Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00481 presentata da CASSINELLI ROBERTO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20081021
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00481 presentata da ROBERTO CASSINELLI martedi' 21 ottobre 2008, seduta n.069 CASSINELLI e SCANDROGLIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge costituisce un diritto garantito dalla Carta Costituzionale; la garanzia costituzionale del diritto alla difesa per tutti i cittadini italiani ne e' l'esplicazione ed imprescindibile corollario; certamente la disuguaglianza economica non puo' di fatto costituire un discrimine a scapito di detta garanzia costituzionale; a tal fine il legislatore ha espressamente disciplinato sia le ipotesi e le modalita' della nomina della difesa d'ufficio, che lei ipotesi e le modalita' della nomina dei difensori per i non abbienti ammessi al gratuito patrocinio, il cui onere deve essere posto a carico dello Stato; le relative norme fissano i requisiti per l'iscrizione negli appositi albi presso i competenti consigli dell'ordine, garantendo la professionalita' e la competenza degli avvocati nello svolgimento dell'incarico; le spese di giustizia a carico dello Stato, presso il Tribunale di Genova, stimate per l'anno 2008, ammontano ad euro 800.000 (ottocentomila), importo che denota la piena effettivita' ed imprescindibilita' dell'istituto del gratuito patrocinio; risulta una grave problematica che coinvolge gli avvocati iscritti nell'albo del gratuito patrocinio, presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova, in merito all'effettivo soddisfo delle prestazioni eseguite poste a carico dello Stato; infatti, a fronte della richiesta formale da parte del delegato del Tribunale di Genova, al competente ufficio ministeriale, di riconoscimento di accredito fondi per spese di giustizia, stimate all'ottobre 2008 pari ad euro 800.000, l'ufficio ministeriale provvedeva ad un accredito di soli euro 150.000, cifra evidentemente palesemente ben al di sotto delle esigenze, come quantificate dal Tribunale suddetto; tale evenienza e' stata imputata, da parte del competente Ministero, alla insufficiente dotazione in bilancio per tale capitolo di spesa; tale circostanza si palesa di particolare serieta', tenuto conto che gli avvocati che si rendono disponibili all'iscrizione nell'albo del gratuito patrocinio, previa verifica da parte del competente consiglio dell'ordine, svolgono una funzione istituzionale garantita dalla Carta costituzionale; tali professionisti si rendono gia' altresi' disponibili ad affrontare la lenta burocrazia per ottenere il giusto ristoro delle loro spettanze professionali nei limiti, peraltro, di quanto liquidato dal giudicante e, pertanto, previo vaglio dello stesso; il mancato riconoscimento economico dell'attivita' da questi svolta costituisce una violazione lesiva dei piu' elementari principi di equita' costituzionalmente garantiti; e' prevedibile che il protrarsi nel tempo di tale grave lesione potrebbe comportare il pericolo della cancellazione o mancata iscrizione dei professionisti negli appositi albi istituiti presso il consiglio dell'ordine, la cui gravita' delle conseguenze emerge ictu oculi; il mancato riconoscimento delle competenze liquidate nell'ambito del gratuito patrocinio non puo' che porsi in contrasto con i fondamentali principi costituzionali del diritto alla difesa ed all'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge -: quali iniziative intenda il Governo intraprendere al fine di garantire la congruita' degli importi destinati alle spese di giustizia a favore del Tribunale di Genova.(5-00481)