Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02420 presentata da SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090309
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02420 presentata da AMALIA SCHIRRU lunedi' 9 marzo 2009, seduta n.142 SCHIRRU. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: con la legge n. 313 del 2004 gli operatori del settore apistico hanno visto riconosciuti i meriti di un lunghissimo lavoro che definisce il settore apistico come «attivita' d'interesse nazionale, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversita'»; la Finanziaria 2007, all'articolo 1, comma 1066 prevedeva: «Agevolazioni fiscali all'apicoltura. Accisa agevolata su gasolio e benzina in favore degli imprenditori che esercitano l'apicoltura nomade. Le modalita' di accesso all'agevolazione saranno stabilite da un decreto Politiche agricole, d'intesa con il ministero dell'economia»; la Finanziaria 2008 contiene il rifinanziamento del piano apistico nazionale nel biennio 2008-2009 con la previsione di due milioni di euro/anno. Tale provvedimento e' un primo importante segnale di sostegno all'apicoltura che vive un momento di difficolta' causato da fattori diversi, produttivi e di mercato. Con questo atto da parte del Senato e del Governo si riafferma l'importanza del settore e la volonta' di sviluppare politiche specifiche di sostegno per la sua sopravvivenza; considerati i punti l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo e p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico dell'articolo 5 della citata legge n. 313 del 2004; come prospettato ora, il riconoscimento dell'assegnazione del gasolio agricolo per l'apicoltura e' limitato alle sole trattrici agricole. A causa della lunghezza dei tragitti, basti pensare al caso specifico della Regione Sardegna in cui gli spostamenti interessano diverse centinaia di chilometri, dalla pianura alla montagna, sarebbe difficile raggiungere le arnie e trasferire le api servendosi di un trattore agricolo, poiche', tralasciando la lentezza del mezzo, si deve tenere conto soprattutto delle norme di sicurezza sulla circolazione stradale, che vietano la circolazione dei mezzi agricoli sulle strade statali -: se non ritenga opportuno valutare l'ipotesi di un articolato per il riconoscimento dell'assegnazione del gasolio agricolo anche per l'apicoltura, in funzione della pratica del nomadismo, con assegnazione di almeno dodici litri di gasolio per arnia movimentata e la possibilita' che il gasolio possa venire impiegato sui mezzi che effettivamente vengono utilizzati per tale pratica (camion e veicoli 4x4 attrezzati di rimorchio, da dichiarare eventualmente nella domanda di assegnazione). (4-02420)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedi' 24 maggio 2010 nell'allegato B della seduta n. 326 All'Interrogazione 4-02420
presentata da AMALIA SCHIRRU Risposta. - In riferimento alla interrogazione in esame, si fa presente che il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' ha comunicato quanto segue. L'aliquota di accisa ridotta sul gasolio e' stata riconosciuta agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti che attuano la pratica del nomadismo con l'articolo 1, comma 1066, della legge finanziaria 2007, che ha esteso, cosi', al settore apistico i benefici gia' previsti per tutti gli altri settori dell'agricoltura. Questa amministrazione ha provveduto a predisporre lo schema di regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'aliquota agevolata come previsto dalla citata legge finanziaria 2007. Con tale provvedimento si definiscono le modalita' per l'accesso all'agevolazione da parte degli apicoltori, degli imprenditori apistici e degli apicoltori professionisti che attuano la pratica del nomadismo con l'utilizzo degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere d), e), h), ed i), del decreto legislativo n. 285 del 1982, adibiti in via permanente ed esclusiva al trasporto delle api e sono disciplinati altresi' gli adempimenti di natura tecnico/fiscale per l'ammissione all'agevolazione e le modalita' di fruizione del beneficio. I veicoli in questione, sono i seguenti: 1) autocarri, di cui alla lettera d): veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; 2) trattori stradali, di cui alla lettera e): veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; 3) autotreni, di cui alla lettera h): complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice; 4) autoarticolati, di cui alla lettera h): complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio. Per quanto concerne i quantitativi da assegnare ai beneficiari, e' stato stimato che il consumo specifico massimo annuo necessario per lo spostamento di ogni alveare con i predetti autoveicoli in 2,0 litri di gasolio, in relazione alla tipologia, alla modalita' ed all'entita' degli spostamenti effettuati dagli apicoltori, dagli imprenditori apistici e dagli apicoltori professionisti che attuano la pratica del nomadismo. Questa amministrazione, dopo aver ottenuto il parere della Ragioneria generale dello Stato e del Consiglio di Stato, ha inviato, in data 1 o aprile 2008, lo schema di regolamento al ministero dell'economia e delle finanze, che lo ha restituito, con la richiesta di apportare talune modifiche, in data 13 maggio 2009. Il decreto interministeriale e' stato inviato al citato ministero economico, per l'intesa, in data 21 dicembre 2009. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Giancarlo Galan.