Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02006 presentata da GRAZIANO STEFANO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090113
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02006 presentata da STEFANO GRAZIANO martedi' 13 gennaio 2009, seduta n.113 GRAZIANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: con risoluzione 14 novembre 2008, n. 445/E, l'Agenzia delle entrate ha assai opportunamente confermato che il datore di lavoro, nella sua qualita' di sostituto di imposta, puo' curare la gestione delle erogazioni operate dai propri dipendenti a favore delle onlus, rispettando le procedure precisate nella risoluzione; nella stessa, pero', si ammette solamente che, in sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro potra' attribuire al dipendente interessato la detrazione di imposta del 19 per cento di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a seguito del decreto-legge n. 35 del 2005, il contribuente puo' usufruire, anziche' della detrazione richiamata, anche della possibilita' di dedurre dal proprio reddito complessivo l'erogazione effettuata, conseguendo con cio' un maggior beneficio fiscale -: se quanto ammesso con la risoluzione sopra richiamata possa essere esteso anche al caso in cui il dipendente opti per la deduzione dal proprio reddito complessivo delle erogazioni operate per il tramite del proprio datore di lavoro alla onlus che avra' designato; se tale possibilita' possa essere estesa a quanti sono legati al sostituto di imposta da un rapporto di collaborazione ai sensi fiscali; se la possibilita' ammessa con la risoluzione sopra richiamata possa essere estesa, come logicamente sembra, anche alle erogazioni a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero e alle somme erogate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alle (Organizzazioni non governative) ONG ivi considerate. (4-02006)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedi' 18 giugno 2009 nell'allegato B della seduta n. 190 All'Interrogazione 4-02006
presentata da STEFANO GRAZIANO Risposta. - L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 441/E del 17 novembre 2008 ha precisato che il datore di lavoro nella veste di sostituto di imposta puo' riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione corrispondente al 19 per cento dell'importo da esso trattenuto al dipendente e versato per suo ordine e conto alla ONLUS a titolo di erogazione liberale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis del TUIR. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15 citato, l'Agenzia precisa altresi' che, l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha previsto la possibilita' per l'erogante di fruire della deducibilita' dal reddito complessivo, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, delle liberalita' in denaro o in natura effettuati tra l'altro a favore delle ONLUS. Per quanto riguarda l'ipotesi prospettata nell'interrogazione ossia quella relativa al dipendente che opti per la deduzione dal proprio reddito complessivo delle erogazioni effettuate tramite il proprio datore di lavoro alla ONLUS che avra' designato, la suddetta Agenzia ha precisato che l'indirizzo espresso con la risoluzione suddetta puo' essere esteso anche alla stessa. Infatti, l'articolo 51, comma 2, lettera h), del TUIR, stabilisce che «non concorrono a formare il reddito le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste (...) Gli importi delle predette somme (...) devono essere attestate dal datore di lavoro». La disposizione di cui all'articolo 51 sopra riportata prevede, quindi, che il datore di lavoro possa «trattenere somme al dipendente» per oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, tra i quali sono annoverati espressamente alla lettera i) «le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91 a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana» e alla lettera g) «i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato». In altre parole, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, il datore di lavoro potra' riconoscere al dipendente: la deduzione della somma donata ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, fermo restando l'obbligo del rispetto delle condizioni previste per la deducibilita' delle erogazioni liberali di cui trattasi, ivi comprese quelle relative alle modalita' di effettuazione del versamento tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito prepagate, assegni bancari e circolari; la deducibilita' delle somme erogate al dipendente che voglia avvalersi delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, anziche' della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-bis del TUIR, operando secondo le indicazioni fornite dalla risoluzione n. 441 del 2008, su citata. Infine, l'Agenzia ha ulteriormente precisato che la predetta disciplina fiscale si applica non solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente bensi' anche ai soggetti legati al sostituto di imposta da un rapporto di collaborazione in senso fiscale. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.