Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05917 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100128
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-05917 presentata da RITA BERNARDINI giovedi' 28 gennaio 2010, seduta n.275 BERNARDINI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, ZAMPARUTTI, FARINA COSCIONI e MECACCI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: l'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 prevede che la domanda di trattenimento in servizio oltre il limite di eta', previsto dall'ordinamento di competenza, va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' (70 anni). E cio' vale per tutti i funzionari dello Stato; sulla base di tale norma il CSM ha emanato con delibera del 4 novembre 2008 un documento organico rubricato «Circolare sul trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70 o anno d'eta'» in cui e' specificato: a) che il termine indicato nel citato articolo 72 e' perentorio; b) che le domande presentate oltre tale termine sono da considerarsi invalide; in particolare, al punto n. 2.3 la predetta delibera prevede quanto segue: «L'articolo 16, comma 1, decreto legislativo n. 503 del 1993, come modificato dall'articolo 72 della legge n. 133 del 2008, prevede che la domanda di trattenimento va presentata dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di eta' previsto per il collocamento a riposo (70 anni o 72 anni, in caso di magistrato che gia' autorizzato a permanere in servizio per due anni intenda avvalersi in un momento successivo della facolta' prevista dal comma 1-bis dell'articolo 16). Le dichiarazioni relative alla richiesta di trattenimento in servizio - che il magistrato abbia interesse ad esprimere prima del termine di legge - non si considerano pertanto valide ai fini della procedura prevista per l'autorizzazione, che verra' avviata solo in caso di richiesta presentata nei termini sopra indicati e con le modalita' previste dalla legge e dalla presente circolare (...)»; dieci magistrati hanno omesso di presentare la domanda nei termini indicati, cio' nonostante alcuni di essi, pur avendo raggiunto il limite di eta' senza che nel frattempo sia intervenuta la proroga, continuano a permanere tuttora in servizio; il 20 gennaio 2010 il CSM ha emanato una nuova circolare con la quale, dopo aver confermato la perentorieta' dei termini, ha sanato le situazioni invalide precedenti invitando con cio' altri venti magistrati che si trovano nelle medesime condizioni dei precedenti dieci a presentare la domanda nonostante il decorso dei termini; la lista dei magistrati comprende anche nome di estremo rilievo per gli incarichi ricoperti non solo nelle sedi giudiziarie ma anche come segretari di correnti della magistratura della stessa Associazione nazionale magistrati, come il presidente Mario Almerighi o il presidente Vittorio Borraccetti, oltre a vari altri magistrati noti come Vittorio Frascherelli, Francesco P. Amura, Mario Natalino Iapaolo, Franco Morano, Aldo Petrucci, Bartolomeo Quatraro, Claudio Roda' e Salvatore Sinagra; a giudizio della prima firmataria del presente atto la delibera-sanatoria adottata dal Consiglio superiore della magistratura - nel momento in cui trasforma un termine perentorio in uno ordinatorio contiene una palese violazione di legge -: di quali elementi disponga il Ministro interrogato e se non intenda promuovere iniziative normative per rendere univoca la disciplina in materia.(4-05917)