente nel senso di richiedere, per la promulgabilita' della legge statutaria, la volonta' degli elettori, espressa attraverso la maggioranza dei voti validi, non essendovi stato un valido referendum - e quindi non essendovi stata la maggioranza dei voti validi - la legge statutaria della Sardegna non poteva essere promulgata; l'eventuale promulgazione, pertanto, comporterebbe una violazione dell'articolo 15 dello statuto speciale della Sardegna (avente natura di legge costituzionale), nella parte in cui, appunto, stabilisce che «La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi»; la norma prevede che il mancato raggiungimento di un quorum, peraltro incostituzionale, renderebbe di fatto il referendum non valido e conseguentemente la legge statutaria non poteva essere promulgata; secondo autorevoli pareri di costituzionalisti «il referendum e' invalido per mancanza di quorum partecipativo, la legge statutaria non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi, perche' se il referendum non raggiunge il quorum nessun voto e' valido»; e' doveroso segnalare una gravissima violazione senza precedenti di una disposizione avente valenza costituzionale -: se il Governo intenda valutare l'opportunita' di un urgente intervento diretto tramite impugnativa davanti alla Corte costituzionale ai sensi della normativa vigente, teso al rispetto dello Statuto sardo, che ha valenza di legge costituzionale e delle prerogative democratiche dei sardi; se non ritenga, con la richiesta di impugnativa, di dover chiedere alla Corte Costituzionale di sospendere gli effetti dell'atto stesso. (4-00639)

 
Cronologia
giovedì 10 luglio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (C. 1442), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 22 luglio (legge 23 luglio 2008, n. 124 - c.d. lodo Alfano).



martedì 15 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 322 voti favorevoli, 267 contrari e 8 astenuti, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (C. 1366), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.