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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03002 presentata da RONDINI MARCO (LEGA NORD PADANIA) in data 20090513

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03002 presentata da MARCO RONDINI mercoledi' 13 maggio 2009, seduta n.176 RONDINI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere- premesso che: le Regioni, nell'ambito di provvedimenti volti al miglioramento della qualita' dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, stabiliscono misure per la limitazione del traffico veicolare su strada; a tal proposito, la Regione Lombardia ha stabilito, con la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24, recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», articolo 13, la potesta' della Regione a stabilire misure di limitazione alla circolazione dei veicoli, escludendo da tali limitazione alcune categorie di veicoli tra cui «i veicoli storici, purche' in possesso dell'attestato di storicita' o del certificato di identita'/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici» (comma 4, lett. B); l'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), a seguito di modifica apportata dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (convertito in Legge 1 o agosto 2003, n. 214) stabilisce che «rientrano nella categoria dei motoveicoli e auto veicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI»; le associazioni i cui registri sono citati dal comma 4 dell'articolo 60 del Codice della Strada sono enti di diritto privato, e non vi e' normativa che ne disciplini eventuali requisiti; il sopraccitato comma del Codice della Strada mette le associazioni citate di fatto in una condizione di monopolio rispetto ad associazioni analoghe che possono fornire agli associati i medesimi servizi; ne consegue, secondo l'interrogante, che le associazioni citate dall'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 si trovino in situazione di privilegio rispetto ad altri club ed associazioni analoghe; in particolare, laddove la normativa regionale preveda limitazioni al traffico veicolare ed esclusioni da dette limitazioni ai veicoli storici purche' iscritti negli appositi registri, i soci dei club e delle associazioni non citati dall'articolo 60, comma 4 del Codice della Strada non possono circolare liberamente a meno di iscriversi alle associazioni sopraccitate e iscrivere i veicoli ai registri di dette associazioni, venendo in questa maniera discriminati; l'attivita' delle associazioni e dei club di veicoli storici hanno l'importante funzione di mantenere vivo un patrimonio storico fondamentale, testimonianza del progresso tecnologico e manifatturiero -: se il Governo intenda assumere iniziative normative, eventualmente definendo i requisiti dei registri automobilistici storici e delle associazioni che li gestiscono, in modo da non legare la normativa stessa a sigle particolari, ma rendendola oggettiva e legata appunto ai requisiti.(4-03002)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedi' 14 settembre 2009 nell'allegato B della seduta n. 213 All'Interrogazione 4-03002
presentata da MARCO RONDINI Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta. La questione relativa al superamento della posizione di monopolio in cui, di fatto, vengono a trovarsi i registri indicati dall'articolo 60, comma 4, del Codice della strada, al fine della classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, costituisce uno degli interessi piu' rilevanti per la cui tutela sono stati predisposti diversi disegni di legge, che in seguito e' stato ritenuto opportuno convogliare in un «testo unificato», presentato nella scorsa legislatura. Detto «testo unificato», benche' approvato all'unanimita' dal comitato ristretto dell'VIII Commissione del Senato, non ha tuttavia visto ultimare il proprio iter di adozione a seguito dello scioglimento delle Camere. Nel corso della vigente legislatura, l'iniziativa in materia e' stata reiterata da piu' senatori con la presentazione di vari disegni di legge tra i quali l'AS 339 presentato dal senatore Berselli che e' stato assunto quale testo base. In esso e' stato trasfuso gran parte del predetto «testo unificato»: e', tra l'altro, prevista la liberalizzazione dei registri dei veicoli di interesse storico e collezionistico, purche' rispondenti a specifici requisiti richiesti, ferma restando la tutela dei diritti acquisiti dei registri gia' esistenti. Per completezza espositiva si rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha messo a punto uno schema di decreto ministeriale che, a normativa vigente, anticipa i contenuti tecnici di detto disegno di legge. Tale schema di decreto e' stato preventivamente notificato alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 96/96/CE. Qualora i competenti organi comunitari esprimessero parere positivo su tale provvedimento, l'iter parlamentare del citato disegno di legge 339 potrebbe procedere piu' celermente risultando «alleggerito» di tutta la parte tecnica relativa alla riammissione in circolazione e alle procedure di revisione dei veicoli in parola. Residuerebbero nel testo del piu' volte citato disegno di legge appunto le disposizioni strettamente attinenti alla liberalizzazione dell'attivita' di certificazione di cui all'articolo 60 decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e integrazioni - Codice della strada. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.



 
Cronologia
venerdì 8 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    Michela Vittoria Brambilla è nominata Ministro senza portafoglio con delega al turismo.



    Michela Vittoria Brambilla
mercoledì 13 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva gli emendamenti 1.1000, 2.1000, 3.1000 al d.d.l. recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (C. 2180-A), sui quali il Governo ha posto le questioni di fiducia.

giovedì 14 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (C. 2180), che sarà approvato in via definitiva dal Senato il 2 luglio (legge 15 luglio 2009, n. 94). Il provvedimento introduce il reato di immigrazione clandestina, per lo straniero che si introduce illegalmente nel territorio dello Stato.