Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05914 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100128
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-05914 presentata da MAURO PILI giovedi' 28 gennaio 2010, seduta n.275 PILI e CARLUCCI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, reca «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e successive modificazioni; il decreto legislativo 1 o agosto 2003, n. 259, reca «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, reca il «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario; la delibera n. 435/01/CONS, dell'Autorita' garante delle comunicazioni (AGCOM) del 15 novembre 2001, approva il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in «tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modificazioni e integrazioni; la delibera AGCOM n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, dispone «Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2004; la delibera AGCOM n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, dispone «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35; la delibera AGCOM n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, approva un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla «tecnica digitale»; nella fase di avvio delle procedure di swicht off e' stato sollecitato un provvedimento dell'autorita' relativo alla numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre di cui all'articolo 29-bis, comma 10; gli operatori hanno dichiarato reiteratamente il proprio favore alla definizione da parte dell'autorita' di appositi criteri per l'assegnazione dei canali nella sintonizzazione automatica del telecomando, poiche' tale fattore rappresentava un importante elemento di certezza nella fase di transizione del mercato; le indicazioni contenute nei provvedimenti dell'autorita' prevedono che gli operatori, in merito all'ordinamento automatico dei canali offerti su piattaforma digitale terrestre, satellitare e via cavo, nel determinare la numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei canali tengano conto delle abitudini degli utenti finali, dei criteri di semplicita' d'uso e dell'applicazione di condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie; i rilievi e le osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, relativamente ai limiti esposti sulla sintonizzazione automatica, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento adottato il 23 novembre 2006 di cui alla delibera n. 663/06/CONS, hanno reso indispensabile una riformulazione di alcune disposizioni per assicurare maggior certezza rispondendo ai problemi emersi in sede applicativa; l'autorita' ha di fatto disposto che i piani di guida elettronica ai programmi, anche costituiti da semplici piani automatici di ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre, satellitare o via cavo, fermo restando il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti secondo quanto previsto dalla delibera n. 216/00/CONS, devono tener conto «delle esigenze di semplicita' di uso dell'apparato di ricezione e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed applicano condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nei confronti di tutti i fornitori di contenuti»; l'autorita' ha ribadito che non devono essere praticate discriminazioni nei confronti dei fornitori di contenuti indipendenti e dei fornitori di contenuti a livello locale; l'autorita' si e' impegnata a garantire il rispetto di tali condizioni ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche anche intervenendo, ove giustificato, di propria iniziativa; il Comitato Radio TV Locali (CRTL) ha avanzato una proposta in merito alla questione dell'ordinamento automatico dei programmi (logical channel number - LCN) nella piattaforma televisiva digitale terrestre; la proposta prevede: 1.Riprodurre nel primo blocco di numeri (1-99) della piattaforma digitale l'ordinamento gia' presente nell'ambiente analogico, riproducendo, il piu' fedelmente possibile, la posizione sul telecomando dei vari canali ricevuti in tecnica analogica, ponendo quindi nei primi numeri i canali nazionali e nei successivi i canali delle tv locali nell'ordine della popolazione servita con le frequenze analogiche utilizzate. L'ordinamento deve comunque, rispettare criteri equi, trasparenti e non discriminatori (tale non e' certamente il criterio di cui si discute e che fa riferimento alle graduatorie Corecom per l'erogazione di contributi pubblici alle emittenti, graduatorie formate secondo criteri che non hanno alcun nesso con il grado di affezione dell'utenza all'emittente); la Sardegna, prima regione a sperimentare l'attivazione del digitale terrestre ha pesantemente pagato l'aggravio della fase di avvio e della sua gestione; nella fase sperimentale era stato definito un automatico riposizionamento delle reti affidando alle televisioni regionali sarde una collocazione nella sintonia automatica subito dopo le principali sette reti nazionali; tale posizionamento automatico che rappresentava non solo il rispetto di posizioni di mercato conquistate con anni di attivita' informativa e di autonome produzioni televisive ma soprattutto una garanzia di tutela della specialita' culturale, identitaria, della Sardegna; l'informazione regionale garantita dalle Tv locali ha sempre rappresentato un fattore di democrazia rilevante nel panorama informativo sardo; da mesi l'attivazione di una sintonia automatica non regionale ha duramente penalizzato e colpito le emittenti televisive sarde con un danno economico rilevante e soprattutto con una ricaduta inaccettabile sul piano democratico, inteso come il venir meno per i sardi del diritto all'informazione regionale e alla produzione culturale proposta dalle emittenti locali; in gran parte delle regioni italiane si stanno moltiplicando le denuncie degli utenti e degli operatori delle tv locali che rischiano di subire un contraccolpo devastante se non si interverra' con un urgenza per ripristinare le condizioni di partenza che prevedevano appunto la tutela del posizionamento delle tv locali -: se il Governo non intenda intervenire con tutti gli strumenti a disposizione per valutare il danno provocato da tale situazione al fine di individuare con somma urgenza le soluzioni necessarie; se il Governo per quanto di competenza, non intenda valutare l'opportunita' che l'articolazione del digitale terrestre sul territorio nazionale abbia come fondamento quello della suddivisione regionale delle sintonie automatiche, individuando procedure e soluzioni idonee a rendere tale processo immediatamente applicabile; se il Governo non intenda promuovere iniziative utili a garantire il rispetto delle intese intercorse che avevano, proprio in Sardegna, garantito il rispetto e la salvaguardia dell'emittenza locale. (4-05914)