Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02643 presentata da VENTUCCI COSIMO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090325
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02643 presentata da COSIMO VENTUCCI mercoledi' 25 marzo 2009, seduta n.152 VENTUCCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la disciplina introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 e la Circolare dell'Agenzia del Demanio che ne detta i criteri di applicazione hanno introdotto novita' sostanziali, ancorche' talora inapplicabili, rispetto alla consolidata disciplina della applicazione dei canoni demaniali a alle infrastrutture portuali del diporto (gia' contenuta nel decreto ministeriale 343 del 1998); la nuova normativa prescinde dalla considerazione che la maggior parte dei beni destinati a divenire proprieta' dello Stato, in qualita' di pertinenze demaniali, sono realizzati dalla iniziativa privata e penalizza sia chi vuole investire in queste strutture, sia il patrimonio pubblico ed in particolare: nel calcolo dei canoni per le pertinenze ora fa riferimento ai valori indicati dall'OMI Osservatorio Mobiliare, le cui banche dati non tengono in alcuna considerazione la specificita' dei beni strutturali della portualita', quindi non danno riscontro dell'effettivo valore commerciale delle maggior parte delle pertinenze insistenti sul demanio marittimo funzionali alla portualita' (sempre che esse abbiano un valore commerciale); il combinato della legge n. 296 del 2006 e della circolare di applicazione dell'Agenzia del Demanio sostanzialmente penalizza chi, come abitualmente in queste concessioni, realizza beni di difficile rimozione, quali banchine, dighe, scogliere, scali, capannoni, immobili classificati, destinati al termine della concessione a divenire proprieta' dello Stato cioe' pertinenze demaniali, sovvertendo un giusto criterio, da sempre riconosciuto, dello sconto sul canone base in funzione delle opere che il concessionario si obbliga a realizzare per il fine del pubblico interesse e ad accrescimento del patrimonio pubblico; la retroattivita' della nuova disciplina applicabile anche alle concessioni pluriennali definite con Atto Formale, in difformita' dagli articoli 1218 ss. e 1453 ss. C.C., nella sostanza disconosce sia il diritto del concessionario alla contribuzione del canone predefinito nella concessione/contratto, sia pregiudica la possibilita' del concessionario di ammortizzare i beni realizzati nella durata della concessione la quale e', per norma, parametrata all'investimento ed ai costi fissi che comprendono il canone concessorio; l'ordinanza n. 880 del 17 febbraio 2009 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado di un porto turistico e quindi deciso la sospensione dell'applicazione dell'aumento dei canoni demaniali, come previsto dalla Legge Finanziaria 2007 ed ha «ritenuto che la nuova determinazione del canone va ad alterare sensibilmente il rapporto contrattuale tra Amministrazione e concessionario e incide sull'affidamento di quest'ultimo»; l'ordinanza n. 396 del 23 giugno 2008 del Tribunale di Roma che dopo essersi dichiarato competente ad intervenire in materia di canoni concessori, ha disposto in sede cautelare la sospensione di provvedimenti comunali con i quali sono stati quantificati a carico dei concessionari ulteriori canoni per le pertinenze posto che, non essendo ancora avvenuto il passaggio alla proprieta' dello Stato, le opere costruite dal concessionario non possono ancora considerarsi delle pertinenze; il severo parere espresso il 2 dicembre 2008 dalla Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo delle amministrazioni dello Stato, evidenzia quanto l'aumento dei canoni sia sproporzionato rispetto all'ipotizzato vantaggio per l'erario, sia in termini di contenzioso, sia in termini di risultati economici; la Corte dei Conti ha affermato che la questione «pone evidenti interrogativi sul piano dell'attendibilita' dei criteri delle previsioni di entrata, non tanto perche' basate su normative di incerta attuazione, ma perche' comunque sempre superiori, e di molto nel 2007, al gettito»; l'aumento dei canoni demaniali, colpendo particolarmente i porticcioli turistici, i quali pur ponendo in essere degli importanti investimenti finanziaria, vengono equiparati agli stabilimenti balneari, e generando un notevole contenzioso, contribuisce a deprimere ulteriormente il mondo della nautica in un periodo economicamente molto difficile e, come evidenziato dalla magistratura contabile, senza nessun guadagno per l'erario; alcune Regioni, in particolare Emilia Romagna e Puglia, «hanno formalmente comunicato agli organi competenti di non voler procedere alla piena attuazione della nuova normativa in vigore» (...); l'Agenzia del demanio, infine, ha rilevato che solo il 49 per cento dei Comuni costieri si e' uniformato alle prescrizioni della Finanziaria 2007 -: quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla questione dei canoni dei porticcioli e delle marine turistiche, e della piu' generale questione dei canoni demaniali degli stabilimenti balneari, in funzione della specificita' delle infrastrutture e dei rilevanti investimenti.(4-02643)