Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02724 presentata da VELO SILVIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100408
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02724 presentata da SILVIA VELO giovedi' 8 aprile 2010, seduta n.304 VELO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: l'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, per l'individuazione delle mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute dei terzi, allo scopo di sottoporre i lavoratori destinati a tali mansioni ad un accertamento volto verificare l'assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio, e successivamente ad accertamenti periodici; con il medesimo decreto devono altresi' essere determinate la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'; l'articolo 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in ottemperanza al citato articolo 8, la Conferenza unificata ha adottato in data 30 ottobre 2007 un atto di intesa con il quale sono state individuate le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, definite dall'allegato I dell'atto di intesa medesimo; il punto 2 dell'allegato I dell'atto di intesa ha individuato, come mansioni inerenti alle attivita' di trasporto, relativamente al trasporto su strada: i conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada [punto 2, lettera a)]; gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci [punto 2, lettera n)]; tra i conducenti di cui al punto 2, lettera a) dell'atto di intesa non sono ricompresi i titolari di patente di categoria B, con la conseguenza di escludere dai controlli i conducenti di veicoli fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo; al contrario, ai sensi del punto 2, lettera n) del medesimo atto, sono sottoposti ai controlli tutti gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, senza che sia prevista una analoga esclusione per i conducenti di macchine di movimentazione terra e merci con portata inferiore a 3,5 tonnellate; gli accertamenti sanitari effettuati su tutti conducenti di macchine di movimentazione terra e merci determinano pesanti aggravi sia in termini economici che organizzativi per le aziende del settore della logistica, che annoverano tra i propri dipendenti un numero elevato di queste figure; la disparita' di trattamento normativo rispetto ai conducenti di veicoli stradali appare inoltre non ragionevole, dal momento che risultano evidenti i maggiori rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute proprie e di terzi che derivano da mansioni di trasporto effettuate su strada piuttosto che all'interno di magazzini o di spazi non aperti al traffico; l'articolo 8, comma 2 del citato atto di intesa prevede che le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita' di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, nonche' le tecniche analitiche piu' specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilita' e uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise, siano individuate con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome; in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, e' stato emanato il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il cui articolo 41 ha definito le modalita' attraverso le quali effettuare la sorveglianza sanitaria, individuando le tipologie di visita da effettuare rispetto all'esercizio delle attivita' lavorative; le visite mediche previste dal citato articolo sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti; con l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 18 settembre 2008, ai sensi dell'articolo 8 dell'Intesa del 30 ottobre 2007, e' stato approvato il documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi»; l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 106 del 2009, recante disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, ha stabilito che entro il 31 dicembre 2009, con accordo in conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengano rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza -: se il Governo, anche in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 106 del 2009, intenda assumere iniziative volte a rivedere le mansioni inerenti alle attivita' di trasporto previste dall'allegato I all'atto di intesa del 30 ottobre 2007, per le quali risultano obbligatori gli accertamenti in materia di tossicodipendenza, al fine di escludere dall'obbligo di sottoposizione ai suddetti accertamenti anche i conducenti di macchine di movimentazione terra e merci di peso complessivo inferiore a 3,5 tonnellate. (5-02724)