Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02309 presentata da SIRAGUSA ALESSANDRA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100111
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02309 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA lunedi' 11 gennaio 2010, seduta n.263 SIRAGUSA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: l'interrogante ha presentato in data 14 luglio 2009 l'interrogazione a risposta in Commissione 5-01627; si riporta altresi' la replica dell'interrogante alla risposta fornita dal Governo in data 20 ottobre 2009: «l'onorevole Siragusa replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto nella risposta si fa solo riferimento alle disposizioni sugli enti che bandiscono i concorsi, senza fornire alcuna risposta soddisfacente rispetto ai quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo. Auspica quindi che il Governo valuti la possibilita' di prevedere una norma apposita volta a prevedere l'equipollenza dei diplomi triennali indetti negli anni precedenti la riforma universitaria»; la materia in questione non e' disciplinata in modo chiaro e in tale situazione di indeterminatezza le universita' si comportano in maniera non uniforme; i diplomi delle scuole dirette a fini speciali venivano riconosciuti previo superamento di esami di Stato annuali come riportato all'articolo 15 del bando di iscrizione alla scuola diretta a fini speciali per «operatori tecnico-scientifici dei beni culturali ed ambientali - settore archeologico» ove espressamente era dichiarato che «gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono davanti a Commissioni costituite secondo il regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269», riferendosi nella fattispecie agli articoli 58-70, che obbligavano lo svolgimento annuale, presso codeste scuole, di regolari esami di Stato; lo stesso e' riportato all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ove si legge «I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi e' obbligatoria» -: se non ritenga, anche alla luce di quanto illustrato in premessa, porre rimedio quanto prima ad una situazione discriminatoria attraverso un'iniziativa normativa che preveda l'equipollenza-equivalenza del diploma delle scuole dirette a fini speciali e del diploma universitario, ambedue di durata triennale, alla laurea di primo livello.(5-02309)