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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02694 presentata da SIRAGUSA ALESSANDRA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100330

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02694 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA martedi' 30 marzo 2010, seduta n.302 SIRAGUSA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: nell'ambito della ridefinizione delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado si rileva la necessita' di unificare l'elenco degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente suddiviso in quattro aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica (AD03) e psicomotoria (AD04); tale suddivisione e' gia' stata superata nella scuola media e la sua applicazione nella scuola secondaria di secondo grado non ha fondamento giuridico ne' pedagogico; tutti gli insegnanti di sostegno seguono il medesimo corso di specializzazione - a prescindere dalla classe disciplinare da cui provengono - e ricevono la stessa formazione; di fatto, nelle scuole, agli insegnanti di sostegno viene richiesto di affiancare tutti i docenti curricolari e di seguire gli alunni in tutte le materie a prescindere dalla propria area di appartenenza, sulla base delle necessita' degli alunni che di volta in volta si presentano; mentre si richiede ai docenti curricolari di conoscere gli argomenti specifici da proporre agli allievi, ai docenti di sostegno si richiede di progettare e sperimentare le metodologie piu' adatte ai fabbisogni e alle necessita' dei propri alunni; la suddivisione in aree disciplinari delle attivita' di sostegno nelle scuole superiori non e' stata istituita per legge; il riferimento normativo per ogni ordine di scuola e' lo stesso: la legge quadro n. 104 del 1992. Sembrerebbe, tuttavia, che l'equivoco scaturisca da un'errata interpretazione del comma 5 dell'articolo 13 di tale legge, che recita: «Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attivita' didattiche di sostegno, con priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato». È opinione diffusa ormai che gli operatori della scuola non abbiano compreso che l'espressione «nelle aree disciplinari» era riferito alle «attivita' didattiche» e non ai «docenti specializzati» che sono specializzati invece in tutte le aree; sulla base di tale errata interpretazione fu emanata l'ordinanza ministeriale n. 78 del 23 marzo 1993, con la quale venne creata una corrispondenza fra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado; con tale provvedimento si fa confluire, per esempio, nell'area tecnica AD03 ben 133 tipologie di classi di concorso. Si va da insegnanti diplomati tecnico pratici, di formazione prettamente professionale, ad insegnanti di materie giuridiche ed economiche di connotazione sicuramente piu' vicina all'area umanistica. Mentre nell'area scientifica AD01 confluiscono 12 classi di concorso, nell'area umanistica AD02 confluiscono 25 classi di concorso e nell'area psicomotoria AD04 confluisce un'unica classe di concorso; tale suddivisione, si puo' prestare ad una gestione poco chiara della designazione delle cattedre di sostegno alle diverse aree; tali assegnazioni, dovrebbero scaturire dalle indicazioni del gruppo misto, mentre, nella realta', molti presidi richiedono direttamente agli Uffici scolastici provinciali i docenti di sostegno, con criteri non sempre trasparenti e spesso scollegati dalle effettive necessita' degli alunni; a causa di questo sistema di reclutamento, docenti di sostegno di una determinata area con un punteggio piu' alto rimangono disoccupati e docenti di altre aree con un punteggio piu' basso continuano a ricevere incarichi di supplenza annuale dagli Uffici scolastici provinciali; il meccanismo di cui sopra spesso penalizza insegnanti con una maggiore anzianita' di servizio che talvolta non ricevono l'incarico; l'unificazione delle aree darebbe a tutti le stesse possibilita'; spesso un insegnante di sostegno nominato dagli Uffici scolastici provinciali sulla propria area, quando arriva a scuola, si vede assegnare ragazzi diversamente abili che appartengono ad un area disciplinare diversa dalla propria; si verifica altresi' che, quando l'elenco di un'area viene esaurito, si attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera incrociata tenendo conto solo del loro punteggio -: se il Ministro non ritenga di dover istituire un elenco unico di sostegno anche per le scuole superiori cosi' come gia' previsto per gli insegnanti di sostegno delle medie. (5-02694)





 
Cronologia
domenica 28 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    In nove regioni, tra cui la Lombardia, il Piemonte, il Lazio e l’Emilia Romagna, si svolgono le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali. Le percentuali di affluenza oscillano tra il 61 e il 68%. I risultati assegnano la vittoria ai candidati del centro-destra in cinque regioni e a candidati del centro-sinistra nelle altre quattro.

mercoledì 31 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano rinvia alle Camere, per una nuova deliberazione, il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (AC 1441-quater) (Doc. I, n. 1).

    Giorgio Napolitano