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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00277 presentata da CONTENTO MANLIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080730

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00277 presentata da MANLIO CONTENTO mercoledi' 30 luglio 2008, seduta n.045 CONTENTO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che con nota (prot. n. 20202/20111/07 del 30 agosto 2007), la Prefettura di Pordenone inoltrava al Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i servizi demografici - la richiesta formulata dall'Unione Italiana del Lavoro circa la «documentazione che i cittadini extracomunitari devono produrre ai fini anagrafici» in quanto il Comune di Pordenone «non ritiene validi i certificati redatti all'estero che non siano corredati della traduzione in lingua italiana da parte della nostra autorita' consolare con attestazione di conformita' all'originale ai sensi dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, cosi' come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334»; nella nota veniva altresi' chiarita la posizione della Prefettura la quale ritiene, in proposito, che: «analogamente a quanto avviene nei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ... possano trovare applicazione, in combinato disposto, gli articoli 3 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che prevedono la possibilita' di ricorrere per la traduzione degli atti e documenti redatti in lingua straniera, ad un traduttore ufficiale operante in Italia con successiva asseverazione da parte del Tribunale»; con risposta del 25 giugno 2008, il direttore centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, dichiarava di condividere «l'accertamento espresso da codesta Prefettura, in base al quale il documento prodotto all'estero puo' essere tradotto dall'autorita' consolare italiana nel Paese nel quale l'atto e' stato prodotto, oppure da un traduttore ufficiale operante in Italia, con successiva asseverazione presso il Tribunale»; alla risposta veniva allegata la «circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 20685/92500, del 15 dicembre 1980» utilizzata, nel caso, a conferma del parere espresso il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pero', all'articolo 3, nel disciplinare i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, esclude i cittadini non appartenenti all'Unione europea (comma 1) tranne per il ricorso alle dichiarazioni sostituite in caso di «stati, qualita' personali e fatti accertabili da parte di soggetti pubblici italiani» (comma 2), fatte salve, pero', le «speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero»; lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 disciplina il ricorso alle dichiarazioni sostitutive nel caso di applicazione di convenzioni internazionali (comma 3) e precisa come, al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, «gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri»; disposizione di contenuto corrispondente all'articolo 2, comma 4, del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, risulta prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (e successive modificazioni - decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004), quest'ultimo adottato sulla base dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; dal quadro normativo vigente, dunque, parrebbe esclusa la possibilita' di documentare stati, qualita' personali e fatti con modalita' diverse dal rilascio di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri; in altre parate, non sembrerebbe corretto il ricorso, in sostituzione della precisa procedura prevista dalle norme da ultimo invocate, all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quale dispone esclusivamente in materia di «legalizzazione di firme di atti da e per l'estero» e cio' sia per l'impossibilita' di applicare tale disposizione ai cittadini extracomunitari (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), sia per la specialita' della disposizione contenuta nel regolamento di attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), che, in quanto tale, dovrebbe prevalere in tutti i casi in cui, attraverso i documenti formati dalla competente autorita' dello Stato estero, si volessero documentare gli stati, le qualita' personali e i fatti concernenti il cittadino extracomunitario medesimo e a maggior ragione allorche' essi siano rilevanti per l'ottenimento di benefici di carattere economico posti a carico della pubblica amministrazione -: se ritenga legittima la interpretazione fornita dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali con la nota richiamata in premessa e, in caso affermativo, sulla base di quali argomenti giuridici e quali iniziative intenda adottare in merito alla questione sollevata col presente atto di sindacato ispettivo. (5-00277)





 
Cronologia
lunedì 21 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 323 voti favorevoli e 253 contrari, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

giovedì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva in via definitiva e all’unanimità il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona (C. 1519), approvato dal Senato il 23 luglio (legge 2 agosto 2008, n. 130).