Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01961 presentata da MISIANI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090105
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01961 presentata da ANTONIO MISIANI lunedi' 5 gennaio 2009, seduta n.109 MISIANI, MARCHI, VANNUCCI, GIOVANELLI, DE MICHELI e FONTANELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: in data 10 dicembre 2008 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Ragioneria generale e con il Ministero dell'interno, ha emanato un decreto per dare attuazione a diverse norme riguardanti la necessita' di trasmissione dei dati relativi ai versamenti dell'Ici da parte dei soggetti preposti alle attivita' di riscossione; il decreto di cui sopra e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze «in attesa di pubblicazione» in Gazzetta Ufficiale; il decreto e' stato emanato «sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani» ma, dopo una fase di concertazione con Anci e Ifel, svoltasi a fine novembre, la stessa e' stata del tutto disattesa nella stesura definitiva del provvedimento; le informazioni in questione dovrebbero costituire uno degli elementi di riferimento e riscontro per la determinazione del rimborso statale dovuto a seguito dell'abolizione dell'Ici sull'abitazione principale ai sensi del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito dalla legge n. 126 del 2008; la trasmissione dei dati relativi al 2008 e' stata anticipata al 28 febbraio 2009, termine in cui nessuna attivita' di rendicontazione, neppure con riferimento ai pagamenti intervenuti attraverso il modello F24, puo' dirsi conclusa con la sicurezza necessaria per non trasmettere dati incompleti o errati e quindi il dato relativo ai pagamenti dell'Ici per il 2008 risulterebbe pesantemente sottostimato per la mancata tempestiva trasmissione da parte di molti comuni; il termine per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti relativi al 2007 viene fissato al 31 dicembre 2008, richiedendo lo stesso formato previsto per i dati a regime con la conseguenza che i soggetti chiamati all'adempimento in questione sarebbero costretti ad uno sforzo straordinario da condursi di fatto in 7 giorni lavorativi, comprensivi del 24 e del 31 dicembre, considerando anche la necessita' di attivare il collegamento telematico disponibile dal 17 dicembre; le informazioni pervenute non avrebbero le necessarie caratteristiche di dato ufficiale e certificato e quindi riconosciuto da tutti i soggetti istituzionali impegnati nella difficile gestione delle norme relative alle compensazioni dei minori gettiti Ici verificatisi per effetto della legislazione nazionale tra il 2007 e il 2009 e - piu' in generale - nel rispetto dei parametri del patto di stabilita' interno che vede gia' fortemente penalizzati i comuni; il permanere dei suddetti termini impedisce tecnicamente ai comuni di certificare il reale minor gettito Ici prima casa contrastando il principio del ristoro totale confermato dal Governo in tutte le sedi istituzionali -: se non ritengono opportuno ritirare il decreto in questione, allo scopo di evitare le problematiche sopra richiamate. (4-01961)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedi' 18 giugno 2009 nell'allegato B della seduta n. 190 All'Interrogazione 4-01961
presentata da ANTONIO MISIANI Risposta. - Con l'interrogazione in esame gli interroganti hanno evidenziato alcune problematiche che si sarebbero verificate a seguito dell'emanazione del decreto 10 dicembre 2008 del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, recante la «Trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) e di sanzioni ed interessi». In particolare, le doglianze esposte riguardano gli stretti termini entro i quali i comuni che effettuano la riscossione diretta dei menzionati tributi devono trasmettere i dati di riscossione relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008. Infatti, l'articolo 7, comma 1, del citato decreto 10 dicembre 2008, prevede i seguenti termini: 31 dicembre 2008 per la trasmissione dei dati relativi all'anno di imposta 2007; 28 febbraio 2009 per la trasmissione dei dati relativi all'anno di imposta 2008. Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha precisato che tali termini sono stati dettati al fine di velocizzare i tempi dei rimborsi del mancato gettito dell'imposta comunale (ICI) derivante ai comuni dall'esenzione dell'abitazione principale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126), in considerazione del fatto che occorre effettuare le opportune verifiche per assicurare agli enti locali equita' nell'attribuzione dei rimborsi. Si osserva, in proposito, che l'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), ha previsto che, ai fini del citato rimborso, i comuni devono trasmettere entro il 30 aprile 2009, al Ministero dell'interno, la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero. Pertanto, il predetto Dipartimento ritiene necessario, ai fini della corretta quantificazione, proprio nell'interesse dei comuni che devono trasmettere la certificazione e ottenere il rimborso, avere a disposizione in tempi rapidi i dati di riscossione relativi alle annualita' in questione. In merito, poi, alla paventata impossibilita' di rispettare il termine di trasmissione dei dati relativi all'anno di imposta 2007, soprattutto considerando le festivita' di fine anno, il predetto Dipartimento ha fatto presente che detto termine ha carattere ordinatorio pur essendo, comunque, necessario, come anzidetto, che la comunicazione dei dati avvenga nel piu' breve tempo tecnico possibile. È, altresi', opportuno precisare che in ordine alle modalita' di trasmissione di cui all'allegato tecnico al decreto di cui trattasi, il formato attualmente richiesto costituisce un mero aggiornamento di quello che i comuni dovevano utilizzare in forza del decreto ministeriale del 31 luglio 2000; pertanto, si tratterebbe soltanto di effettuare le relative modificazioni ad una procedura di informatizzazione dei dati in questione che dovrebbe essere stata gia' attivata da tempo dai comuni stessi. Il Dipartimento delle finanze ha osservato, inoltre, che detta problematica non riguarda i comuni - che, peraltro, sono la maggior parte - che hanno affidato agli agenti della riscossione oppure ai cosiddetti «affidatari», per effetto dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo servizio di riscossione. Anche nell'ambito dei comuni che hanno introdotto la riscossione diretta, un congruo numero degli stessi (circa 1.500 Comuni) non e' interessato dalla tempistica in questione, in quanto convenzionato con Poste italiane SpA per la rendicontazione dei dati di riscossione risultanti dai bollettini di conto corrente postale. Sara', pertanto, quest'ultimo soggetto ad effettuare la trasmissione di tali dati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 7, del decreto interministeriale 10 dicembre 2008. Occorre, peraltro, far presente che il problema per i comuni che effettuano la riscossione diretta e' ulteriormente ridimensionato in considerazione anche della circostanza che gli stessi non sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nel modello F24, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto 10 dicembre 2008. Infine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha precisato che l'impegno finanziario dello Stato per rimborsare il minor gettito ICI «prima casa» certificato dai comuni resta fissato nell'ammontare delle risorse allo scopo preordinate dalla legislazione vigente. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.