Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02411 presentata da MARAN ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090226
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02411 presentata da ALESSANDRO MARAN giovedi' 26 febbraio 2009, seduta n.141 MARAN e MASTROMAURO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: in base all'articolo 93, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), nella valutazione delle opere di durata ultrannuale, «delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento»; negli appalti pubblici (ma lo stesso vale anche per quelli privati), e' prassi rilevare - da parte dell'appaltatore, nel registro di «contabilita' dei lavori» - le «richieste di indennita'» nei confronti della stazione appaltante a causa di maggiori lavori eseguiti (rispetto a quanto previsto dal contratto) o a fronte di risarcimento danni, qualificando tali richieste come «riserve» (o «claims»); la giurisprudenza - sia di merito che di legittimita' - ha riconosciuto che tali riserve non rientrano nell'ambito delle «maggiorazioni di prezzo» di cui al citato articolo 93, dovendo assumere rilevo fiscale solo se, quando e nei limiti in cui vengono riconosciute valide e corrette a seguito di un accordo bonario o di una sentenza definitiva (per cui solo allora e nell'entita' riconosciuta, le stesse - non piu' «pretese» ma divenute «diritti» - concorrono alla formazione del reddito d'impresa); alcuni uffici della Agenzia delle entrate hanno ritenuto, in sede di accertamento, che tali «pretese» (o «riserve») rientrino nell'ambito del predetto articolo 93, comma 2, considerandole «maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge», giustificando tale opinione in base alla normativa sugli appalti pubblici (che, pero', disciplina solo gli adempimenti formali che devono essere rispettati per l'avanzamento di tali «pretese») e di un «datato» pronunciamento ministeriale (circ. n. 36 del 1982) che, nell'esplicare le tipologie di maggiorazioni, aveva richiamato anche le riserve; esiste da sempre - ed e' stato recentemente confermato - il principio di «dipendenza» (o di «derivazione») del reddito imponibile d'impresa dal risultato economico civilistico; tali «riserve« non vengono computate nel conto economico e nello stato patrimoniale dell'impresa appaltatrice, perche' cio' contrasterebbe con le regole che presiedono alla redazione del bilancio d'esercizio, e, in «particolare, con il fondamentale principio della «prudenza»; la citata disposizione dell'articolo 93, comma 2, riguarda solo le «maggiorazioni di prezzo» che, in applicazione della legge o di clausole contrattuali, devono essere automaticamente riconosciute dall'appaltante, nel senso che, al verificarsi dell'evento cui esse si riconnettono, sorge ipso iure un diritto ad un maggior compenso che sussiste nell'an e peraltro, da determinare nel quantum; «riserve» altro non sono che mere richieste (e non diritti) intese ad evitare che le registrazioni contabili della «stazione appaltante» diventino inoppugnabili nei confronti dell'appaltatore, dato che gli articoli 165 e 174 del Regolamento sugli appalti pubblici dispongono la decadenza da qualsiasi diritto ad un eventuale indennizzo, se gli atti di contabilita' sono sottoscritti, da parte dell'appaltatore, «senza riserva» o se le «riserve non vengono esplicitate» nei termini previsti (e confermate in sede di «conto finale»); pertanto la appostazione di tali «riserve» - nella contabilita' dei lavori - non attribuisce alcun diritto di credito all'appaltatore il quale potra' e dovra' tenere conto delle stesse (sia civilisticamente che fiscalmente) solo al momento (e nei limiti) in cui tali componenti positive sono «riconosciute» come spettanti dalla stazione appaltante o dall'autorita' giudiziaria o da un collegio arbitrale; per le «riserve» valgono le «regole ordinarie» sulla «giusta competenza» tributaria delle componenti positive e negative del reddito d'impresa imponibile di cui all'articolo 109 del TUIR, nel senso che devono concorrere alla formazione del reddito imponibile solo quando divengono certe e determinabili obiettivamente (in conformita', quindi, alle regole dell'articolo 109 del TUIR), cioe' quando sia raggiunto un «accordo bonario» o sia intervenuta una sentenza (anche se provvisoria) di una autorita' terza che ne stabilisce la spettanza e la misura: perche' solo in quel momento le «riserve» cessano di essere semplici pretese (cioe' atti di iniziativa) e diventano diritti; le maggiorazioni di prezzo costituiscono «diritti» certi nella esistenza anche se non ancora determinabili nelle loro entita', mentre le seconde altro non sono che pretese che vengono avanzate sulla scorta di aspettative non tutelate ne' dalla legge ne' dal contratto; per le maggiorazioni di prezzo valgono le «regole speciali» dell'articolo 93 -: se il Ministro non ritenga di dare - all'Agenzia delle entrate e/o al Dipartimento delle entrate del suo Ministero - le piu' opportune indicazioni perche', in attesa di una eventuale precisazione di tipo legislativo (peraltro non necessaria), venga anche in via amministrativa, riconosciuto che le «maggiorazioni di prezzo» di cui all'articolo 93 comma 2 del TUIR, presentano caratteristiche del tutto diverse dalla cosiddetta «riserva».(4-02411)