Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02322 presentata da MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100113
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02322 presentata da DONELLA MATTESINI mercoledi' 13 gennaio 2010, seduta n.265 MATTESINI e BARETTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge finanziaria 2006 ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito; il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 22 giugno 2007 «Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007, ed entrato in vigore il 17 agosto 2007, ha dato seguito alle previsioni della finanziaria per il 2006, istituendo un Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dai rapporti bancari definiti dormienti, nonche' dal comparto assicurativo e finanziario; il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2007 prevede che tutti i depositi che risultano dormienti dovranno essere estinti da parte delle banche ed il saldo dovra' essere riversato presso il predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze; il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 prevede che un conto per essere definito «dormiente» deve possedere due caratteristiche: a) avere un saldo di almeno 10 euro; b) non aver registrato nessuna operazione da almeno 10 anni; trascorso il termine dei dieci anni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, il conto deve essere estinto e nel caso di mancato provvedimento da parte dell'intestatario, lo Stato provvedera' a trasferire tutte le somme; gli istituti di credito prima di procedere all'estinzione del conto devono provvedere a recapitare, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di 10 anni di inutilizzo, una comunicazione che attesti il carattere «dormiente» del deposito, in modo da consentire l'esecuzione di una operazione o di un movimento, anche una semplice comunicazione che si intenda proseguire nel rapporto finanziario; i titolari (od anche i loro delegati, compresi gli eredi) di un conto «non risvegliato» nei termini, quindi classificato come «conto dormiente estinto», e come tale devoluto al Fondo, potranno, entro dieci anni dal trasferimento, rivendicare il diritto di credito sulle somme trasferite e riottenere cosi' i propri averi; dai dati diffusi risultano un numero di conti correnti dormienti pari a 1.071.590, con un deposito pari a 798.404.990 di euro di cui 781.755.444 in contanti e 16.648.655 in strumenti finanziari; sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze si trovano molte e precise comunicazioni ad intermediari su come devono fare i versamenti delle somme dormienti, ma non c'e' nessuna istruzione ai legittimi proprietari per rientrarne in possesso; il Ministero non ha ancora definito il provvedimento attuativo con il quale si stabiliscono le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro 10 anni dall'avvenuto trasferimento; importanti trasmissioni televisive si sono piu' volte occupate della questione evidenziando sia l'elevato numero di persone coinvolte, sia la mancanza di risposte certe da parte del Ministero, soprattutto con riferimento ai tempi del regolamento riguardante il sistema per rientrare in possesso delle proprie risorse -: quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato ed in quanto tempo, per definire il provvedimento attuativo volto a stabilire le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme spettanti. (5-02322)