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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02922 presentata da STAGNO D'ALCONTRES FRANCESCO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090506

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02922 presentata da FRANCESCO STAGNO D'ALCONTRES mercoledi' 6 maggio 2009, seduta n.172 STAGNO D'ALCONTRES, FALLICA, CICU, PAROLI, GRIMALDI, VOLPI e MOLES. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: con il primo concorso indetto a livello nazionale per la copertura di posti di insegnamento della religione cattolica non sono state coperte tutte le cattedre disponibili nelle varie Regioni; con legge 18 luglio 2003 n.186, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2004, sono state dettate norme specifiche sull'argomento; in sede di prima applicazione, la legge citata ha previsto, all'articolo 5, comma 1, un concorso per titoli ed esami riservato «agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuamente servizio per almeno quattro anni nel corso...»; come emerge da un'interpretazione logico-sistematica della disposizione, il legislatore non ha voluto assolutamente ancorare il requisito del servizio ad un periodo determinato, come accaduto in tante altre leggi sul precariato-scuola allorquando e' stato normativamente specificato sia il dies a quo, sia il dies ad quem utile per l'ammissione alle procedure concorsuali; di fatto, il Legislatore ha fissato, in via generale, i criteri per l'ammissione al concorso riservato, lasciando l'Amministrazione libera di indire temporalmente il bando applicativo. In altri termini, il legislatore non ha assolutamente «imposto» alla P.A. di indire il concorso entro una certa data dalla pubblicazione della legge; in data 2 febbraio 2004 con decreto direttoriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie Concorsi n. 10 del 6 febbraio 2004 sono stati indetti due distinti concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, l'uno nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, l'altro nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Tali concorsi sono stati indetti per la copertura dei posti che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, determinati a norma dell'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186. Il numero dei posti vacanti e disponibili sarebbe stato precisato, per ciascun anno scolastico, con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale competente, da pubblicare all'albo dell'Ufficio stesso. Lo stesso decreto direttoriale nell'indicare i requisiti necessari per la partecipazione precisava: l'ammissione ai concorsi e' riservata agli insegnanti in possesso del riconoscimento di idoneita', di cui al numero 5, lettera a) del Protocollo addizionale all'Accordo citato in premessa, valevole sia per la diocesi cui partecipano sia per uno dei tipi di scuola cui ciascun concorso si riferisce, i quali siano in possesso dei requisiti o si trovino nelle condizioni personali indicati al successivo comma 2 e che abbiano prestato continuativamente servizio d'insegnamento della religione cattolica, per almeno quattro anni scolastici nelle scuole statali o paritarie dall'anno scolastico 1993/1994 all'anno scolastico 2002/2003, con il possesso dei prescritti titoli, salvo quanto previsto per la categoria di insegnanti di cui alla lettera B, punto 4, del successivo comma 2. Il servizio e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1 o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Il servizio e' utile anche se prestato in ordini e gradi scolastici diversi purche' con il possesso dei titoli o in condizione personale prescritti e per un orario mediamente non inferiore, nel quadriennio continuativo, alla meta' di quello d'obbligo. Il servizio prestato nelle scuole paritarie e' valido a partire dal 1 o settembre 2000; i docenti interessati, che nel corso dell'anno scolastico 2003-2004 hanno maturato il quarto anno continuativo di servizio entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (7 marzo 2004), sono stati, per l'effetto, esclusi dal concorso de quo; tale esclusione appare illegittima, oltreche' contraria al principio di buon andamento dell'Amministrazione, per le seguenti ragioni: a) la legge-fonte non ha assolutamente specificato (come in tante altre occasioni) il periodo temporale da prendere in considerazione; b) la previsione del dies ad quem utile si pone in aperto contrasto con il principio fondamentale che regola tutte le procedure concorsuali in base al quale tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione; collegando tale principio fondamentale alla data di scadenza del termine prevista dal bando de quo discende la piena valutabilita' dell'anno di servizio prestato nel 2003-2004; sennonche' il detto bando presentava un vizio di legittimita' perche' in contrasto con l'articolo 5 della legge del 2003 n. 186. L'illegittimita' (per quanto un decreto direttoriale non puo' mai essere in contrasto con la legge) e' dovuta al fatto che mentre l'articolo 5 della legge specificava che era necessario, per la partecipazione al concorso che si sarebbe bandito, che i candidati avessero svolto almeno quattro anni di insegnamento della religione cattolica