Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02356 presentata da CONTENTO MANLIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100119
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02356 presentata da MANLIO CONTENTO martedi' 19 gennaio 2010, seduta n.268 CONTENTO e CARLUCCI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: l'articolo 327-bis del codice di procedura penale consente al difensore di svolgere attivita' investigativa a favore del proprio assistito; si tratta di una norma ormai priva di dubbi interpretativi, essendo stati questi ultimi diradati dalla disposizione introduttiva (legge n. 397 del 7 dicembre 2000), nonche' dalla cosi' detta «Direttiva Frattini» (2006/26/CE); tali principi risultano ben esplicitati anche nelle «Regole di comportamento nelle indagini difensive», approvate il 14 luglio 2001 dall'Unione delle camere penali, e nel codice deontologico forense con le modifiche apportate dal competente Consiglio Nazionale il 26 ottobre 2002; ciononostante, risulta allo scrivente che la Compagnia «Telecom s.p.a.» non evada le rituali istanze proposte dagli avvocati in quanto, a dire della suddetta azienda, «ai sensi dell'articolo 132, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il difensore della parte offesa non e' legittimato a richiedere il traffico... Ai sensi della sopra citata norma, solo il difensore dell'indagato o dell'imputato e' legittimato a richiedere direttamente al fornitore il traffico per i primi ventiquattro mesi...»; in realta', nulla di tutto cio' pare desumersi dal dettato di legge, ne' tanto meno dalla prassi consolidatasi in materia; semmai, l'attuale codice di rito parifica il difensore dell'offeso a quello dell'indagato, non compiendo distinzioni di sorta relativamente alle garanzie e agli obblighi degli stessi -: se sia a conoscenza dell'interpretazione attualmente propugnata da «Telecom s.p.a.» al momento di rilasciare i tabulati della propria utenza ai difensori delle parti offese anziche' a quelli degli indagati e se la stessa possa ritenersi ammissibile; quali iniziative anche di carattere normativo, intenda assumere al piu' presto per imporre a tutte le compagnie del settore il rispetto dei diritti della difesa in occasione di indagini investigative, attesa la loro crescente rilevanza nell'ambito del processo penale. (5-02356)