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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00504 presentata da GARAGNANI FABIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20091007

Atto Camera Interpellanza 2-00504 presentata da FABIO GARAGNANI mercoledi' 7 ottobre 2009, seduta n.228 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per sapere - premesso che: gia' nella XV legislatura, nella seduta del 18 luglio 2007, il sottoscritto interpellante aveva presentato un'interpellanza, la n. 2-00672, concernente la maxi-inchiesta denominata «concorsopoli» (su un giro di cattedre e di concorsi «pilotati»), in seguito alla quale furono rinviate a giudizio 45 persone fra le quali alcuni docenti della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna e la Preside; nella predetta interpellanza, pur nel rispetto dell'autonomia universitaria, gia' si rilevava che, per quanto concerne i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori universitari di ruolo, restano ferme le indicazioni contenute nell'articolo 87 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il quale prevede le seguenti sanzioni disciplinari che possono essere inflitte secondo la gravita' delle mancanze: 1) la censura; 2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3) la revocazione; 4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 5) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni; quanto all'autorita' competente ad adottare i relativi provvedimenti, occorre ricordare che nonostante gli articoli 88 e seguenti del testo unico facciano esplicito riferimento al Ministro, la norma deve essere coordinata con quanto successivamente previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, definendo ulteriormente i principi di autonomia delle universita', ha limitato le attribuzioni del Ministro con il disporre all'articolo 5, comma 9, che le funzioni del ministero relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, sono attribuite alle universita' di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto; cio' comporta che il potere di attivare procedimenti sanzionatori ed adottare i conseguenti provvedimenti spetta al rettore (non piu' al Ministro). Qualora per la gravita' dei fatti, si proponga una sanzione superiore alla censura, l'atto e' comunque adottato dal rettore, ma e' necessario il parere conforme di una Corte di disciplina (ai sensi dell'articolo 89, comma terzo del testo unico), che oggi e' rappresentata dal Collegio di disciplina del Consiglio universitario nazionale (CUN) e, in caso di inadempienza del Rettore, si pone il problema di chi debba adottare le sanzioni previste per legge in modo da non lasciare alla sola magistratura la facolta' d'intervenire; nell'interpellanza 2-00672 della XV legislatura, si chiedeva, dunque di conoscere quale fosse il parere del Governo su tale quadro normativo e, dunque, se intendesse proporre una modifica della legislazione attualmente in vigore per definire in modo preciso a chi spettino i poteri sostitutivi in un caso come quello accaduto a Bologna di mancanza di intervento del Rettore che, per quanto risultava all'interpellante, non avrebbe assunto alcun provvedimento disciplinare nei confronti di docenti che risulterebbero aver ammesso la loro responsabilita' nella manomissione dei concorsi universitari e che rimangono attualmente al loro posto con responsabilita' dirigenziali significative; l'interpellanza, tuttavia, non ha avuto risposta; l'opportunita' di prevedere soluzioni per i casi, come quello in esame, in cui le autorita' competenti non avviano i procedimenti disciplinari, risulta ora vieppiu' comprovata da alcuni elementi nuovi: a) si apprende, da una nota dell'agenzia DIRE del 2 ottobre 2009, che l'Azienda ospedaliero-universitaria S. Orsola-Malpighi di Bologna, in occasione della prima fase dell'udienza preliminare iniziata davanti al giudice dell'udienza preliminare di Bologna, Alberto Gamberini, ha chiesto di costituirsi parte civile sul presupposto che le vicende descritte, data la loro gravita' abbiano causato perfino un danno d'immagine; b) peraltro alla luce di una recente intervista di un noto cattedratico del policlinico Sant'Orsola, appaiono essersi verificati da parte della Regione condizionamenti, che influiscono anche nei rapporti interni allo stesso policlinico, rendendo oggettivamente difficile la libera attivita' scientifica e di cura, tanto da far pensare all'esistenza di un vero e proprio potere «trasversale»; alla luce di tali nuovi elementi, appare dunque necessario che il Governo si pronunci circa le questioni che l'interpellante gia' aveva posto a suo tempo -: se il Governo intenda assumere iniziative normative volte a definire in modo preciso a chi spettino i poteri disciplinari in via sostitutiva in un caso, come quello avvenuto a Bologna di mancato intervento da parte del Rettore. (2-00504) «Garagnani».





 
Cronologia
mercoledì 30 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 309 voti favorevoli e 247 contrari, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (C. 2714), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

mercoledì 7 ottobre
  • Parlamento e istituzioni

    La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 23 luglio 2008, n. 124 (c.d. Lodo Alfano), che stabiliva la sospensione dei processi a favore delle alte cariche dello Stato per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione.



domenica 25 ottobre