Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00031 presentata da DELLA VEDOVA BENEDETTO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080723

Atto Camera Mozione 1-00031 presentata da BENEDETTO DELLA VEDOVA testo di mercoledi' 23 luglio 2008, seduta n.041 La Camera, premesso che: la drammatica vicenda di Eluana Englaro ha sollevato, in sede politica e parlamentare, numerosi e comprensibili interrogativi circa i limiti e le condizioni di esercizio del diritto costituzionale alla liberta' di cura, da parte dei pazienti che versano in stato di incoscienza e che non possano prestare validamente il consenso ai trattamenti sanitari a cui sono, o possono essere, sottoposti; lo sviluppo delle forme di sostegno vitale artificiale a quanti versano in condizioni di completa e irreversibile incoscienza, implica, come da piu' parti da anni si sollecita, un adeguamento della normativa che renda possibile, anche per questi pazienti, l'esercizio di un diritto, che la perdita della coscienza di fatto preclude; se si ampliassero i casi e le condizioni per cui il consenso del paziente si considera presunto e comunque non revocabile, il principio del «consenso informato» perderebbe il proprio rilievo di fondamento generale di legittimazione dei trattamenti sanitari e delle relazioni tra medici e pazienti; con il decreto che accoglie il reclamo presentato dal Signor Beppino Englaro, in coerenza con il pronunciamento della Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748), la Corte di Appello di Milano ha riconosciuto che l'articolo 32 della Costituzione (come richiamato dall'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale») trova applicazione anche nel caso in cui il titolare del diritto alla cura non sia in grado di prestare o revocare il proprio consenso, a condizione che in precedenza - anche in assenza di una disciplina positiva sulle cosiddette «direttive anticipate» - la sua volonta' sia stata dichiarata in forma esplicita; su questa base, la Corte di Cassazione si e' limitata a stabilire le condizioni entro cui, all'interno dell'attuale ordinamento, sia esercitabile un diritto costituzionale che non viene meno per il fatto che il Parlamento non ne ha previsto una specifica regolamentazione legislativa; proprio il principio della separazione dei poteri implica la possibilita' che un diritto (e a maggior titolo, un diritto costituzionale), quando il legislatore non abbia posto rimedio alle ragioni normative che ne rendono incerte le condizioni di esercizio, dia adito ad una richiesta di giustizia e trovi riconoscimento ed attuazione in una pronuncia giurisdizionale; le questioni attinenti al consenso informato e alla liberta' di cura presentano, dal punto di vista giuridico, profili del tutto specifici, che le distinguono dall'eutanasia, cui pure tendono ad essere legate nella discussione pubblica e nella polemica politico-culturale: il diritto che la Cassazione ha definito «all'autodeterminazione terapeutica» e' stabilito, in modo inequivoco, da una norma Costituzionale; l'eutanasia e' un reato previsto come tale dal nostro codice penale. Il fatto che le due fattispecie possano sollevare questioni o interrogativi comuni dal punto di vista etico, religioso e culturale non autorizza in alcun modo a confonderne la natura da un punto di vista propriamente normativo; a partire dal caso di Eluana Englaro si e' altresi' da piu' parti sostenuto che l'alimentazione e l'idratazione (ovvero, in altri casi, la respirazione) artificiale non siano da considerarsi trattamenti sanitari, ma forme di mera cura e assistenza materiale, cui non sarebbe necessario prestare, ne' possibile revocare il consenso; tale interpretazione restrittiva appare del tutto ingiustificata, poiche' esclude dall'ambito dei trattamenti sanitari pratiche, che comportano necessariamente il ricorso a atti e tecnologie bio-mediche e che sono deontologicamente legittimate dall'obiettivo di scongiurare la morte e la sofferenza dei pazienti; il fatto che il nostro ordinamento giuridico sia univocamente orientato a garantire la liberta' di cura emerge anche dal fatto che il Parlamento italiano ha da tempo approvato l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oviedo (Legge 28 marzo 2001, n. 145); i governi che da allora si sono succeduti, peraltro, hanno mancato di dare attuazione alle previsioni della legge di ratifica, non avendo adottato i decreti legislativi di adattamento (nonostante i successivi rinnovi della delega nel 2003 e 2007); l'articolo 5 della Convenzione di Oviedo prevede che un intervento nel campo della salute non possa essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia reso un consenso libero, informato e, in qualunque momento, revocabile al trattamento proposto; quanto espresso in premessa in ordine al caso di Eluana Englaro e, piu' in generale, ai termini di esercizio della liberta' terapeutica garantiti dal nostro ordinamento giuridico, trova, gia' oggi, pieno riscontro nel Codice di deontologia medica (16 dicembre 2006): «In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volonta' della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignita' della persona e della qualita' della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volonta' del paziente». (Art. 35 - Acquisizione del consenso); «Il medico, se il paziente non e' in grado di esprimere la propria volonta', deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato» (articolo 38 - Autonomia del cittadino e direttive anticipate), impegna il Governo: a completare la procedura di ratifica della Convenzione di Oviedo e a compiere gli atti necessari per dare ad essa una «piena ed intera esecuzione», secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 della Legge 28 marzo 2001, n. 145, anche predisponendo la disciplina occorrente per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione; a esercitare l'iniziativa legislativa sul tema del cosiddetto «testamento biologico», tenendo in considerazione le indicazioni, in buona parte convergenti, dei numerosi progetti di legge presentati, nella scorsa e nella presente legislatura, per definire le condizioni e i termini di esercizio della liberta' terapeutica da parte dei pazienti che versano in stato di incoscienza, e avendo cura di non porre in dubbio o contraddire i principi dell'ordinamento che, a partire dalle disposizioni costituzionali, fondano la legittimita' del rapporto terapeutico sul principio del consenso e sulla indisponibilita' della vita e della volonta' dei pazienti. (1-00031) «Della Vedova, Boniver, Mario Pepe (PdL), Papa, Nucara, Moroni, Calderisi, Costa, Golfo, Nirenstein, Pizzolante, Scapagnini, La Malfa, Antonione».

 
Cronologia
lunedì 21 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 323 voti favorevoli e 253 contrari, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

giovedì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva in via definitiva e all’unanimità il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona (C. 1519), approvato dal Senato il 23 luglio (legge 2 agosto 2008, n. 130).