Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02330 presentata da GHIZZONI MANUELA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100113
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02330 presentata da MANUELA GHIZZONI mercoledi' 13 gennaio 2010, seduta n.265 GHIZZONI, DE PASQUALE, COSCIA, BACHELET, LENZI, CODURELLI, SIRAGUSA, DE MICHELI, STRIZZOLO, MARAN, ROSATO e RUBINATO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di due fondi, destinati l'uno alle «competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e l'altro al «funzionamento delle istituzioni scolastiche»; la legge di bilancio 2010 rispetto ai dati presenti nella legge di assestamento 2009, ha ridotto gli stanziamenti di tali capitoli, presenti in ciascuno dei programmi riguardanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per un ammontare complessivo di 226.838.243 di euro di cui 97.988.043 di euro per il funzionamento e 128.850.200 di euro per il personale riportandoli ai livelli gravemente inadeguati stabiliti nella legge di previsione del bilancio 2009; con gli articoli 1, 2, 3, 4 e le allegate tabelle del decreto ministeriale n. 21 del 1 o marzo 2007, si e' provveduto a stabilire i criteri di applicazione del citato articolo 1, comma 601 della finanziaria per il 2007; il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche e il conseguente decreto 1 o febbraio 2001, n. 44 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente per oggetto «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» rappresentano la normativa vigente per la gestione amministrativa delle scuole; il 14 dicembre 2009, con la nota prot. n. 0009537, della direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, recante ad oggetto «Indicazioni riepilogative per il programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010» e' stata comunicata ad ogni singola scuola la risorsa finanziaria su cui puo' fare affidamento per redigere il suddetto programma; la richiamata nota ministeriale propone alle scuole una nutrita serie di innovazioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare in difformita' di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 44 del 2001, e dal decreto ministeriale n. 21 del 1 o marzo 2007, infatti: a) non utilizza l'espressione «dotazione finanziaria ordinaria di istituto», prevista dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 44 del 2001, ora sostituita da «risorsa finanziaria su cui codesta scuola puo' fare affidamento»; b) si pone in contrasto, secondo gli interroganti, con i parametri stabiliti dal decreto ministeriale n. 21 del 1 o marzo 2007 (capitolone) che, applica la legge finanziaria del 2007; c) non consente di evincere quale sia l'importo per le supplenze ed il finanziamento delle spese di funzionamento - invece individuate distintamente dalle tabelle del decreto ministeriale n. 21 del 2007 -, attribuendo un finanziamento indistinto per supplenze e funzionamento; d) assume un indefinito «tasso d'assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola» come riferimento per attribuire risorse aggiuntive per le supplenze cio' appare dubbio sul piano della legittimita'; e) non indica, contrariamente a quanto prevede il decreto ministeriale n. 21 del 2007, alcun finanziamento per le istituzioni scolastiche, individuate come capofila per la corresponsione dei compensi spettanti ai revisori dei conti; f) impedisce l'iscrizione di ulteriori entrate a carico del MIUR «se non dopo specifica comunicazione», mentre il regolamento di contabilita' stabilisce (articolo 6) che «Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto» non prevedendo, quindi, alcun obbligo di delibera; g) richiama solo parzialmente l'utilizzo del finanziamento del contratto integrativo di istituto per gli insegnanti (il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 88 del CCNL vigente), senza citare la fonte e senza precisare che i fondi contrattuali sono giuridicamente vincolati al pagamento del salario accessorio del personale della scuola; h) interviene sull'opportunita' di «applicare» una parte consistente nel fondo di cassa, ridotto dei residui passivi e dell'avanzo di amministrazione presunto, «per far fronte ad eventuali deficienze di competenza», utilizzando espressioni non previste dal decreto ministeriale n. 44 del 2001; i) non essendo definito nelle norme di contabilita' cosa possa essere una «eventuale deficienza di competenza», pone un vincolo non previsto dal regolamento di