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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01071 presentata da REGUZZONI MARCO GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA) in data 20100518

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01071 presentata da MARCO GIOVANNI REGUZZONI martedi' 18 maggio 2010, seduta n.323 REGUZZONI, DAL LAGO, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, COTA, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RIXI, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro per i beni e le attivita' culturali. - Per sapere - premesso che: il Fondo unico per lo spettacolo (Fus) e' stato istituito con la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante; la sopra citata legge prevede che la gestione delle risorse avvenga secondo un procedimento di tipo accentrato, in cui il Ministero per i beni e le attivita' culturali, titolare del Fondo, provvede sia alla fissazione dei criteri di ripartizione all'interno dei distinti settori, sia alla concreta erogazione dei finanziamenti; l'unitarieta' dell'azione statale, obiettivo dichiarato della legge n. 163 del 1985 istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, e' messa seriamente in discussione dalla pratica consolidata di differenziare le forme di sostegno finanziario allo spettacolo; nel contesto attuale, caratterizzato dalla drastica riduzione dei fondi statali per lo spettacolo, le risorse provenienti dal Fondo unico per lo spettacolo rappresentano solo una parte, circa la meta', del finanziamento pubblico generale allo spettacolo dal vivo, che gode di ulteriori forme di sostegno finanziario, provenienti da Stato, da regioni e da enti locali, che assumono un ruolo strategico per il supporto dell'intero settore; l'attivita' delle regioni nel settore dello spettacolo, pur in assenza di una legislazione statale di cornice, si e' sempre piu' sviluppata negli anni, prevedendo investimenti sul piano della progettazione, della promozione, della comunicazione e del sostegno alle diverse iniziative culturali del territorio; in seguito al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, molte regioni hanno provveduto al riordino della propria legislazione in materia di spettacolo, ispirandosi a principi comuni quali l'affermazione del valore sociale ed economico dell'attivita', l'approccio integrato alla materia e il ricorso a modalita' di sostegno economico differenziate, tali da prevedere sia contributi finanziari, sia incentivi sul piano economico e fiscale; con le sentenze n. 255 e n. 256 del 21 luglio 2004 della Corte costituzionale, originate da una questione di legittimita' e da un conflitto di attribuzione sollevati dalla regione Toscana, e' stato affermato che lo spettacolo, pur non essendo espressamente citato all'interno del nuovo articolo 117 della Costituzione, non e' da ricondursi alla competenza residuale delle regioni, bensi' rientra a pieno titolo nella «promozione ed organizzazione di attivita' culturali», indicata nel terzo comma dell'articolo 117 tra le competenze di tipo concorrente; dai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza dettati dall'articolo 118 della Costituzione e richiamati dalle sentenze della Corte costituzionale, consegue, ad avviso degli interroganti, l'illegittimita' delle procedure amministrative di tipo accentrato in materie di competenza concorrente; la Corte costituzionale, nel richiamare la necessita' ineliminabile di una profonda revisione dell'attuale riparto tra Stato, regioni ed enti locali, anche in relazione alle funzioni amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici al settore dello spettacolo, ha sottolineato l'importanza dell'elaborazione di procedure «che continuino a svilupparsi a livello nazionale», almeno per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative, «con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle regioni»; la Corte costituzionale ha, quindi, considerato possibile l'eventualita' che siano le regioni a disciplinare un settore cosi' fortemente caratterizzato da legami con il territorio di riferimento, in relazione al tessuto produttivo e ai potenziali fruitori dell'attivita' culturale, purche' tale disciplina avvenga all'interno di una cornice unitaria statale, garantita dal riconoscimento della riserva allo Stato della disciplina di principio; secondo la Corte costituzionale, la collocazione dello spettacolo nella sfera delle competenze concorrenti non rappresenta una penalizzazione, ma, al contrario, accresce molto la responsabilita' delle regioni, «dato che incide non solo su importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore, come gli enti lirici e i teatri., con un forte impatto anche sugli stessi strumenti di elaborazione e di diffusione della cultura»; appare quanto mai necessario un ripensamento dell'attuale sistema di gestione e di erogazione dei finanziamenti pubblici allo spettacolo, assicurando a questi continuita', tempestivita' e congruenza, superando il carattere nazionale del Fondo unico per lo spettacolo e restituendo alle regioni la loro fondamentale importanza nel settore -: se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire con apposite iniziative normative, al fine di modificare la gestione e la distribuzione accentrata dei finanziamenti pubblici previsti dal Fondo unico per lo spettacolo, ispirandosi ad un modello di gestione imperniato sulle regioni che eviti gli squilibri territoriali nella ripartizione delle risorse e lasci aperta la strada dell'attribuzione diretta alle regioni della gestione del Fondo, rimettendo alla Conferenza Stato-regioni l'individuazione dei parametri idonei a valutare il riparto fra le singole regioni.(3-01071)





 
Cronologia
lunedì 17 maggio
  • Politica estera ed eventi internazionali

    In Afghanistan, nella zona nord-orientale di Herat, due soldati italiani restano uccisi e altri due feriti nell'esplosione di un ordigno. Le vittime sono Massimiliano Ramad e Luigi Pascazio.



mercoledì 19 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 163 voti favorevoli e 134 contrari, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali (S. 2165), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.