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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00456 presentata da QUARTIANI ERMINIO ANGELO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090914

Atto Camera Interpellanza 2-00456 presentata da ERMINIO ANGELO QUARTIANI lunedi' 14 settembre 2009, seduta n.213 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, - per sapere - premesso che: con la circolare n. 7/E del 3 marzo 2009, l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - ha fornito propri chiarimenti sulla natura delle risposte agli interpelli presentati dai contribuenti in ordine alla gestione del contenzioso derivante dall'impugnazione degli stessi; in particolare, l'Agenzia ritiene che la risposta all'interpello, per tutte le tipologie previste dalla normativa tributaria, non e' impugnabile dal contribuente con ricorso alla Commissione tributaria provinciale. Motiva l'Agenzia che le risposte all'interpello si giustificano, essenzialmente, alla luce della loro natura di atti amministrativi non provvedimentali; secondo l'Agenzia, la risposta all'interpello non ha carattere vincolante nei confronti del richiedente, il quale non e' obbligato a conformarsi ad essa. Di conseguenza, la risposta all'interpello manca dei caratteri dell'autoritarieta' e dell'esecutorieta', propri dei provvedimenti amministrativi; il punto, in particolare, riguarda l'interpello cosiddetto «obbligatorio» cosi' come previsto dagli articoli 167 e 168 del T.U.I.R., quest'ultimo oggetto di modifica per effetto dell'articolo 13 del recente decreto-legge 1 o luglio 2009, n. 78, laddove il contribuente parrebbe comunque vincolato alla sua presentazione per ottenere, in caso di risposta affermativa da parte dell'Amministrazione finanziaria, la non applicabilita' delle norme richiamate. In caso di risposta negativa, l'interpello non puo', pero', formare oggetto di impugnazione; tenendo conto di quanto sopra, l'attivita' svolta dall'Agenzia in risposta agli interpelli non costituisce esercizio di un potere impositivo; quale sia l'orientamento del Ministro interrogato qualora il contribuente non presenti l'interpello per una delle fattispecie previste dagli articoli 167 e 168 del T.U.I.R.; se al contribuente sia data eguale possibilita' di dimostrare e motivare la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate in sede contenziosa, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, successivamente all'emanazione di un atto lesivo della sfera giuridica del contribuente come tale quindi impugnabile, ovvero se il Ministro interpellato ritenga che tali prove non siano producibili in contenzioso, con istruzioni all'Agenzia delle entrate di opporsi per non aver il contribuente preventivamente presentato interpello; se, in definitiva, al contribuente sia garantito il costituzionale diritto alla difesa ed al conseguente contraddittorio in sede contenziosa, ovvero se esso venga meno per vizio procedurale e cioe' per non aver presentato l'interpello in una delle fattispecie previste dagli articoli 167 e 168 del T.U.I.R. (2-00456) «Quartiani».