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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00219 presentata da CENNI SUSANNA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20081105

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00219 presentata da SUSANNA CENNI mercoledi' 5 novembre 2008, seduta n.079 CENNI, CECCUZZI, OLIVERIO, BRANDOLINI, TRAPPOLINO, ZUCCHI, DAL MORO, SANI e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ha introdotto riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate; il successivo comma 6 dello stesso articolo 9 recita: «Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, estende alla generalita' dei datori di lavoro del settore agricolo la fiscalizzazione degli oneri sociali, attraverso una riduzione dei contributi di malattia; la circolare Inps sancisce la non cumulabilita' tra la legge n. 67 del 1988 e la legge n. 536 del 1997; nel 1996 il giudice del lavoro di Siena, a seguito del ricorso di una impresa agricola (Floramiata), stabilisce invece il principio di cumulabilita'; tale sentenza viene confermata dalla Corte d'Appello di Firenze e dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 14227 del 2000); questa vicenda giudiziaria ha aperto conseguentemente un vasto contenzioso che ha interessato molte imprese agricole operanti nei territori montani e zone svantaggiate a fare ricorso; l'articolo 44, comma 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» sancisce la non cumulabilita' tra la legge n. 67 del 1988 e la legge n. 536 del 1997; in conseguenza di questo atto alcuni giudici hanno quindi rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimita' della norma in esame; il 6 giugno 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'ordinanza manifestamente infondata (affermando il principio che il Legislatore puo' intervenire con legge di interpretazione autentica qualora vi sia contrasto tra prassi amministrativa e prassi giudiziaria); l'Inps, a seguito dei giudizi d'appello conclusi dopo l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, ha continuato comunque a chiedere alle imprese la restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze di primo grado o iscrivendo tali somme nei ruoli esecutivi (ovvero richiedendo ai giudici decreti ingiuntivi di pagamento); per risolvere questo contenzioso nella Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 56 della legge n. 244 del 2007) viene inserito un emendamento bipartisan, sostenuto dalle forze politiche di maggioranza ed opposizione, che prevede la restituzione delle somme dovute «nella misura del 100 per cento senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilita' di rateizzazione fino a 20 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano gia' anticipato il pagamento Inps dei contributi oggetto di contenzioso, e' riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'Inps maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento dell'Inps fino all'entrata in vigore della presente legge»; tale formulazione, il cui sostegno unanime dimostra la ampia e condivisa volonta' del Parlamento, rispondeva quindi alla duplice esigenza di recuperare risorse pubbliche e di consentire alle imprese coinvolte nei contenziosi in atto di far fronte agli impegni economici senza enormi difficolta'; nonostante la volonta' dell'organo legislativo, l'Inps, attraverso recenti comunicazioni (l'ultima, in ordine cronologico, del 30 luglio 2008 in risposta a «Legacoop Agroalimentare») continua ad interpretare diversamente tale disposizione procedendo al recupero delle somme dovute in una unica soluzione; qualora prevalesse questa ultima interpretazione, molte delle imprese coinvolte, considerata la piccola dimensione e la tipologia di attivita' (agricolo-forestale), si verrebbero a trovare in gravissime difficolta' economiche; questa vicenda ha visto, nel corso degli anni, una evoluzione assai complessa, densa di interpretazioni, ricorsi, sentenze, in virtu' delle quali, una parte delle aziende interessate ha potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle norme, mentre ad un'altra parte si chiede di procedere alla restituzione tout court -: quali iniziative urgenti intenda intraprendere affinche' l'Inps riveda l'interpretazione della norma prevista nella Finanziaria 2008; se non ritenga opportuno emanare ogni utile provvedimento affinche' si modifichi l'eccessivo irrigidimento dell'Inps nei confronti degli imprenditori agricoli operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.(3-00219)





 
Cronologia
martedì 4 novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Negli Stati Uniti si svolgono le elezioni presidenziali. Il candidato democratico Barack Hussein Obama II prevale sul candidato repubblicano John McCain.

mercoledì 5 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera delibera l’istituzione di una Commissione monocamerale d’inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (Doc XXII, 1-2-4). La Commissione, composta da ventuno deputati, presenterà all’Assemblea una relazione al termine dei suoi lavori e ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza.

giovedì 6 novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    La BCE riduce i tassi di interesse di 50 punti base.