Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01662 presentata da BRIGUGLIO CARMELO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20081119
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01662 presentata da CARMELO BRIGUGLIO mercoledi' 19 novembre 2008, seduta n.089 BRIGUGLIO, BOCCHINO, GRANATA, GERMANÀ, MURGIA, MINARDO, LAFFRANCO, BIANCONI, BARBARO e CORSARO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: la EdS Infrastrutture S.p.A., gia' EDIL SCAVI S.p.A., ha sede legale in Terme Vigliatore (Messina); nata agli inizi degli anni 80, l'azienda opera, oltre che in Sicilia, sull'intero territorio Nazionale, e' attiva nel settore delle installazioni di impianti tecnologici di reti di telecomunicazioni, dispone di un organico medio annuo di oltre 210 unita', e realizza un valore della produzione di circa 20.000.000 di euro. Da qualche anno l'azienda risulta impegnata anche nella progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia di fonti alternative; da sempre l'azienda e' amministrata dal geometra Sebastiano Buglisi, sposato con due figli; come tutte le aziende allocate in ambiti locali controllati a vario titolo dalle cosche collegate alle famiglie mafiose dei diversi «mandamenti», anche la EdS Infrastrutture S.p.A. e' stata attenzionata dai «preposti» operanti sul territorio che attraverso una sistematica e ripetuta azione di intimidazione, si prefiggevano l'obiettivo di assoggettare l'azienda alle loro «regole», rivolte a convincere l'imprenditore a versare nelle loro mani una percentuale di denaro commisurata all'importo del lavoro aggiudicato; questi atti di violenza contro detto imprenditore, rivolti essenzialmente a danneggiare il patrimonio aziendale e a intimidire il titolare e le sue maestranze, si manifestavano con le piu' diverse modalita', ma tutte trasmettevano lo stesso inequivocabile messaggio: «ti devi presentare e stringere un patto con noi, diversamente chiudi e saremo noi a trovare il soggetto imprenditoriale capace di sostituirti»; in presenza del far finta di non sentire e capire i loro «messaggi», che di fatto si manifestava con il rifiuto di interloquire con loro, le minacce contro l'impresa di Buglisi diventavano sempre piu' frequenti e i danneggiamenti sempre piu' consistenti ed invasivi, tant'e' che dal 1982 e fino all'inizio del 2007 sono stati denunciati 36 atti di intimidazione e danneggiamenti, tutti riconducibili a tentativi estorsivi, ai danni della EdS Infrastrutture S.p.A. da parte delle cosche mafiose operanti sul territorio; intanto nel 2005 il Tribunale di Trani (Bari) ha emesso a carico di malavitosi operanti nel comprensorio di Terlizzi/Ruvo una condanna a 3 anni di reclusione per tentata estorsione ai danni di EdS Infrastrutture S.p.A.; nel mese di novembre 2007 il Gup del Tribunale di Messina, a seguito dell'operazione denominata «BADANA» ha pronunciato, con il rito del processo abbreviato, la sentenza di condanna, per tentata estorsione aggravata, a 4 e 8 mesi a carico di sei malavitosi. I condannati, tutti in stato di detenzione, risultavano collegati tra loro ed operavano nel territorio, compreso tra Barcellona Pozzo Di Gotto e Tortorici. Nella primavera di quest'anno la D.D.A. presso il Tribunale di Messina ha richiesto ed ottenuto una misura cautelare a carico di malavitosi, faccendieri e imprenditori del comprensorio barcellonese. L'operazione denominata «VIVAIO» vede anche il coinvolgimento di soggetti residenti nel centro e nel Nord Italia. In detto provvedimento risulta parte offesa anche il detto imprenditore Buglisi Sebastiano, avendo le indagini appurato che l'estorsione scaturita dall'operazione «BADANA», di fatto era stata organizzata dal vertice mafioso che attualmente controlla il comprensorio messinese di Terme Vigliatore/Mazzarra' San. Andrea/Novara Di Sicilia; nel percorso che via via ha visto il coinvolgimento della EdS Infrastrutture S.p.A e quindi del suo Amministratore Delegato Buglisi Sebastiano lo stesso in una sua nota fa osservare coraggiosamente che «nel contrastare