Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01559 presentata da VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20081107
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01559 presentata da ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI venerdi' 7 novembre 2008, seduta n.081 VILLECCO CALIPARI, ZAMPA, FERRANTI, DE BIASI, SAMPERI, VELO, ROSSA, VIOLA, MATTESINI, SIRAGUSA, MARIANI, BRAGA, PES, FRONER, GHIZZONI, MOGHERINI REBESANI, MARCHIONI, CODURELLI e MOTTA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il 13 ottobre il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, attraverso un comunicato stampa, dichiaro' che avrebbe avviato un procedimento di verifica sulla possibile applicazione delle norme vigenti in materia di spoil system, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145 e dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 145 del 2002, nei confronti dell'ufficio di consigliere nazionale di parita'; gli uffici di consigliere nazionale, regionale e provinciale di parita' sono disciplinati dagli articoli da 12 a 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 («Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, in attuazione dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2006, n. 246»). La disciplina specifica dettata dal legislatore in materia di pari opportunita' stabilisce modalita' e criteri per la nomina, nonche' le attribuzioni, la durata del mandato, i compiti e le funzioni della consigliera o del consigliere nazionale di parita', oltre che di quelli regionali e provinciali. Tale disciplina e' completamente indipendente dalle norme generali di legge sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione stabilite, invece, dal decreto legislativo n. 165 del 2001, alle quali non vi e' alcun riferimento. Allo stesso modo, il Codice delle pari opportunita', entrato in vigore nel 2006, non richiama la legge n. 145 del 2002, ne' sul punto della durata di tale ufficio, ne' sul punto della cessazione/decadenza dal medesimo. Si sottolinea, invece, che il Codice delle pari opportunita' prevede un unico caso di decadenza dall'incarico di consigliere di parita', e cioe' quello di mancata presentazione al Ministro della relazione annuale sull'attivita' svolta (articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 198 del 2006); l'articolo 6 della legge n. 145 del 2002 in materia di spoil system si riferisce alle nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle societa' controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati conferite dal Governo o dai Ministri. A tale proposito la Corte costituzionale, con sentenza n. 233 del 2006, ha chiarito che la ratio di tale disposizione sullo spoil system e' di garantire la possibilita' agli organi politici di scegliere soggetti idonei ad assicurare un andamento dell'azione amministrativa coerente con l'indirizzo politico statale, precisando che l'istituto dello spoil system rappresenta un'eccezione limitata agli incarichi di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo politico; le funzioni ed i compiti del consigliere e dei consiglieri di parita' sono stabiliti dall'articolo 15 del Codice delle pari opportunita' e consistono, oltre che nella realizzazione di programmi e azioni positive per la promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini, nel garantire l'attuazione del principio costituzionale di parita' nella sorveglianza e rilevazione in merito ai fenomeni di squilibrio e di discriminazione di genere, nei confronti di soggetti sia privati che pubblici, ivi compresa percio' la pubblica amministrazione; l'articolo 16 del decreto legislativo n. 198 del 2006, inoltre, stabilisce che l'ufficio delle consigliere e dei consiglieri nazionale di parita' e' ubicato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il quale deve fornire i mezzi strumentali e logistici per il suo funzionamento, ma, allo stesso tempo, precisa che tale ufficio e' funzionalmente autonomo dall'amministrazione dello Stato presso cui e' ubicato. L'indipendenza e l'autonomia, nonche' la terzieta', della consigliera e del consigliere nazionale di parita' sono state, peraltro, riconosciute dallo stesso Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con note del proprio Ufficio legislativo e del Segretario generale del Ministero, con le quali si chiariva che la figura della consigliera e del consigliere di parita' rivestono carattere di autonomia e di indipendenza e che tale ufficio determina in piena liberta' le priorita' di intervento, i programmi di azione e tutto cio' che e' necessario per lo svolgimento dei propri compiti, escludendo ogni forma di subordinazione agli organi di vertice ministeriali; la circostanza che la nomina del consigliere o consigliera di parita' sia governativa, essendo questa modalita' di nomina, sia pure con alcune integrazioni procedimentali, gia' prevista per i componenti di alcune Authorities ed, in prospettiva, auspicata per tutte le Autorita' indipendenti, non depone comunque a favore di un'interpretazione di possibile applicabilita' delle norme sullo spoil system; alla luce delle precedenti premesse si considera che il legislatore, attraverso la specifica disciplina dettata dal Codice delle pari opportunita' in materia di nomina, durata e revoca del mandato, nonche' degli specifici requisiti, attribuzioni e funzioni, della consigliera o del consigliere nazionale di parita', abbia voluto garantire l'azione indipendente e la terzieta' di questi organismi e assicurare la loro totale autonomia dagli indirizzi e dai condizionamenti degli organi politici. Si sottolinea, inoltre, come, al contrario, l'interpretazione data dalla Corte costituzionale, a cui si e' gia' fatto riferimento, in materia di applicazione dello spoil system di cui alla legge n. 145 del 2002 riguardi lo svolgimento di funzioni direttamente dipendenti dall'indirizzo politico e, infine, che l'applicazione del comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' rivolta, per esplicita previsione di legge, agli incarichi di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, nonche' agli incarichi conferiti a dirigenti estranei ai ruoli dell'amministrazione pubblica di riferimento. Anche queste ultime funzioni dirigenziali sono tutte riconducibili a quelle di espressione diretta degli organi di indirizzo politico della pubblica amministrazione; le direttive comunitarie in materia di pari opportunita' (direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE), stabilendo la creazione di Organismi di parita' da parte degli Stati membri, sanciscono lo statuto di indipendenza di cui questi stessi organismi devono godere in relazione all'assistenza delle vittime di discriminazioni di genere, per lo svolgimento di inchieste e per la pubblicazione di relazioni e la formulazione di proposte e raccomandazioni tese a combattere i fenomeni di discriminazione -: se ed in base a quale nuova interpretazione delle norme di legge vigenti che regolano l'ufficio e le funzioni della figura in esame, per cio' stesso distante dai criteri sin qui offerti dallo stesso giudice costituzionale e dallo stesso Ministero, il Ministro interrogato intenda procedere all'applicazione della procedura di spoil system nei confronti dell'ufficio di consigliera e consigliere di parita'. (4-01559)