negli ultimi dieci anni, il bando limitava i dieci anni non gia' allo scadere della presentazione delle domande - come sarebbe stato giusto - ma all'anno scolastico 2002/2003. Non vi e' dubbio che la ratio ed il contenuto della legge-fonte induce a ritenere che l'Amministrazione avrebbe dovuto correlare il requisito specifico di ammissione al concorso de quo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande anche in considerazione del principio - recepito dallo stesso bando - della valutabilita' di un anno scolastico in presenza di un servizio prestato per almeno 180 giorni; data la natura del servizio di insegnamento della religione cattolica, siamo di fronte a nomine con contratto a tempo determinato di durata annuale decorrente, per legge, dal 1 o settembre. I Docenti interessati, considerando il periodo temporale intercorso tra il 1 o settembre 2003 ed il 7 marzo 2004 (termine della presentazione delle domande di partecipazione), avevano maturato n. 189 giorni di servizio continuativo, con la conseguente piena valutabilita' dell'intero anno scolastico 2003-2004. Si sottolinea, a questo punto, come il contenuto del comma 1 dell'articolo 2 contrasti con il comma 1 del successivo articolo 3 dove il possesso dei requisiti generali e' richiesto alla data di scadenza del bando, mentre quello dei requisiti specifici, inspiegabilmente, viene contratto di un intero anno scolastico a danno dei docenti in possesso di un servizio continuativo, interamente valutabile per l'anno scolastico 2003; tale circostanza contrasta con l'esclusione, che sarebbe stata giustificata solo nel caso in cui i giorni di servizio continuativo prestato fossero stati inferiori ai 180 giorni. L'assunzione in servizio dopo il 1 o settembre 2003 (come in alcuni casi potrebbe essersi verificato) avrebbe inficiato la valutabilita' dell'intero anno scolastico 2003-2004. In effetti, invece, tutti i ricorrenti si trovavano in posizione di servizio utile per la piena valutabilita' dell'anno scolastico 2003-2004 e, di conseguenza, per lo scioglimento della riserva; il motivo della esclusione dalla procedura concorsuale, disposto dall'Amministrazione scolastica, e' anche da ricercare nella circostanza della maturazione del servizio richiesto oltre la data fissata dal bando di concorso. Si precisa che il servizio richiesto e' stato maturato entro la data di scadenza del bando termine fissato dal bando di concorso. La predetta circostanza, oltre a rispondere perfettamente al principio fondamentale che e' alla base di tutte le procedure concorsuali - con riferimento alla data richiesta per il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando - rappresenta, indubbiamente, una maggior garanzia per il soddisfacimento del servizio pubblico di insegnamento. Infatti, la (ulteriore) prestazione del servizio di insegnamento svolta oltre la data prefissata dal bando, ma entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non puo' che rappresentare una indubbia garanzia, per il servizio pubblico, di aderenza ai tempi ed alle problematiche connesse; in ragione di quanto detto, i candidati, che maturavano esattamente i requisiti voluti dal bando entro il 7 marzo del 2004, hanno ritenuto opportuno presentare domanda di partecipazione al concorso e, al tempo stesso, hanno impugnato il bando di concorso per illegittimita' e contrarieta' alla legge. Il Tar ha concesso la sospensiva e i candidati di cui sopra sono stati ammessi a svolgere le prove del concorso con riserva; intanto e da subito, si evidenzia che l'ammissione dei candidati alla partecipazione al concorso, nonostante effettuata con riserva, e' stata pronunciata dal Tar, a seguito di delibazione dei requisiti normativamente richiesti sul fumus del ricorso e la sussistenza dei danni gravi ed irreparabili; gia' quanto sopra sarebbe sufficiente per equiparare la partecipazione dei candidati con riserva alla partecipazione degli altri candidati, cioe' ritenere i candidati con riserva normali candidati al concorso. Quanto sopra sarebbe sufficiente perche' il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca intervenga a sanare di autorita' la situazione prospettata attraverso l'emanazione di un decreto di sanatoria nei confronti dei candidati che, avendo partecipato e superato le prove concorsuali, avevano maturato il requisito del servizio entro la data fissata dal bando concorsuale per la presentazione delle domande di ammissione (7 marzo 2004); dopo lo svolgimento delle prove concorsuali, i candidati, che sono stati ammessi con riserva, sono risultati vincitori di detto concorso e si sono posizionati con merito nella graduatoria per essere immessi in ruolo; la predetta assunzione a tempo indeterminato e' stata impedita dalle decisioni negative emesse dal Tar del Lazio, in primo grado, e dal Consiglio di Stato, in sede di appello; con le citate due sentenze la Magistratura Amministrativa si e' espressa unicamente attraverso un'interpretazione rigido-letterale della normativa-fonte del bando, omettendo completamente di riconoscere ad avviso degli interroganti - anche per la presente fattispecie - la portata e la rilevanza del principio fondamentale alla base di tutte le procedure concorsuali pubbliche circa la data richiesta