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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00933 presentata da CAZZOLA GIULIANO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090203

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00933 presentata da GIULIANO CAZZOLA martedi' 3 febbraio 2009, seduta n.125 CAZZOLA e ANTONINO FOTI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce il divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino; le lavoratrici cui si applica tale divieto, a norma all'articolo 22, comma 1, dello stesso decreto hanno diritto a un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione; la disposizione e' stata oggetto di un procedimento per infrazione (n. 1998/2357). In data 1 o febbraio 2006 la Commissione ha deciso di chiudere tale procedimento per motivi tecnici; la Commissione e' rimasta tuttavia dell'opinione che la disposizione in questione sia in contrasto con il diritto comunitario. Quindi, nell'ambito del presente procedimento per infrazione ha indirizzato alle autorita' italiane una lettera di costituzione in mora il 4 luglio 2006 ed un parere motivato il 25 gennaio 2007, ribadendo che la disposizione in questione e' da ritenersi in contrasto con il diritto comunitario; le autorita' italiane hanno risposto unicamente al parere motivato con lettera del 23 marzo 2007; nella loro risposta del 23 marzo 2007 le autorita' italiane hanno affermato che l'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ha in primo luogo lo scopo di proteggere la salute e la sicurezza delle lavoratrici incinte o puerpere. Esse fanno riferimento al considerando 7 della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che recita: «alcuni studi hanno dimostrato che l'organismo umano e' piu' sensibile nei periodi notturni ai fattori molesti dell'ambiente nonche' a determinate forme di organizzazione del lavoro particolarmente gravose e che lunghi periodi di lavoro notturno sono nocivi per la salute dei lavoratori e possono pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro»; il secondo argomento addotto nella risposta e' che, secondo la direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, le «lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento devono essere considerate sotto molti punti di vista come un gruppo esposto a rischi specifici» e che pertanto «devono essere adottati provvedimenti per quanto riguarda la protezione della loro sicurezza e salute»; in terzo luogo, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, secondo capoverso della direttiva 76/207/CEE, modificata dalla direttiva 2002/73/CE, la normativa italiana garantisce alle lavoratrici gestanti e puerpere: a) il diritto di riprendere, al termine del periodo di sospensione, il medesimo posto di lavoro alle stesse condizioni precedentemente applicate; b) il diritto di vedersi riconosciuto il periodo di sospensione ai fini dell'anzianita' di servizio e ai fini pensionistici; c) il diritto, in caso di rapporto di lavoro a termine, di vedersi sospesa la decorrenza del termine di conclusione del contratto durante tale periodo; d) il diritto, qualora trattasi di prestazioni con turnazioni, di continuare a svolgere la propria attivita' lavorativa nelle ore non rientranti nella fascia che va dalle 24.00 alle 6.00 e di concordare con il proprio datore di lavoro lo spostamento dei turni rientranti in detta fascia in altri orari; per finire, le autorita' italiane hanno fatto osservare che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, quarto capoverso della direttiva 76/207/CEE, modificata dalla direttiva 2002/73/CE, «la direttiva lascia altresi' impregiudicate le disposizioni della direttiva 96/34/CE». Quest'ultima, con riferimento ai congedi parentali, sancisce la necessita' fondamentale di conciliare la vita professionale con quella familiare affermando, tra l'altro, che: «la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali stabilisce, al punto 16 relativo alla parita' di trattamento tra uomini e donne, che e' opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari»; le suddette considerazioni del Governo italiano non sono state ritenute valide da parte della Commissione, la quale ha sostenuto che: a) il divieto totale e automatico imposto dalle autorita' italiane costituisce un ostacolo alla parita' tra uomini e donne e quindi un trattamento meno favorevole nei confronti delle donne e va percio' considerato come una discriminazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 76/207/CEE; b) la disposizione equivale a un divieto di lavorare per le donne in gravidanza, siano esse disposte a lavorare o meno, per un periodo che eccede ampiamente il periodo di congedo di maternita' previsto dalla normativa nazionale che recepisce l'articolo 8 della direttiva 92/85/CEE, compensato dal versamento di un'indennita' pari all'80 per cento della retribuzione normale delle lavoratrici. In altre parole, il divieto totale e automatico ha come conseguenza per le donne interessate, una perdita del 20 per cento del reddito, dovuta unicamente al fatto che sono donne. Di conseguenza, dal punto di vista delle retribuzione, l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, ha per effetto anche una situazione di discriminazione diretta contraria all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 76/207/CEE; con lettera del 29 gennaio 2009 del Commissario Vladimir Spidla al ministro Franco Frattini la Commissione ha invitato il Governo italiano, conformemente all'articolo 226 del trattato CE, a trasmettere le sue osservazioni su quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera di costituzione in mora complementare, riservandosi la Commissione stessa, dopo aver preso conoscenza di dette osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle osservazioni entro il termine fissato, il diritto di diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo -: se il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare con urgenza misure finalizzate ad adeguare la normativa vigente in materia agli orientamenti comunitari oppure quali argomentazioni intenda assumere per evitare le eventuali sanzioni e superare la discriminazione nei confronti delle lavoratrici.(5-00933)





 
Cronologia
martedì 27 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 158 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (S. 1315), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



venerdì 6 febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Consiglio dei ministri approva un decreto-legge volto a bloccare la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione della giovane Eluana Englaro, la cui vicenda umana e giudiziaria ha aperto un ampio dibattito nel Paese sui temi legati alle questioni di fine vita. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non firma il decreto-legge e rende nota una lettera inviata nei giorni precedenti al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in cui il Capo dello Stato evidenziava i profili di incostituzionalità del provvedimento.

    In serata il Consiglio dei ministri approva un disegno di legge che recepisce interamente il testo del decreto.