Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00811 presentata da LIBE' MAURO (UNIONE DI CENTRO) in data 20091216
Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00811 presentata da MAURO LIBE' mercoledi' 16 dicembre 2009, seduta n.259 LIBÈ e COMPAGNON. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: il 22 settembre 2008 e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, contenente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), che e' entrato in vigore dal 21 dicembre 2008; l'articolo 65 del codice della nautica da diporto, nell'intento di offrire una semplificazione ai procedimenti amministrativi, disciplina diverse materie, tra le quali quella indicata alla lettera f) del regolamento, relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto; all'articolo 42 del Regolamento si dispone che «le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami dei propri candidati presso l'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale; la disposizione presenta dei rilievi e dei dubbi sul fatto che la stessa significhi che i cittadini possano iscriversi alle scuole e presentare domanda d'esame, anche tramite la scuola, solo ove hanno la loro residenza; il dubbio sembrerebbe risolto a favore dell'interpretazione precedente, se si fa riferimento a quanto evidenziato nell'allegato II al regolamento, dove e' disposto che «i candidati i quali presentino domanda presso un ufficio avente giurisdizione su provincia diversa da quella di loro residenza, allegano documentazione comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro», il che significa che per quei candidati la regola principale e' quella della residenza, ma e' prevista un'eccezione per domicilio di studio o di lavoro diverso; con circolare del 22 dicembre 2008 il dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito istruzioni in merito all'ambito territoriale entro il quale possono essere presentate le domande da parte dei candidati, sia autodidatti che allievi di scuole nautiche; tali istruzioni, con l'intento di «assicurare un'equa distribuzione dei carichi di lavoro delle commissioni ed una ragionevole flessibilita' organizzativa degli uffici territoriali presso i quali si espletano le procedure d'esame», interpretano il Regolamento precisando che «le domande di ammissione all'esame per le patenti nautiche possono essere presentate, a scelta, presso uno degli uffici, nell'ambito della circoscrizione marittima in cui e' ricompresa la provincia di residenza del candidato ovvero presso l'ufficio della MCTC di residenza del candidato o quelli delle province vicine»; in funzione di tale disposto non sarebbe possibile per un candidato residente in una regione iscriversi ad una scuola con sede nella provincia di un'altra regione per sostenere gli esami, salvo poter presentare domanda ad un ufficio che abbia giurisdizione sul luogo di domicilio di studio o lavoro del candidato; l'articolo 42 del regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cosi' come concepito, e cosi' come interpretato dalla circolare del 22 dicembre 2008 del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, crea un evidente limite alla liberta' di concorrenza, in quanto favorisce senza una ragione di economicita' le scuole nautiche che risiedono in province ad elevato bacino potenziale d'utenza rispetto alle scuole residenti nelle province con abitanti di gran lunga inferiori; proprio per la differenza di utenze potenziali a beneficio delle scuole non sembra che l'obiettivo della norma di creare un'equa distribuzione dei carichi di lavoro sulle diverse autorita' competenti sia rispettato, in quanto si producono evidentemente delle realta' in cui i tempi di attesa sono di gran lunga superiori a quanto potrebbero essere ove fosse rispettato il principio di libera concorrenza tra scuole nautiche; la norma danneggia in maniera evidente i cittadini, in quanto sarebbero costretti ad interminabili tempi d'attesa per sostenere l'esame laddove esisteranno sicuramente scuole piu' affollate di altre, con ripercussioni anche su tutto il settore nautico, in termini di compravendita di motori ed imbarcazioni che necessitano di patente; l'Associazione delle scuole nautiche si e' espressa in maniera critica alla norma, giudicandola «antiliberale e contro la libera concorrenza», ricevendo le proteste dei cittadini; la norma prevista dall'articolo 42 del regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, evidenzia, secondo gli interroganti, un limite alla libera concorrenza tra imprese del settore -: se non reputi opportuno provvedere a modificare il regolamento in modo tale da garantire una effettiva equa distribuzione dei carichi di lavoro delle commissioni ed una ragionevole flessibilita' organizzativa degli uffici territoriali presso i quali si espletano le procedure d'esame ed evitare il perpetuarsi di un evidente danno per i cittadini, costretti ad interminabili attese per sostenere l'esame, e per l'intero settore della nautica da diporto.(3-00811)