il fenomeno estorsivo o se si vuole delle devianze in genere, ho avuto modo di verificare che in presenza di una denuncia fatta con determinazione e convinzione e quindi senza se e senza ma, resa dal destinatario della richiesta estorsiva, si mette in moto un meccanismo virtuoso che vede contemporaneamente impegnati nell'azione di repressione del fenomeno, Forze di Polizia e Magistratura che in modo sinergico riescono a chiudere vicende anche complesse, in brevissimo tempo. E cio' a memoria di quanti per paura o anche per opportunita' si rifiutano di denunciare appellandosi all'incapacita' dello Stato di pervenire in tempi rapidi alla individuazione e alla punizione dei responsabili. A prova di tutto cio' basta solo dire che dopo due mesi dalla data della denuncia, da me sporta, presso il Comando Operativo Dei Carabinieri della Provincia di Messina e la conseguente mia disponibilita' a seguire loro nelle indagini, e' stata ottenuta la misura cautelare nei confronti dei responsabili della estorsione a mio danno e dopo 7 mesi la sentenza di primo grado. La speditezza dell'azione giudiziaria ha fatto si' che la custodia cautelare non scadesse, consentendo di pronunciare la sentenza a gabbie piene»; nella sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, il 27 novembre 2007, si legge: «orbene e' opinione di questo Giudice come la peculiare gravita' del fatto commesso dagli imputati costituisca gia' elemento radicalmente ostativo alla concessione di attenuanti generiche. È infatti indubbio che l'essersi attivati per portare ad attuazione un delitto in se' ontologicamente cosi' odioso, qual e' il reato di cui all'articolo 629 del codice penale, peraltro non esitando a ricorrere a modalita' tipiche dell'agire mafioso, costituisca indice di una non comune pervicacia che ha qualificato l'agire criminale di tutti gli imputati e che vale a connotare l'azione delittuosa di una non comune gravita'. All'affermazione di penale responsabilita' dei predetti consegue, ai sensi dell'articolo 538, comma 1 del codice di procedura penale, la valutazione di fondatezza della domanda di risarcimento del danno patito dalla persona offesa Buglisi Sebastiano, costituitosi, come gia' anticipato parte civile nell'ambito del presente procedimento. È, invero, opinione di questo Giudice che la condotta delittuosa della quale la persona offesa e' stata fatta segno abbia costituito la fonte di un non modesto danno di ordine morale, consistente nel profondo turbamento dallo stesso patito per effetto dell'ingiusta compromissione nella propria sfera di liberta' personale ed imprenditoriale»; nella medesima sentenza si legge inoltre: «non puo', poi e soprattutto, non rimarcarsi come un ulteriore contributo pienamente valorizzabile ai fini delle valutazioni che in questa sede si impongono sia pervenuto, nel corso delle indagini preliminari, dalle dichiarazioni offerte da una delle persone offese, l'imprenditore Buglisi Sebastiano, il quale, sorretto da un leale spirito collaborativo con la Giustizia, tanto apprezzabile quanto purtroppo inconsueto in procedimenti del genere, non ha mancato di rappresentare, con assoluta immediatezza e con piena genuinita', i momenti della vicenda dei quali era stato diretto protagonista o dei quali aveva comunque avuto notizia... invero, i ripetuti riferimenti, operati da taluno degli imputati, alla necessita' che le determinazioni afferenti di lavori conseguiti dall'impresa del Buglisi venissero prese di concerto con gli «amici di Torici» (localita' nella quale risulta radicata una delle piu' datate ed agguerrite consorterie mafiose operanti nella provincia di Messina e che, pertanto, risulta circondata da un'aura tanto notoria quanto sinistra), i consimili richiami all'opportunita' del descritto intervento venisse attuato da non meglio definiti «carusi», la mediazione offerta nella vicenda da soggetti che, privi di qualsivoglia veste che li poteva legittimare a disquisire di appalti pubblici, erano gia' gravati da precedenti penali e giudiziari, spesso afferenti