per il possesso dei requisiti di ammissione: la data, cioe' fissata per la presentazione delle domande; la stessa Magistratura Amministrativa, omettendo qualsiasi esame e richiamo all'esigenza superiore di ottimizzare il funzionamento della P.A. - cosi' come espressamente invocata negli scritti difensivi - non ha minimamente considerato la circostanza - parimenti evidenziata - che, in diverse diocesi, le graduatorie sono state esaurite e sono rimasti scoperti dei posti da coprire. Cio' determina due conseguenze: a) che la proposta di immissione in ruolo dei candidati ammessi con riserva non verrebbe a ledere la posizione di altri soggetti perche' ormai tutti gli aventi diritto sono stati chiamati all'insegnamento; b) la proposta di immissione in ruolo dei candidati con riserva determinerebbe, inoltre, un vantaggio per lo stesso Erario, perche' riuscirebbe a coprire cattedre vacanti senza la necessita' di dover bandire altro concorso, anche in considerazione della circostanza - non irrilevante - che vede tutti gli idonei riservisti al concorso, gia' impegnati, per l'intero anno scolastico, con contratti a tempo determinato; risulta inoltre che, in alcune diocesi, ove comunque la graduatoria dei vincitori al concorso di R.C. si era gia' esaurita, alcuni docenti di religione hanno chiesto il depennamento dalla graduatoria per sopraggiunto contratto a tempo indeterminato in altro ruolo, lasciando un ulteriore numero di posti vacanti per la stipula di contratti a tempo indeterminato per tutti i docenti vincitori di concorso con una riserva che, dalle considerazioni che precedono, potrebbe essere di conseguenza sciolta; si fa inoltre riferimento, ai fini della efficace soluzione di un problema che coinvolge numerosi docenti con contratto a tempo determinato presso le scuole di ogni ordine e grado di varie regioni italiane, al disegno di legge n. 1848 approvato dalla Camera e trasmesso al Senato l'11 ottobre 2007, all'articolo 1 comma 9 del sopracitato decreto si prevede l'introduzione della interregionalita' e intersettorialita' nei concorsi gia' espletati al fine di consentire l'immissione in ruolo del numero massimo consentito dalle vacanze di organico nell'anno scolastico 2008-2009; i docenti di cui si parla sono al momento attuale, docenti a contratto a tempo determinato; sicche', se si accoglie la presente istanza, sostanzialmente, si verrebbe a rispettare e ad applicare quantomeno la legge finanziaria che vuole la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, perche' l'assunzione regolare trasformerebbe l'attuale contratto a tempo indeterminato. Non solo, ma l'assunzione secondo graduatoria del concorso comporterebbe il rispetto anche del Decreto «Milleproroghe» o almeno eviterebbe che situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa. Si pensi, a solo titolo di esempio, all'articolo 24 L. n. 31 del 28 febbraio 2008 laddove e' detto «[...] gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, e' ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento». Percio', l'immissione in ruolo dei docenti vincitori del concorso con riserva verrebbe a sanare una disparita' di trattamento tra le posizioni assunte in favore dei dirigenti e l'esclusione, peraltro in contrasto con quanto gia' avvenuto nel 1979 in relazione al concorso dirigenziale del 1973-74 (TAR Lazio Sez. III, sentenze n. 472 del 1978 e n. 124 del 1979), dei docenti di religione cattolica che, a «pieno titolo», andrebbero a coprire, con contratto a tempo indeterminato, cattedre altrimenti vacanti; il «pieno titolo» viene garantito dall'effettiva maturazione di 189 giorni di servizio continuativo nell'anno scolastico 2003-2004, cosi' come documentato in esordio. Il «pieno titolo» viene provato dalle risultanze delle prove concorsuali che hanno acclarato il merito dei docenti di religione cattolica dichiarati vincitori con riserva. Il «pieno titolo» viene riconosciuto dall'attenzione che codesto Governo ha in linea di principio riconosciuto alla necessita' di regolamentare l'insegnamento della religione cattolica nello Stato Italiano con professionalita' qualificata -: se si intenda sopperire alla predetta necessita' e ovviare all'onere di utilizzazione di personale precario, avvalendosi della possibilita' di legittimare tutte le posizioni di quei docenti che inspiegabilmente sono stati esclusi dall'esercizio di un diritto conseguito a «pieno titolo»; quali provvedimenti questo Ministero intende adottare, dopo l'immissione in ruolo dei candidati del terzo contingente relativo all'anno scolastico 2006/2007, per garantire, limitatamente, alle diocesi nelle quali si e' esaurita la graduatoria e vi e' vacanza di posti, il pieno rispetto della normativa sopra indicata assicurando l'immissione in ruolo a coloro i quali, docenti di religione cattolica, hanno maturato i requisiti generali, cosi' come pure quelli specifici, nel corso dell'anno scolastico 2003-2004.(4-02922)

 
Cronologia
sabato 2 maggio
  • Politica, cultura e società

    La BCE riduce i tassi di interesse di 25 punti base.



venerdì 8 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    Michela Vittoria Brambilla è nominata Ministro senza portafoglio con delega al turismo.



    Michela Vittoria Brambilla