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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05940 presentata da GERMANA' ANTONINO SALVATORE (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100202

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-05940 presentata da ANTONINO SALVATORE GERMANA' martedi' 2 febbraio 2010, seduta n.276 GERMANÀ. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'esercizio del gioco del «Bingo» e' riservato, ex decreto ministeriale n. 29 del 31 gennaio 2000, al Ministero dell'economia e delle finanze; lo stesso decreto ministeriale (articoli 2 e seguenti) determina le modalita' attraverso le quali il Ministero attribuisce le concessioni per la gestione del gioco del «Bingo» in apposite sale a persone fisiche o societa'; l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 29 stabilisce che «Il concessionario presta all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a lire 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi»; gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 disciplinano l'iscrizione degli intermediari finanziari rispettivamente nell'elenco speciale del Ministero dell'economia e delle finanze ed in un elenco speciale tenuto presso la Banca d'Italia; i Confidi iscritti nell'elenco generale presso il Ministero dell'economia e delle finanze e nell'elenco speciale presso la Banca d'Italia sono intermediari finanziari sottoposti a regime di vigilanza equivalente a quello delle banche; la predetta disciplina consente ai soggetti iscritti una maggiore operativita' rispetto agli altri confidi, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale; in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime; la garanzia prestata da Confidi iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, quindi, non puo' non considerarsi rientrante nel novero delle garanzie «equivalenti» ex articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; di fatto, viene negato, ai soggetti destinatari di concessione per l'esercizio del gioco del «Bingo», la possibilita' di usufruire, ex articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000 n. 29, della garanzia fidejussoria prestata da Confidi iscritte negli elenchi sopra richiamati -: se, alla luce delle su esposte ragioni, il Ministro interrogato non ritenga opportuno emanare un regolamento di attuazione che specifichi quali siano i criteri per l'individuazione della polizza assicurativa equivalente, ex articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; se, alla luce delle su richiamate norme il Ministro interrogato non ritenga opportuno includere le garanzie prestate dalle Confidi, iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Tub, alle garanzie ritenute equivalenti ex articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000 n. 29. (4-05940)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedi' 3 maggio 2010 nell'allegato B della seduta n. 315 All'Interrogazione 4-05940
presentata da ANTONINO SALVATORE GERMANA' Risposta. - L'interrogante chiede al Ministro se non ritenga opportuno includere le garanzie prestate dagli intermediatori finanziari iscritti negli elenchi speciali del ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia (articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993), tra quelle ritenute equivalenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante «Regolamento recante, norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133». La fideiussione e' elemento indispensabile per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; l'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 29 del 2000 prevede, infatti, che «il concessionario presta all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi». Lo schema di convenzione tipo, approvato con decreto ministeriale 21 novembre 2000, all'articolo 6, comma 1, ribadisce che «il concessionario e' tenuto a prestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento, la cauzione definitiva a mezzo di fideiussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha validita' dalla data di inizio dell'attivita' di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine, di due anni». Il Consiglio di Stato, con parere n. 1299/2007 reso sullo «schema modulare di atto di convenzione generale relativo al rapporto tra concedente e concessionario delle attivita' e delle funzioni connesse alla raccolta dei giochi pubblici», ha affermato che la garanzia, da parte dei concessionari puo' essere «o bancaria, o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal ministero dell'economia e delle finanze». L'Amministrazione soltanto a seguito del suddetto parere ha ritenuto, dunque, di poter accettare, per il rinnovo delle concessioni per la gestione del Bingo, fideiussioni rilasciate da societa' finanziarie iscritte regolarmente nell'elenco speciale di cui al richiamato articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Allo stato, tutte le convenzioni di concessione per il gioco del Bingo sono garantite da polizze fideiussorie emesse da banche, compagnie di assicurazioni o societa' di cui all'elenco speciale tenuto presso il ministero dell'economia e delle finanze. Al contrario, non sono stati ritenuti accettabili gli atti fideiussori prestati da societa' di altro genere, seppure iscritte in altri elenchi presso la Banca d'Italia (ad esempio ex articolo 106 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993), non in linea con il quadro delineato dalla normativa di settore, dalla normativa generale sui contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e del suddetto parere del Consiglio di Stato. Pertanto, le fideiussioni rilasciate dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (cosiddetti confidi) possono essere accettate a garanzia degli obblighi convenzionali relativi alla gestione del gioco del Bingo, solo qualora tali consorzi abbiano assunto la forma di banca cooperativa o siano iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (possibilita' prevista dall'articolo 13, comma 57, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003). Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Alberto Giorgetti.



 
Cronologia
martedì 19 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali

    Nell'ambito degli interventi a sostegno della popolazione di Haiti, colpita da un gravissimo terremoto, il Governo annuncia la decisione di sottoscrivere un accordo bilaterale per la cancellazione finale del debito di 40,3 milioni di euro.

    La portaerei della marina militare Cavour parte per Haiti, per concorrere all'opera di ricostruzione e di soccorso alla popolazione.



mercoledì 3 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge recante disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (C. 889), che sarà approvato in via definitiva dal Senato il 10 marzo 2010 (legge 7 aprile 2010, n. 51).