al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ben conosciuti dalle persone offese (cfr. i commenti operati in merito alla persona del «Pippo»), costituiscono profili che, specie ove dialetticamente considerati, consentono di cogliere nell'azione delittuosa posta in essere dagli imputati quei caratteri di maggiore pericolosita' che con la circostanza aggravante in esame si intende contrastare in maniera ferma. In termini ancora piu' espliciti, e' indubbio che, al di la' del fatto se siano o meglio partecipi di una consorteria di tipo mafioso, tutti gli imputati abbiano agito ostentando una condotta «mafiosa», facendo in specie ricorso a quelle forme, piu' subdole e per cio' piu' penetranti ed efficaci, di minaccia alla quale, secondo ormai un canone comportamentale ormai tristemente noto in un contesto territoriale come quello in esame, sono soliti ricorrere gli affiliati a sodalizi criminosi sussumibili nella previsione normativa di cui all'articolo 416-bis del codice penale. Peraltro, che all'azione delittuosa in esame sia conseguita quella particolare gravissima coartazione e quella conseguente intimidazione che risultano, di regola, sofferte dalle vittime delle azioni delittuose poste in essere dagli appartenenti alle consorterie mafiose, e' un fatto che si coglie appieno ove solo si valutino severi timori che scuotevano le persone offese (in specie, la preoccupazione di essere destinatari delle tipiche azioni ritorsive attuate nei confronti di colui che opponga resistenza alle indebite pretese avanzate dagli appartenenti ai clan mafiosi; e basti considerare i seguenti paradigmatici passi delle conversazioni intercettate: Fazio: «io non ne voglio fatto danno nei mezzi Nino, perche' mi ha fatto capire che se noi gli facciamo, se gli faccio fare questo lavoro... meta' lo devono fare loro per forza... io mi spavento non e' che mi posso mettere in queste cose, non ci sono stato mai... non so quello che voleva dire con quel senso, no, che cosa ne so, estorsioni, deve entrare questo amico»; Fazio: «Nino io sono preoccupato... io ho tre mezzi, tu nei hai due... ho tutti i mezzi nuovi la'... non e' che ho mezzi vecchi, ho il leasing; Casabona: «le coste a noialtri ci bruciano»; Fazio: «poi chi li paga, tutti in leasing, li pagano loro, perche' non ci aiutano a pagare il leasing quando non si lavora, invece di venirti a cercare quando c'e' un poco di lavoro, ma cose da pazzi»; da detti atti processuali emerge la personalita' positivamente fuori dal comune e modernamente «eroica» di Sebastiano Buglisi e nel contempo la grave esposizione al rischio passato, presente e futuro dello stesso imprenditore che, con coraggio e determinazione ha scelto di continuare ad operare senza cedere a intimidazioni e condizionamenti; i medesimi atti processuali danno la misura del grave pericolo al quale e' esposto il suddetto imprenditore; detta esposizione a rischio e' aggravata dalla vicenda che ha coinvolto il Professor Adolfo Parmaliana, il docente universitario residente nel medesimo Comune di Terme Vigliatore che, prima di scegliere di mettere fine alla propria esistenza con un atto di denuncia che e' oggetto di indagine da parte dell'Autorita' Giudiziaria competente e di numerose inchieste giornalistiche, in ragione dei forti legami di amicizia e di familiarita' col Buglisi aveva inviato in data 7 marzo 2007, una lettera al Ministro degli Interni, al Presidente della Commissione Antimafia e al Prefetto della provincia di Messina con cui poneva il problema della tutela da parte dello Stato della persona, della famiglia e dell'azienda di Sebastiano Buglisi; si rende necessario e urgente mettere in atto adeguate misure di protezione di questo imprenditore coraggioso che lo Stato e le istituzioni non possono lasciare solo in un contesto territoriale ad alta densita' mafiosa -: quali urgenti provvedimenti intenda adottare perche' siano assicurate adeguate misure di protezione e tutela all'imprenditore Sebastiano Buglisi, in ragione di quanto dettagliatamente sopra esposto. (4-01662)