Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00887 presentata da PICIERNO PINA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090127
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00887 presentata da PINA PICIERNO martedi' 27 gennaio 2009, seduta n.121 PICIERNO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: l'articolo 2 del decreto-legge 1 o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita', convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, introduce la valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; ad attuazione della suddetta legge e' stato emanato il decreto ministeriale del 16 gennaio 2009, n. 5, che detta i criteri e le modalita' applicative della valutazione del comportamento degli studenti; tali criteri e modalita' applicative prevedono che: la valutazione del comportamento non possa mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni (articolo 1); che la valutazione del comportamento si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe (articolo 2, comma 2); che la valutazione del comportamento deve essere riferita sempre all'insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente nel corso dell'anno e non puo' mai riferirsi a singoli episodi; che la votazione insufficiente, comportando la non ammissione automatica dello studente al successivo anno di corso, puo' essere attribuita solo in presenza di comportamenti riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti (decreto del Presidente della Repubblica 249/1998 e successive modificazioni) prevede l'allontanamento temporaneo dello studente per periodi superiori ai quindici giorni, e comunque solo nei casi in cui nel corso dell'anno lo studente sia incorso in almeno una delle sanzioni suddette e non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti; che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata, tenendo in particolare conto l'importanza di un'informazione tempestiva e un coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei figli; da alcune segnalazioni di studenti e famiglie nonche' da notizie apparse sugli organi di stampa apprendiamo che alcuni istituti secondari superiori hanno posto in essere valutazioni del comportamento in contrasto con quanto successivamente affermato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2009 n. 5; in particolare presso il liceo Einstein di Piove di Sacco (Padova) cento studenti hanno ottenuto una valutazione pari a 5/10 e 6/10 sulla base di episodi specifici e comunque di gravita' non accertata, e comunque prima dell'emanazione del decreto ministeriale 16 gennaio 2009; ancora, presso il liceo Albertelli di Roma una risoluzione del Consiglio di istituto ha proibito la partecipazione ai viaggi di istruzione per gli studenti con una valutazione del comportamento inferiore ai 7/10, attuando una decisione in contrasto con l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 16 gennaio 2009 e, inoltre, presso il liceo Augusto di Roma sono avvenute valutazioni del comportamento attribuibili a comportamenti del gruppo, quali la partecipazione alle proteste degli studenti, in palese contrasto con l'articolo 1 e l'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 16 gennaio 2009 -: se e quale soluzione intenda adottare il Ministro interrogato al fine di verificare l'esattezza dei casi posti in premessa e per tutti quei soggetti, che, sottoposti a valutazione intermedia prima dell'emanazione del decreto ministeriale 16 gennaio 2009, potrebbero essere esposti a valutazioni del comportamento in contrasto con quanto previsto dalla normativa.(5-00887)