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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00858 presentata da FEDRIGA MASSIMILIANO (LEGA NORD PADANIA) in data 20090120

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00858 presentata da MASSIMILIANO FEDRIGA martedi' 20 gennaio 2009, seduta n.117 FEDRIGA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: ai sensi dell'articolo 4 della legge del 21 dicembre 1978, n. 852, «Al personale in servizio nell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette assegnato presso uffici di confine od aeroportuali posti in localita' isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia la disponibilita' di alloggi di tipo economico o popolare, spetta un trattamento pari a quello fissato per le trasferte orarie dalle norme generali in materia, in deroga ai limiti di distanza e di durata ivi previsti», ed inoltre «al personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette che, per lo svolgimento dei propri compiti, abbia frequente necessita' di recarsi in localita' comprese nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio di appartenenza, l'uso di un proprio mezzo di trasporto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento di missione dei dipendenti statali, con conseguente corresponsione dell'indennita' chilometrica, puo' essere consentito anche se la localita' nella quale deve essere espletato il servizio si trova oltre i limiti del territorio della provincia dove ha sede l'Ufficio»; il successivo articolo 6 della medesima legge dispone che: «Agli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in localita' disagiata compete una indennita' di confine di Lire 1.500 per ciascun giorno effettivo di servizio. Gli Uffici che danno titolo alla corresponsione della suddetta indennita' sono stabiliti con decreto del Ministero delle finanze sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative»; trattasi delle cosiddette «indennita' di trasferta» e «indennita' disagiata», tuttora riconosciute ai dipendenti delle Dogane quale trattamento accessorio oltre allo stipendio, esclusivamente al fine di restituire le somme anticipate dai dipendenti per recarsi, con il proprio veicolo, sul posto di lavoro in localita' disagiate oltre che per coprire altre specifiche realta' doganali svantaggiate; nonostante la rivalutazione parziale di importi fissati per legge nel lontano 1978, si tratta di cifre irrisorie (oggi la cosiddetta «disagiata» e' mediamente pari alle vecchie 6.000 Lire giornaliere lorde, pur con le dovute differenze legate alle variegate sedi svantaggiate trattate diversamente a seconda della distanza dall'ufficio di appartenenza, mentre l'indennita' di trasferta e' pari a Lire 1.650 lorde per ora per un totale di circa 10.000 delle vecchie lire al giorno) che non compensano effettivamente le spese ed i disagi realmente sostenuti: basti pensare al costo del carburante, che negli ultimi tempi ha subito una lievitazione incredibile assieme al costo di manutenzione dei veicoli ed alle connesse spese di esercizio, nonche' al fatto che i posti doganali di frontiera sono storicamente ubicati in zone «difficili» come, ad esempio, i valichi terrestri (ricordiamo i trafori del Monte Bianco, i «vecchi» e dismessi valichi di Tarvisio, del Brennero, eccetera); ciononostante sia pure trattandosi di rimborsi inadeguati, se accumulati, rappresentano somme non trascurabili per i soggetti che sostengono le spese, specie in periodi di recessione economica quale quello che il Paese sta attraversando; il ritardo e le modalita' di corresponsione delle predette indennita' e' infatti diventata oramai questione annosa: con l'istituzione dell'Agenzia delle Dogane le medesime non sono piu' erogate quasi mensilmente ai lavoratori beneficiari, in una logica di straordinario pagato per garantire il servizio alle frontiere h24, bensi' sono oggetto di contrattazione annuale posticipata tra l'Agenzia e le organizzazioni sindacali relativamente al riparto delle stesse, con l'unico effetto concreto che il calcolo avviene sistematicamente in ritardo e sempre per gli anni pregressi essendo fatto solo alla firma della contrattazione collettiva integrativa; piu' precisamente, oggi, le citate indennita' vengono accorpate nell'ambito degli accordi svolti in sede di contrattazione annuale tra i sindacati e l'agenzia alle altre voci del salario accessorio dei doganali, come ad esempio, il FPSRU (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane), voce nella quale rientrano le somme erogate a titolo di premio produttivita' al personale per il raggiungimento degli obbiettivi fissati di volta in volta -: quali motivazioni abbiano indotto a prevedere che le indennita' di disagiata e trasferta, erogate precedentemente alla costituzione dell'Agenzia delle Dogane con una cadenza bimestrale e trimestrale, venissero accorpate alla contrattazione collettiva nazionale integrativa tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia, posticipata e con valenza per l'anno precedente; se ritenga giusto che i lavoratori, i quali con spirito di responsabilita' garantiscono i servizi doganali nei posti anche piu' disagiati e difficili del territorio nazionale, debbano anticipare le spese notevoli per i trasferimenti per periodi di tempo che raggiungono a volte anche i 18 mesi di ritardo ben sapendo che in tale arco temporale l'inflazione ed il costante aumento del costo della vita restituiscono somme decurtate e insufficienti a coprire quanto gia' speso; se concordi sul considerare somme erogate come rimborso per spese gia' sostenute alla stregua di un salario accessorio come ad esempio le somme concesse a titolo di premio produttivita' legate al raggiungimento degli obbiettivi, ovvero se non reputi corretto che il computo e l'erogazione di tali indennita' debba essere stralciata dalla contrattazione periodica vigente tra le organizzazioni sindacali e l'agenzia delle Dogane, per far si' che tali somme vengano corrisposte ai lavoratori senza colpevoli ritardi e con carattere di continuita' in ragione della loro gia' citata natura e per il principio di correttezza ed equita' sociale. (5-00858)

 
Cronologia
giovedì 15 gennaio
  • Politica, cultura e società

    La BCE riduce i tassi di interesse di 50 punti base.



martedì 20 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si insedia alla Casa Bianca il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.

mercoledì 21 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge di ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista (A.C. 2041-A), che sarà approvato dal Senato il 3 febbraio (legge 6 febbraio 2009, n. 7).