Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05974 presentata da CASSINELLI ROBERTO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100203

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-05974 presentata da ROBERTO CASSINELLI mercoledi' 3 febbraio 2010, seduta n.277 CASSINELLI e CARLUCCI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: la drammatica attualita' di cui sono funestate le cronache nazionali riguardo al delicato tema della gestione/alterazione della scena del crimine, da parte dei primi operatori tecnici chiamati ad intervenire (siano essi sanitari del primo soccorso o essi rappresentanti delle forze dell'ordine), nonche' della successiva ed altrettanto delicata fase della corretta esecuzione ed interpretazione del sopralluogo, dell'autopsia e delle correlate indagini di laboratorio, rendono indispensabile ed indifferibile un intervento normativo, da attuarsi di concerto con le societa' scientifiche attive nel settore della medicina legale e delle scienze forensi, teso a fornire strumenti tecnico-operativi moderni e scientificamente solidi, tali da consentire una adeguata effettuazione delle indagini scientifiche del delitto; ricorre quest'anno il centenario dell'ultimo intervento dell'Esecutivo in materia: la circolare 30 giugno 1910, n. 1665, dell'allora Ministro di grazia e giustizia e dei culti, onorevole Fani. Da allora ne' il Governo, ne' il Parlamento si sono piu' occupati della metodologia in questo tipo di indagini per cui ci troviamo oggi in una situazione in cui la magistratura, senza averne ovviamente le competenze tecniche, decide quali indagini scientifiche debbano essere effettuate ed in quali casi, utilizzando lo strumento ottocentesco della perizia in un contesto profondamente diverso. Di fronte a tali importanti cambiamenti, l'assetto organizzativo e' immutato e manca quantomeno uno strumento giuridico, sia esso in forma di circolare, sia esso in forma di recepimento di direttive europee, peraltro esistenti, che possa fornire una guida sul come, dove e quando intervenire su una scena del crimine, sul come eseguire una autopsia corretta e tutte le indagini ad essa correlata. Il tutto al fine, quantomeno, di arginare mediante tale strumento normativo il fenomeno dell'alterazione della scena del crimine o della non esecuzione delle autopsie quando necessarie e con modalita' e tempistiche validate da corretti protocolli scientifici cosi' come avviene negli altri Paesi europei; a mero titolo d'esempio, ricordiamo il noto caso dell'omicidio del piccolo Samuele Lorenzi, il cosiddetto «delitto di Cogne», in cui l'intervento del medico di famiglia altero' irrimediabilmente la scena del crimine spostando il corpo e lavando le ferite in un vano tentativo di soccorso; ricordiamo ancora quello dell'omicidio di Meredith Kercher, in cui l'ora del decesso fu un punto cruciale e la difesa sostenne che la scena del crimine fosse stata contaminata durante le perquisizioni ed un importante reperto fosse stato lasciato per giorni sul pavimento e solo successivamente acquisito; infine l'omicidio di Chiara Poggi, il cosiddetto «delitto di Garlasco» in cui le indagini sulle macchie di sangue presenti sul luogo del delitto e la determinazione dell'ora della morte furono oggetto di controversia; ordunque, sopralluoghi tecnici giudiziari, rilevamento di tracce biologiche, ora e data della morte, causa e mezzi della morte, autopsia, e altro parrebbero attivita' che richiedono un intervento del legislatore. È noto che, nel Paese, le indagini scientifiche del delitto non sono effettuate in modo uniforme, ma anzi la loro qualita' differisce da luogo a luogo e da caso a caso. Il rilievo dei dati in sopralluogo, l'esecuzione dell'autopsia, il repertamento di dati importanti sulla scena del crimine o al tavolo settorio sono demandati alla sensibilita' e soggettivita' dei professionisti coinvolti piuttosto che rifarsi, a garanzia della qualita' delle prestazioni, a procedure ben codificate all'interno di modelli tecnico-operativi scientificamente condivisi che possano garantire, a chiunque intervenga, di sapere come comportarsi avendo a disposizione istruzioni chiare e comprensibili e poter intervenire senza alterare irrimediabilmente la scena del delitto. Le indagini sulla scena del crimine e sul cadavere devono rispondere a conoscenze tecniche specifiche che anche mediante semplici accorgimenti possono preservare tracce, evidenze, indizi utili al proseguo dell'indagine; anche senza voler modificare il vigente codice di procedura penale, e' possibile definire modelli e procedure tecnico operative moderne e condivise scientificamente allorquando le forze di polizia, a qualsiasi livello, procedendo ad iniziativa (articoli 55, 330, 347, codice di procedura penale) ovvero gia' su delega del pubblico ministero (articolo 370 codice di procedura penale), abbiano facolta'/necessita' di compiere operazioni che richiedano una competenza tecnica specifica avvalendosi di soggetti idonei che non possono rifiutare l'opera (articoli 248, 359, 360 codice di procedura penale); allo stato, gli unici strumenti normativi in tema di accertamento autoptico (tanto a finalita' diagnostiche quanto giudiziarie) sono il regolamento di polizia mortuaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990) e, in tema di autopsia giudiziaria, la citata circolare Fani del 1910; ed invero, se la circolare Fani fosse applicata, si verificherebbe in molti casi un miglioramento della qualita' delle prestazioni medico forensi, non sempre affidate a consulenti competenti in materia (e spesso nemmeno specialisti nella disciplina) e talvolta effettuate in modo parziale ed approssimativo; deve essere peraltro ricordato che 11 anni or sono fu emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa la raccomandazione No. R (99) 3, approvata senza riserve da parte del rappresentante italiano circa la sua applicazione, che tuttora non e' stata recepita nel nostro ordinamento e non viene di conseguenza applicata, nonostante contenga principi ampiamente condivisibili e condivisi dalla comunita' scientifica; la raccomandazione stessa che si connota come «protocollo aggiuntivo» della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina, nota anche come «Convenzione di Oviedo», vide la luce al seguito di lunga serie di lavori preparatori, risalenti addirittura al 1989, allorche' fu costituito il gruppo di Siviglia per la armonizzazione ed il coordinamento europeo della medicina legale. Ne scaturi' l'European council of legal Medicine che redasse un documento di regole protocollari in materia di autopsia giudiziaria nel quadro di una dimensione europea della specializzazione in medicina legale. Vi si aggiunsero quali utili fonti d'inspirazione anche la guida dell'interpol per la identificazione delle vittime delle catastrofi del 1991, adottata da ben 176 paesi, nonche' i documenti del Minnesota lawyers international human rights committee sulle esecuzioni illegali (adottati dalle Nazioni Unite). Dopo l'emanazione da parte dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa della raccomandazione n. 1159 del 1991 sulla esigenza di armonizzazione delle regole autoptiche ai fini della determinazione delle cause della morte e della identificazione personale, sollecitata dalla crescente migrazione della popolazione in Europa, si rendeva urgente lo studio di linee-guida per una maggiore uniformita' delle metodologie settorie e dei verbali, e veniva costituito un «Comitato di esperti ad hoc» (CAHRA) che ha operato in collaborazione con il Comitato direttivo per la bioetica (CDBI). Sono cosi' via via maturate, attraverso varie versioni, le linee guida del documento, promosso infine a rango di protocollo aggiuntivo della «Convenzione di Oviedo»; nel 2005 si riunirono a Melfi gli esperti in medicina legale del nostro Paese appartenenti al mondo accademico, al sevizio sanitario ed alle due societa' scientifiche medico legali SIMLA e COMLAS, ed approvarono un protocollo autoptico italiano nel corso di una consensus conference, che e' oggi adottato su base esclusivamente volontaria dai medici legali che, per coscienza e senso del dovere, ritengono di farlo; in conclusione, sottolineando ancora la drammatica attualita' riguardo al delicato tema della gestione/alterazione della scena del crimine da parte dei primi operatori tecnici chiamati ad intervenire, nonche' della successiva ed altrettanto delicata fase della corretta esecuzione delle autopsie ed interpretazione dei reperti autoptici, ci si interroga sul perche' ad oggi nulla sia stato fatto dal nostro Esecutivo dopo la emanazione della circolare Fani del 1910 e la citata raccomandazione del Consiglio d'Europa sia rimasta lettera morta nonostante sia oggi possibile darvi applicazione in tempi brevi potendo disporre del contributo delle Societa' scientifiche dei medici legali italiani -: alla luce di quanto esposto in premessa, quali iniziative il Governo intenda assumere, al fine di garantire la conservazione dello stato dei luoghi da parte degli operatori dell'emergenza e delle forze dell'ordine, l'esecuzione di corrette indagini di sopralluogo e di autopsie giudiziarie effettuate da specialisti preparati e in adesione a protocolli condivisi dalla comunita' scientifica, e se in particolare intenda dare forza normativa a indispensabili protocolli operativi, come quelli previsti dalla Raccomandazione n. No. R (99) 3 approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 2 febbraio 1999, e se non intenda promuovere l'adozione di protocolli operativi da osservare obbligatoriamente. (4-05974)

 
Cronologia
martedì 19 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali

    Nell'ambito degli interventi a sostegno della popolazione di Haiti, colpita da un gravissimo terremoto, il Governo annuncia la decisione di sottoscrivere un accordo bilaterale per la cancellazione finale del debito di 40,3 milioni di euro.

    La portaerei della marina militare Cavour parte per Haiti, per concorrere all'opera di ricostruzione e di soccorso alla popolazione.



mercoledì 3 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge recante disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (C. 889), che sarà approvato in via definitiva dal Senato il 10 marzo 2010 (legge 7 aprile 2010, n. 51).

giovedì 11 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli, 119 contrari e 3 astenuti, l'emendamento 1.950 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (S. 1955), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.