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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00263 presentata da DI CAGNO ABBRESCIA SIMEONE (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080728

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00263 presentata da SIMEONE DI CAGNO ABBRESCIA lunedi' 28 luglio 2008, seduta n.043 DI CAGNO ABBRESCIA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: le imprese che operano per la gestione degli impianti di servizio per lo smaltimento dei rifiuti, da diverso tempo, hanno denunciato le molteplici e gravi difficolta' riscontrate dalla prestazione di garanzie finanziarie per l'attivazione, la gestione operativa e post-operativa delle discariche, comprese le procedure di chiusura, previste dalla normativa sia nazionale, che regionale di riferimento; attualmente infatti gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione, non rilasciano garanzie finanziarie per una durata trentennale, cosi' come previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 concernente «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», limitandosi invece a rilasciare garanzie per «piani quinquennali rinnovabili»; tuttavia, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte del 26 maggio 2008 n. 1217 ha stabilito l'illegittimita' dell'autorizzazione subordinata al rilascio di garanzia quinquennale da parte degli istituti di credito e delle compagnie di assicurazione, per la costruzione e l'esercizio di una discarica per i rifiuti; inoltre, la Regione Puglia ha fatto propria una interpretazione restrittiva fornita dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, (Prot. N. 15359 del 1 o agosto 2008), sulla normativa sia nazionale che regionale di riferimento, che esclude tra i soggetti legittimati a prestare garanzie finanziarie in favore dello Stato e/o degli Enti pubblici, le societa' di intermediazione finanziaria, iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 o settembre 1993 n. 385 concernente «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; la suddetta interpretazione peraltro, risulta in evidente contrasto con il predetto decreto legislativo, che individua come soggetti legittimati a rilascio di garanzie finanziarie in favore dello Stato e/o degli Enti pubblici, le imprese sottoposte al controllo della Banca d'Italia incluso anche i soggetti di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale precedentemente riportato; tale situazione, in considerazione di quanto suesposto, pone una serie di evidenti problematiche di carattere soprattutto finanziario, sia per gli operatori del settore degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto la richiesta per il rilascio di garanzie finanziarie quinquennali, da parte degli istituti di credito e delle compagnie di assicurazione, necessarie al fine di svolgere l'attivita' d'impresa per lo smaltimento dei rifiuti stessi, (nonostante la suesposta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte avesse dichiarato l'illegittimita' di tale richiesta), rischia di bloccare l'esercizio dell'attivita' stessa, con le conseguenti interruzioni del servizio di pubblica utilita' reso dai gestori delle discariche medesime; sia anche per le stesse societa' di intermediazione finanziaria che subiscono una restrizione delle competenze per lo svolgimento della propria attivita' professionale; appare pertanto evidente che tale eventualita', potrebbe rappresentare una situazione di reale emergenza non soltanto per la Regione Puglia, ma per l'intero territorio nazionale, con gravissimi danni per l'ambiente, la salute pubblica e il livello occupazionale in considerazione che molte imprese del settore rischierebbero la chiusura dell'attivita'; sarebbe infine opportuno che gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione siano richiamate al rispetto di quanto previsto dal succitato decreto legislativo che stabilisce la durata trentennale per la garanzia finanziaria, per l'attuazione e la gestione operativa delle discariche -: se non ritengano opportuno intervenire con un provvedimento ad hoc, al fine di esplicitare in maniera inequivocabile la durata delle garanzie finanziarie come individuata dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36; se non ritengano altresi' opportuno chiarire i contenuti dell'interpretazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che escludono le societa' di intermediazione finanziaria tra i soggetti legittimati a prestare le garanzie finanziarie in favore dello Stato o degli enti pubblici, come invece stabilito dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385 che li indica all'interno dell'elenco speciale e che sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; quali iniziative infine intendano assumere nell'ambito delle proprie competenze, al fine di evitare che interpretazioni troppo rigide e spesso non conformi alla normativa del settore, possano determinare l'impossibilita' per gli operatori del settore di esercitare la propria attivita' con la conseguente paralisi dell'intero sistema nazionale della gestione dei rifiuti. (5-00263)

 
Cronologia
lunedì 21 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 323 voti favorevoli e 253 contrari, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

giovedì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva in via definitiva e all’unanimità il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona (C. 1519), approvato dal Senato il 23 luglio (legge 2 agosto 2008, n. 130).