Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00480 presentata da CASSINELLI ROBERTO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20081021
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00480 presentata da ROBERTO CASSINELLI martedi' 21 ottobre 2008, seduta n.069 CASSINELLI e SCANDROGLIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: le nomine di consulenti d'ufficio, nell'ambito dello svolgimento del processo giudiziario, costituiscono uno strumento istruttorio, normativamente previsto e regolamentato dal legislatore, in funzioni di ausilio dell'organo giudicante, ove questi sia chiamato a decidere su controversie implicanti specifiche competenze tecniche; appare palese l'importanza di detta figura di «ausiliario» del giudice, al fine di giungere ad una giusta ed equa decisione, altresi' fondata su cognizioni di carattere tecnico, quando siano indispensabili al giudice per conoscere la verita'; le relazioni e perizie tecniche, richieste dal giudice sulla scorta dei quesiti da questi ritenuti necessari alla ricostruzione della fattispecie sulla quale e' chiamato a decidere, ove richieda una specifica tecnica e professionalita', costituiscono la stessa «ossatura» della motivazione della decisione; l'attivita' professionale svolta dai suddetti ausiliari del giudice viene, una volta espletato l'incarico, liquidata dallo stesso giudice in relazione all'attivita' svolta; risulta che presso il Tribunale di Chiavari, ormai da alcuni anni, i consulenti nominati, una volta espletato l'incarico, non riescono ad ottenere l'adempimento e quindi l'effettiva soddisfazione dei provvedimenti di liquidazione del giudice dei propri onorari; tale circostanza appare di particolare gravita', tenuto conto del ruolo ufficiale svolto nell'ambito del processo da parte dei suddetti professionisti; ruolo, non solo ufficiale, ma altresi' condotto sotto la vigilanza del Presidente del Tribunale, con tutte le inerenti garanzia di probita', professionalita', correttezza, lealta' ed imparzialita', proprio alla luce dell'importanza del ruolo ricoperto ed assunto; tale stessa circostanza e' stata imputata, da parte della Procura di Chiavari, al disservizio degli uffici cui e' demandato il compito, una volta emesso da parte del giudice il provvedimento in merito al quantum spettante al professionista, dell'emissione dei relativi mandati di pagamento dell'importo liquidato, tenuto conto degli oneri di legge, a favore del beneficiario; detta denuncia appare assai grave, se si tiene conto che si tratta di mancati pagamenti per prestazioni incaricate dal giudice e perlopiu' svolte da oltre due anni, e che tale disservizio dipende, piu' che dalla impossibilita', conseguente alla mancanza dei fondi occorrenti, dalla carenza di organico nell'ambito di uffici comunque delegati all'adempimento di un provvedimento del giudice; e' prevedibile che il protrarsi nel tempo di tale disagio potrebbe comportare il pericolo della cancellazione o mancata iscrizione dei suddetti professionisti negli appositi albi istituiti presso il Tribunale, la cui gravita' delle conseguenze emerge ictu ocu1i -: quali iniziative intenda il Governo intraprendere al fine di garantire l'esatto adempimento dei provvedimenti di liquidazione del giudice, in favore dei consulenti d'ufficio nominati nell'ambito della Procura della Repubblica di Chiavari. (5-00480)