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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00355 presentata da GALLETTI GIAN LUCA (UNIONE DI CENTRO) in data 20090407

Atto Camera Interpellanza 2-00355 presentata da GIAN LUCA GALLETTI martedi' 7 aprile 2009, seduta n.160 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che: la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per la realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici, prorogata fino al periodo d'imposta in corso al 2010 dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244; tale agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta ai fini IRPEF/IRES nella misura del 55 per cento delle spese sostenute a fronte di particolari tipologie di interventi definiti di «riqualificazione energetica», interventi individuati con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007; la detrazione spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari; la circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 precisa che «rientrano nel campo soggettivo di applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attivita' commerciale, le societa' semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa» e che i soggetti sopra richiamati «possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico»; sempre nella circolare 36/E viene precisato che i soggetti che sostengono le spese come sopra precisato debbono «possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che puo' consistere nella proprieta' o nella nuda proprieta', in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato»; relativamente alla tipologia degli immobili, la piu' volte citata circolare 36/E, chiarisce che l'agevolazione in oggetto «interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali» e che l'unica limitazione riguarda il fatto che deve trattarsi di interventi eseguiti su edifici (o parte di essi) esistenti; con la risoluzione n. 340/E del 1 o agosto 2008 l'Agenzia delle Entrate sostiene che l'agevolazione in esame, laddove il soggetto sia titolare di reddito d'impresa, spetti «con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale... e non puo' riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell'attivita' esercitata... come nell'ipotesi degli immobili locati a terzi e, in particolare, quelli locati dalle societa' immobiliari»; tale posizione dell'Agenzia delle Entrate viene motivata sostenendo che «la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica e' finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l'attribuzione di un beneficio che, per interpretazione sistematica e' riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi»; tale posizione non appare agli interpellanti condivisibile e cio' sulla base delle seguenti argomentazioni: a) con riferimento alla tipologia degli immobili ne' la norma istitutiva dell'agevolazione (L. 296/2006) ne' il decreto attuativo (D.I. 19 febbraio 2007), pongono condizioni sulla tipologia degli edifici, quindi non fanno alcuna distinzione sul fatto che si tratti di immobili merce, strumentali, o altri. Unica condizione e' che si tratti di edifici esistenti; b) la finalita' della norma, come ben precisato nella circolare 36/E, e' quella di «potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per favorirne la riqualificazione energetica», pertanto ratio della norma e' incentivare la riqualificazione energetica senza riferirla esclusivamente agli utilizzatori degli immobili. Fra i soggetti che possono usufruire dell'agevolazione vi e' anche il nudo proprietario al quale non spetta, per definizione, il godimento dell'immobile che rimane in capo all'usufruttuario; non si comprende come l'agevolazione in esame, il cui scopo, come piu' volte precisato, e' l'incentivazione all'adeguamento del patrimonio edilizio a specifici standard di risparmio energetico, non trovi applicazione nelle situazioni in cui sia il proprietario a sostenere effettivamente le spese senza poi riaddebitarle all'inquilino; risulterebbe alquanto paradossale non riconoscere, nel caso ad esempio delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa che assegnano gli alloggi in godimento ai soci, alcuna agevolazione ne' alla cooperativa che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto non utilizzatrice dell'immobile, ne' al socio assegnatario in quanto soggetto che non sostiene le spese, rimanendo l'onere a carico della cooperativa stessa -: se non ritengano opportuno, alla luce dei fatti suesposti, adottare le opportune disposizioni affinche' vengono eliminate le criticita' citate in premessa che stanno producendo confusione di incertezza sia nei confronti dei soggetti destinati delle misure che degli addetti del settore. (2-00355) «Galletti, Libe'».

 
Cronologia
lunedì 6 aprile
  • Politica, cultura e società

    Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter colpisce L'Aquila e i comuni limitrofi. Il bilancio definitivo è di 308 vittime, 1500 feriti e oltre 10 miliardi di euro di danni stimati.



mercoledì 8 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori (C. 2232), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 22 aprile (legge 23 aprile 2009, n. 38).