Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02379 presentata da GHIZZONI MANUELA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100125
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02379 presentata da MANUELA GHIZZONI lunedi' 25 gennaio 2010, seduta n.272 GHIZZONI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: l'«Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense», firmato il 18 febbraio 1984 dal cardinale Agostino Casaroli e dal Presidente del Consiglio dei ministri, Bettino Craxi, prevede che la Repubblica assicuri l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, fermo restando che (articolo 9.2) «Nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione»; la facolta' di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica si e' esplicitata - fino allo scorso anno (con la circolare n. 4, del 15 gennaio 2009) - su apposito modulo (Mod. E) allegato alla domanda di iscrizione, sul quale si indicava la scelta tra le seguenti opzioni alternative: a) attivita' didattiche e formative; b) attivita' di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) libera attivita' di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; d) uscita dalla scuola; la circolare n. 4 del 15 gennaio 2010, che regola le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) per il prossimo anno scolastico 2010-2011, riferisce che: «la scelta relativa alle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione nelle diverse opzioni possibili: a) attivita' didattiche e formative; b) attivita' individuali o di gruppo con assistenza di personale docente; c) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica»; nella suddetta circolare si riducono pertanto da quattro a tre le opzioni previste di attivita' alternativa per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, data l'eliminazione dell'opzione relativa alla «libera attivita' di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente»; rispetto alle indicazioni previste dalla circolare n. 4 del 15 gennaio 2010, il modulo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica (Mod. E), allegato alla medesima circolare, indica pero' due sole opzioni poiche' omette le «attivita' didattiche e formative» che, e' opportuno sottolineare, necessitano della nomina o dell'impiego di un apposito docente per tutta la durata dell'anno scolastico; nel modulo sono chiaramente espresse le sole opzioni: a) attivita' individuali o di gruppo con assistenza di personale docente; b) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica»; attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica sono finanziate con appositi capitoli del bilancio dello Stato che, per ogni tipo di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), prevedono per ciascun ufficio scolastico regionale un fondo («Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per i docenti da nominare per le attivita' didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica»), con il quale vengono retribuiti anche gli incaricati annuali dell'insegnamento di religione cattolica -: per quali motivi la circolare n. 4 del 15 gennaio 2010, dopo circa 20 anni dalla prima adozione di disposizioni annualmente riconfermate e richiamate dalle sentenze della Corte costituzionale n. 203/89, 13/19 e 290/92, abbia eliminato l'opzione riguardante «la libera attivita' di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente», riducendo cosi' da quattro a tre le opzioni previste per gli studenti che non intendono avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica; per quali ragioni poi, sul modulo E, allegato alla medesima circolare n. 4 del 2010, non compaia l'opzione relativa «alle attivita' didattiche e formative» che necessitano della nomina o dell'impiego di un apposito docente per tutta la durata dell'anno scolastico, disattendendo quanto previsto dalla circolare medesima e dalle sentenze, sopra richiamate, della Corte costituzionale per la libera scelta dei genitori; perche' non si sia ancora inteso comunicare alle istituzioni scolastiche che per le attivita' didattiche e formative alternative alla religione cattolica, programmate nel Piano dell'offerta formativa per la durata di tutto l'anno scolastico, e' possibile accedere ai fondi iscritti negli appositi capitoli di spesa degli uffici scolastici regionali, trattandosi di attivita' obbligatorie che derivano dai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale per la costituzionalita' del Concordato Lateranense.(5-02379)