Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00741 presentata da CASTAGNETTI PIERLUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080718
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00741 presentata da PIERLUIGI CASTAGNETTI venerdi' 18 luglio 2008 nella seduta n.038 CASTAGNETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: alcuni religiosi da tempo impegnati in territorio turco, fra cui frati Cappuccini della Custodia di Turchia, oggetto in passato di aggressioni, informano che la legge sulle fondazioni varata dal Governo Erdogan e intesa a disciplinare alcune delle questioni aperte in materia di statuto giuridico delle minoranze sarebbe altresi' indirizzata alle minoranze formate da cittadini turchi piu' che a quelle formate da cittadini stranieri; la Chiesa cattolica inoltre, simbolo di fede e testimonianza cristiana nelle terre mediorientali, i cui membri sono in maggioranza stranieri, non e' tutelata e non ha diritto ad avere restituzione di beni incamerati dallo Stato. Non le e' riconosciuta personalita' giuridica e questo comporta, ad esempio, l'impossibilita' di possedere titoli di proprieta' e, conseguentemente, di riparare immobili riconosciuti solo de facto ma non «di diritto» -: quali iniziative il Governo abbia gia' assunto o intenda assumere nei rapporti bilaterali e in campo comunitario e internazionale perche' in Turchia vengano rispettati i fondamentali diritti delle comunita' cristiane.(4-00741)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata venerdi' 7 novembre 2008 nell'allegato B della seduta n. 081 All'Interrogazione 4-00741
presentata da PIERLUIGI CASTAGNETTI Risposta. - In merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta. 1. Il tema del rispetto della liberta' religiosa e' centrale nel negoziato avviato dalla Turchia per l'adesione all'Unione europea e viene costantemente monitorato dalla Commissione Europea; esso costituisce egualmente un tema di grande rilievo sul piano bilaterale. Occorre riconoscere come in questi ultimi anni si siano registrati importanti e positivi sviluppi su tale aspetto, indotti dalle posizioni dell'Unione europea ma anche da un approccio piu' aperto assunto sul tema dalla leadership del Primo Ministro Erdogan. In particolare, va ricordata la recente entrata in vigore della legge sulle Fondazioni (n. 5737 del 20 febbraio 2008) da tempo al centro del dibattito politico interno e sostenuta con determinazione dal Governo nonostante le forti resistenze dei settori piu' nazionalisti. Tale normativa si pone l'obiettivo di disciplinare la gestione, l'attivita' e il regime di controllo a cui vanno sottoposte le fondazioni, tra cui quelle a finalita' religiosa. Essa riforma profondamente un settore in precedenza regolato in maniera carente, in un'ottica di «tolleranza» piu' che di «tutela» delle minoranze religiose, tanto che la situazione era stata definita gravemente deficitaria e stigmatizzata ancora nel rapporto della Commissione Europea del novembre 2007. Gli elementi innovativi della legge sono stati invece sottolineati positivamente dal Commissario per l'allargamento, Olli Rehn, che ne ha parlato come di un «passo in avanti», per quanto occorra ora verificarne l'attuazione sul piano concreto. 2. In sintesi, alle fondazioni viene attribuita personalita' giuridica (articolo 4 della legge) e la possibilita' di acquisire e gestire proprieta' immobiliari. L'autorita' demandata in prima istanza ad esercitare la supervisione sulle attivita' delle fondazioni e' la Direzione generale per le fondazioni, posta alle dipendenze dirette dell'ufficio del Primo Ministro. Il principale organo gestionale della Direzione generale e' il consiglio, formato da quindici membri. Un terzo di essi e' nominato dal Primo Ministro, i restanti due terzi sono eletti direttamente dalle fondazioni. È prevista la possibilita' per i cittadini stranieri di costituire nuove Fondazioni, su base di reciprocita' (articolo 5). 3. Un rilevante aspetto tuttora non chiarito dalla legge riguarda il destino delle proprieta' immobiliari requisite alle fondazioni non musulmane pre-esistenti (cosi' dette «fondazioni di comunita'»), vale a dire quelle individuate dal trattato di Losanna del 1923 (armena, ortodossa, ebraica). A quanto riportato dalle Autorita' turche, questi aspetti saranno oggetto del regolamento applicativo in corso di elaborazione. Considerato il rilievo della questione, sia la Commissione Europea che gli Stati membri, tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche, seguono quindi con attenzione il percorso del regolamento applicativo della legge 5737. 4. Non rientra invece nell'ambito della legge sulle fondazioni la questione della personalita' giuridica in Turchia della Chiesa cattolica in quanto tale; va ricordato che la Santa Sede intrattiene regolari relazioni diplomatiche con la Turchia e la nunziatura ad Ankara e' pertanto competente a verificare le possibili ripercussioni della nuova normativa sulla complessa questione delle proprieta' immobiliari nel paese. 5. Nell'esprimere quindi apprezzamento per la politica di riforme avviata da parte del Governo turco anche nel settore della liberta' religiosa, continueremo a monitorare con attenzione l'evolversi della situazione, in particolare quanto alle modalita' di attuazione della legge sulle fondazioni su piano concreto, ritenendo essenziale l'obiettivo di pieno riconoscimento e inclusione delle minoranze religiose nella vita politica e sociale del paese. È incoraggiante in tale contesto che, una volta superata la crisi politica legata al procedimento giudiziario avviato lo scorso marzo contro il partito di maggioranza AKP (Partito di giustizia e sviluppo), il Governo abbia rilanciato il proprio impegno riformista annunciando il varo del «terzo programma nazionale per l'adozione dell'acquis comunitario» che include numerose misure a carattere legislativo ed amministrativo sia in campo politico che economico. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Mantica.