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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00321 presentata da MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090225

Atto Camera Interpellanza 2-00321 presentata da GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO mercoledi' 25 febbraio 2009, seduta n.140 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che: pende un corposo contenzioso attivato dai medici laureati in medicina e chirurgia e iscritti al relativo albo che, pur avendo frequentato la scuola di specializzazione negli anni accademici dal 1983 al 1992, non hanno conseguito un titolo equipollente a quello degli altri medici europei e non hanno ricevuto la retribuzione loro dovuta nonostante che, nel periodo in cui gli istanti si sono specializzati, tale diritto fosse disciplinato dalla direttiva comunitaria n. 82/76/CEE che prevedeva la retribuzione obbligatoria del periodo di specializzazione quale requisito necessario per ottenere l'equipollenza del titolo; il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, non ha sanato la situazione di tali medici, in quanto le norme del citato decreto non hanno efficacia retroattiva, per cui - ad oggi - il titolo di specializzazione conseguito non e' equipollente a quello europeo; la Corte di giustizia europea, con le sentenze del 25 febbraio 1999 e 3 ottobre 2000, ha - peraltro - dichiarato che la citata direttiva del Consiglio europeo 26 gennaio 1982, n. 76 doveva essere interpretata nel senso che l'obbligo di retribuire in maniera adeguata il periodo di formazione dei medici specialisti risulta non sottoposto a condizioni e sufficientemente puntuale nella parte in cui dispone che - affinche' un medico specialista possa avvalersi del sistema di reciproco riconoscimento ai sensi della direttiva n. 75/362/CEE - la sua formazione (a tempo pieno o a tempo parziale) sia retribuita; la direttiva n. 93/16/CEE del Consiglio europeo del 5 aprile 1993 ha, successivamente, superato quanto disposto dalla direttiva n. 82/76/CEE, specificando - tuttavia - che gli Stati membri, nel recepire le nuove norme, avrebbero dovuto tutelare la formazione conseguita anteriormente al termine di attuazione della direttiva al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai medici specialisti; cosi' non e' stato, in quanto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con il quale la citata direttiva n. 93/16/CEE e' stata recepita all'interno dell'ordinamento nazionale, non ha salvaguardato la posizione di coloro che si erano iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 1991-1992, lasciando senza tutela giuridica tali soggetti; sulla materia e' intervenuta la Corte di cassazione che, con le sentenze del 16 maggio 2003, n. 7630, e del 12 febbraio 2008, n. 3283, ha stabilito che i singoli medici hanno diritto ad ottenere - sia nell'ipotesi di violazione di diritto soggettivo, sia di interesse legittimo - il risarcimento del danno in conseguenza della violazione delle norme comunitarie da parte del legislatore e dei ministeri convenuti; sul tema della prescrizione dei diritti i vari Tribunali territoriali e le rispettive Corti d'appello non hanno seguito un orientamento unitario: infatti se, con la sentenza n. 65 del 2008 la Corte d'appello di Genova ha asserito che - in applicazione della giurisprudenza comunitaria - vanno disapplicate tutte le norme interne che sanciscono decadenze o prescrizioni all'azione giudiziaria richiesta dal singolo in base ad una direttiva non correttamente trasposta, al contrario, la Corte d'appello di Roma (con le sentenze 4672/2007 e 5205/2008) ha ritenuto che ricorra nella fattispecie la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, senza considerare - peraltro - che non esiste ad oggi nessun provvedimento che preveda per coloro che si sono specializzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991, la periodicita' della retribuzione alla quale si possa applicare la prescrizione breve quinquennale; in precedenza con la sentenza n. 110 del 2002 anche la Corte d'appello di Trieste aveva ritenuto che il termine di prescrizione nella fattispecie e' quello ordinario decennale; a ben vedere, tuttavia, a parere degli interpellanti difettano proprio i presupposti giuridici della prescrizione, in quanto nell'ordinamento non vi e' alcuna norma che riconosca a coloro che si sono specializzati nel periodo dal 1983 al 1992 il diritto ad essere remunerati nel periodo in cui svolgevano la specializzazione e - dunque - e' impossibile che tale diritto si sia prescritto; alcuni medici, specializzatisi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991, hanno avuto la possibilita' di percepire retribuzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, determinando in tal modo una disparita' di trattamento tra soggetti destinatari della stessa normativa -: se non ritengano opportuno - nell'ambito delle proprie competenze - intervenire tempestivamente con apposite iniziative per sanare la posizione giuridica dei medici che si sono specializzati tra il 1983 e il 1991, attraverso il recepimento completo della direttiva n. 86 del 1972 e successive modifiche ed estendendo in tal modo i benefici dell'equipollenza dei titoli di specializzazione a tali soggetti; se il ministro dell'economia e delle finanze non ritenga, altresi', di dover procedere al reperimento di fondi per far si che ai medici che si sono immatricolati negli anni tra il 1983 e il 1991 venga riconosciuta un'adeguata retribuzione per il servizio svolto all'epoca presso il servizio sanitario nazionale, prevedendo - se del caso - che tale importo, anziche' essere erogato direttamente dal Ministero competente, sia inserito nelle voci fiscalmente deducibili ai fini irpef a decorrere dalla promulgazione del relativo provvedimento normativo, con cadenza annuale e per dieci anni. (2-00321) «Marinello, Mussolini, Gioacchino Alfano, Germana', Tortoli, Romele, Renato Farina, Di Centa, Marsilio, Picchi, Pianetta, Zacchera, Fallica, Cicu, Pugliese, Misuraca, Antonio Pepe, Grimaldi, Barbieri, Ceroni, Mazzuca, Scalia, Palmieri, Perina, Garofalo, Speciale, Bernardo, Garagnani, Osvaldo Napoli, Ascierto, Traversa, Soglia, Lo Presti, Mario Pepe (PdL), Catone, Santelli, La Loggia, De Girolamo, Testoni, Vincenzo Antonio Fontana, Gibiino, Barani, De Luca, Minardo, Frassinetti, Scapagnini, Lazzari, Franzoso, Torrisi, Sisto, Vitali, Laboccetta».

 
Cronologia
giovedì 19 febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 284 voti favorevoli e 243 contrari, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (C. 2198), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



mercoledì 25 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Francesco Amirante è eletto Presidente della Corte costituzionale.

lunedì 2 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali

    A Sharm el Sheik in una conferenza sugli aiuti a Gaza, il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, propone un piano di aiuti per rilanciare l'economia palestinese. Lo stesso giorno il Presidente del Consiglio si reca in visita in Libia e porge al leader libico Gheddafi le scuse formali a nome dell'Italia per il passato coloniale.



    Silvio Berlusconi