contabilita' all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; j) poiche' nell'avanzo di amministrazione confluiscono anche altri fondi, quali quelli provenienti dai contributi delle famiglie, degli enti locali e dei privati, configura la possibilita' di un loro utilizzo per coprire il mancato finanziamento dello Stato; k) impone l'inserimento dei residui attivi di competenza del Ministero, nell'aggregato «Z - disponibilita' da programmare»; l) prevede che «i finanziamenti non vincolati dovranno essere impegnati per il perfezionamento dell'obbligazione giuridica»; m) riduce del 25 per cento la spesa per gli appalti, costringendo le scuole a ridurre il servizio e ad aumentare i carichi di lavoro del personale dipendente dalle ditte di pulizia e degli stessi collaboratori scolastici -: se la citata nota ministeriale sia coerente con quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dal decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1 o febbraio 2001, n. 44, e dal decreto del ministro dell'istruzione n. 21 del 1 o marzo 2007; per quali motivazioni di ordine politico ed economico: a) si assegnano alle scuole solo risorse di provenienza contrattuale, pochi soldi per le supplenze, per gli esami di Stato e per il secondo anno consecutivo, mentre non si riconosce nulla per il funzionamento didattico e amministrativo; b) si cambiano le procedure e le regole dell'autonomia gestionale delle scuole, dando indicazioni che, secondo gli interroganti, stravolgono la regolare programmazione e la gestione dei finanziamenti; c) non sembra si tenga conto di quanto stabilito dal Regolamento di contabilita' e da «Capitoloni»; d) il concetto di dotazione finanziaria d'Istituto, comprensivo del funzionamento didattico e amministrativo, gia' sostituito da un'indefinita «risorsa finanziaria su cui la scuola puo' fare affidamento»; e) si faccia riferimento ad un «tasso medio di assenteismo» a cui legare l'erogazione dei fondi per ulteriori fabbisogni insorti nelle singole situazioni scolastiche, in relazione alla necessita' di sostituire il personale assente per garantire il servizio essenziale all'istruzione; f) si invadono, ad avviso degli interroganti, le prerogative della dirigenza, laddove si prescrive una delibera preventiva del consiglio di istituto per gli accertamenti di «entrate finalizzate» che comportano variazioni al programma annuale; g) si rischia di pregiudicare la correttezza contabile, laddove per quanto concerne le entrate non si fa chiarezza tra i finanziamenti vincolati e non, secondo gli interroganti, con l'implicito invito ad utilizzare i fondi del salario accessorio in modo difforme dalla loro finalizzazione; h) si danno indicazioni confuse e in alcuni casi impraticabili, invitando le scuole a fare fronte agli impegni inderogabili quali le supplenze, ridefinite impropriamente come «deficienze di competenza», attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al netto dei residui passivi; i) viene sottratta ai consigli di istituto la prerogativa di utilizzare l'avanzo di amministrazione una volta che se ne sia verificata l'effettiva disponibilita', realizzando cosi', sempre secondo gli interroganti, un modo surrettizio per utilizzare anche i contributi delle famiglie per le supplenze stesse; l) invitando le scuole ad inserire nell'aggregato «Z» i residui attivi di competenza del MIUR, viene fornita una indicazione oltre che sbagliata sul piano formale anche impraticabile sul piano sostanziale, poiche' si tratta di spese obbligatorie gia' liquidate negli anni passati dalle scuole che hanno anticipato dalla «cassa» i fondi provenienti da altri finanziamenti; m) si cancella il 25 per cento delle risorse per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia, addirittura in forza di un regio decreto del 1923 e prevedendo che, qualora la ditta appaltatrice noi accetti tale riduzione, possa risolvere il contratto. Senza tenere conto, ancora una volta, che gli organici dei collaboratori scolastici risultano ridotti proprio a fronte degli appalti e, pertanto, ne scaturira' l'impossibilita' di mantenere adeguati livelli di pulizia e sorveglianza; n) nell'insieme delle entrate, viene completamente ignorata la voce relativa alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti - in forte aumento nella scuola secondaria di I grado dopo il taglio delle ore a disposizione - e per il funzionamento della terza area degli istituti professionali che, come dovrebbe essere noto, e' curriculare. (5-02330)