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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02570 presentata da MILO ANTONIO (MISTO - NOI SUD/LEGA SUD AUSONIA) in data 20100302

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02570 presentata da ANTONIO MILO martedi' 2 marzo 2010, seduta n.292 MILO, ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) ha recepito nel nostro ordinamento le direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, di modifica della precedente direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda la territorialita' IVA delle prestazioni di servizi e lo scambio di informazioni; gia' in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2008 (AC 2320) il Governo, con l'accettazione di un ordine del giorno, si era impegnato ad adottare il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie nei tempi piu' rapidi possibili, in modo da consentire alle imprese di avere il tempo necessario per adeguarsi alla nuova normativa fiscale che e' entrata in vigore il 1 o gennaio 2010; il relativo decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, e' entrato in vigore il 20 febbraio 2010 con effetto retroattivo dal 1 o gennaio 2010, ma la dottrina ritiene che l'efficacia riguardi solamente le disposizioni stabilite nella direttiva in modo sufficientemente dettagliato e cogente, come sembra emergere anche dalla circolare ministeriale n. 58/E del 31 dicembre 2009; il predetto decreto attua anche alcune disposizioni, previste nella direttiva 2006/112/CE come facoltative, e che, pertanto, possono avere effetto solo dall'entrata in vigore del decreto legislativo (20 febbraio 2010) e non prima; le diverse disposizioni di attuazione in parte sono state emanate e portate a conoscenza dei contribuenti in modo informale - come e' accaduto con il decreto ministeriale del 22 febbraio 2010, che stabilisce i termini e le modalita' per l'invio degli elenchi riepilogativi, tutt'ora non pubblicato, e sul quale si basa la determinazione, dello stesso giorno, dei direttori dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate, con la quale sono stati pubblicati i nuovi modelli Intrastat - in parte ancora da emanare - come i decreti per le richieste di rimborso da parte dei soggetti residenti e di quelli non residenti, nonche' il decreto con le nuove procedure ed i modelli di dichiarazione per gli enti non commerciali (Mod. Intra 12 e Intra 13); la prima scadenza a carico dei contribuenti era quella relativa ai nuovi elenchi riepilogativi su supporto magnetico, fissata per il 20 febbraio 2010, il giorno 25 febbraio 2010 era fissata quella per l'invio telematico; la modulistica e le procedure software sono state messe a disposizione dei contribuenti, peraltro in modo incompleto, solamente a ridosso della scadenza, rendendo di fatto impossibile il corretto adempimento soprattutto per le medie e grandi imprese, che devono estrapolare i dati dai sistemi gestionali con proprie procedure; le modifiche contenute nei nuovi elenchi e nelle nuove procedure sono notevoli e riguardano, tra l'altro, anche gli elenchi per le cessioni/acquisti di beni, come l'obbligo per l'invio telematico e le nuove periodicita' (peraltro, l'Italia non ha utilizzato ne' la facolta', concessa dalla direttiva 2008/117/CE, di stabilire la soglia piu' alta di 100.000 euro per la periodicita' trimestrale, ne' la facolta' della predisposizione trimestrale generalizzata per i servizi intracomunitari, come invece stabilito in altri Stati comunitari al fine di semplificare gli impegni a carico dei contribuenti); l'Agenzia delle entrate (circolare n. 5/E del 17 febbraio 2009) e l'Agenzia delle dogane (comunicazione 24265/RU del 17 febbraio 2009), con riferimento allo Statuto del contribuente, hanno chiarito che non applicheranno sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, a condizione che gli eventuali errori vengano sanati con elenchi integrativi inviati entro il 20 luglio 2010, cioe' in ogni caso nei termini; a parte l'evidente violazione delle norme previste dallo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), che all'articolo 3, comma 2, stabilisce che «in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore», si ritiene che il contribuente non possa avere violato alcuna disposizione, se questa formalmente non esiste -: se ritenga opportuno, nei tempi piu' rapidi possibili, stabilire con chiarezza l'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie facoltative, attuate con il predetto decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, sanando gli eventuali comportamenti difformi dei contribuenti, le eventuali violazioni concernenti la compilazione degli elenchi riepilogativi, gli eventuali ritardi ed omissioni, nonche' tutti gli errori commessi dai contribuenti in buona fede, in questa fase di incertezza sulle nuove regole di territorialita'. (5-02570)

 
Cronologia
giovedì 11 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli, 119 contrari e 3 astenuti, l'emendamento 1.950 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (S. 1955), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

giovedì 4 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 305 voti favorevoli e 245 contrari, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (C. 3146), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.