Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02009 presentata da SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090114
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02009 presentata da AMALIA SCHIRRU mercoledi' 14 gennaio 2009, seduta n.114 SCHIRRU, MELIS, FERRANTI e MARROCU. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: in occasione dell'ultima visita alla casa circondariale di Buoncammino a Cagliari, si e' potuta verificare la presenza nel carcere di una bambina di 22 mesi, figlia di un'extracomunitaria attualmente incinta, arrestata e processata per traffico di droga; risulta che la detenuta fosse precedentemente ospitata presso una struttura di accoglienza gestita dalle suore ubicata a Serramanna, ma che forse per difficolta' di comunicazione ed integrazione con le altre conviventi e dopo un diverbio con una di esse, la madre e la piccola sono state rispedite in carcere verosimilmente in attesa di nuova struttura di accoglienza; progettato per accogliere 320 detenuti, le presenze sono a quota 458 e gli agenti penitenziari sono percio' costretti a turni massacranti. Secondo quanto sostenuto dal Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), a Buoncammino si e' ormai arrivati ai livelli del periodo pre-indulto, per cui, con troppi detenuti e pochi agenti si e' costretti a ridurre i posti di servizio, venendo meno in alcuni casi anche la sicurezza dell'istituto. L'ingresso in un simile istituto di pena, dove peraltro le condizioni di vivibilita' sono inaccettabili non solo per le detenute e i detenuti adulti, ma anche per gli agenti di Polizia penitenziaria, e' inaccettabile per una bambina innocente di appena 22 mesi; la legge sulle «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori», n. 40 del 2001, voluta dall'allora Ministro per le pari opportunita', Anna Finocchiaro, prospetta una serie di misure volte a evitare la pena detentiva all'interno delle strutture carcerarie alle donne con figli minori di 10 anni (e di conseguenza ai propri bambini sotto i tre anni). Tutte le detenute possono oggi usufruire del provvedimento, anche se hanno compiuto reati gravi, ad alcune condizioni: principalmente che abbiano scontato un terzo della pena e che, nei casi di ergastolo, abbiano scontato almeno 15 anni. Fra le condizioni di ammissione alle misure, in particolare, vi e' la non sussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, condizione questa che mal si adatta ad un tipo di reati come quelli connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alla prostituzione, che tipicamente presentano un alto tasso di recidiva e di cui sono incriminate la maggior parte delle detenute-madri; piu' in generale purtroppo la normativa e' stata largamente disapplicata e presenta dei limiti nell'accesso ai benefici soprattutto per chi e' in attesa di giudizio; in particolare, le mamme straniere, non avendo spesso un'abitazione dove scontare gli arresti domiciliari, sono costrette a tenere i bambini nelle strutture di detenzione fino al compimento del terzo anno di eta', poi soffrire di un ulteriore trauma che e' quello della separazione -: se sia a conoscenza dell'episodio avvenuto nella struttura d'accoglienza e, in coerenza con quanto affermato: «mai piu' bambini in carcere», risolvere urgentemente il trasferimento presso un centro di accoglienza adeguato alla vita e alle esigenze della bambina; che cosa intenda fare perche', con urgenza, si eviti ai bambini di essere reclusi, costretti a fare i conti con le celle strette, le sbarre alle finestre, i cancelli che si aprono e chiudono e affinche' si provveda alla predisposizione di strutture idonee che evitino ai bambini di finire e sottostare ai ritmi del carcere. (4-02009)