Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386-B/011 presentata da FEDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080805
Atto Camera Ordine del Giorno 9/1386-B/11 presentato da MARCO FEDI testo di martedi' 5 agosto 2008, seduta n.048 La Camera, premesso che: il decreto in esame, all'articolo 20, comma 10, modifica l'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il quale e' stato istituito l'assegno sociale; l'assegno sociale compete ai cittadini italiani, o equiparati, quando non percepiscono alcun reddito o ne percepiscono uno inferiore all'importo corrente dell'assegno sociale, hanno raggiunto i 65 anni di eta' e risiedono abitualmente in Italia; sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno; in base al testo iniziale del decreto, a decorrere dal 1 o gennaio 2009, l'assegno sociale sarebbe stato corrisposto agli aventi diritto a condizione che avessero soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale; successivamente la Camera aveva modificato il testo proponendo che l'assegno sociale venisse corrisposto agli aventi diritto a condizione che avessero soggiornato legalmente e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale; successivamente il Senato ha soppresso le parole «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale»; risultano confermate le restrizioni relative alla residenza continuativa di dieci anni - senza riferimento alcuno alla residenza storica - cioe' a periodi di residenza in qualsiasi periodo anteriore alla data di presentazione della domanda di assegno sociale; le restrizioni rischiano di precludere ai cittadini italiani emigrati, ove rientrassero nel territorio italiano a causa delle situazioni di indigenza presenti in molti paesi di emigrazione, la possibilita' di accedere all'assegno sociale, impegna il Governo ad escludere dalle nuove restrizioni i cittadini italiani emigrati all'estero, ove rientrassero in Italia e soddisfacessero gli altri requisiti, tenendo conto che in molti casi possono far valere periodi di residenza storica pari o superiore a dieci anni. 9/1386-B/ 11 .Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.