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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00771 presentata da LIBE' MAURO (UNIONE DI CENTRO) in data 20100623

Atto Camera Interpellanza 2-00771 presentata da MAURO LIBE' mercoledi' 23 giugno 2010, seduta n.342 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che: con un atto di segnalazione del 3 giugno 2010, l'autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, formulava al Governo ed al Parlamento alcune osservazioni in merito alla recente riforma della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, recata dall'articolo 15 della legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato ed integrato le disposizioni previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; la suddetta disciplina avra' portata delegificante e riguardera' un ambito molto vasto, ridefinendo sostanzialmente il quadro normativo del settore. Il regolamento potra', infatti, individuare espressamente le norme abrogate, in quanto incompatibili con la riforma; inoltre, il legislatore ha demandato al regolamento la soluzione di problematiche molto delicate, quali l'individuazione delle procedure di gara e le previsioni di dettaglio per l'affidamento a societa' miste, il rispetto del patto di stabilita' interno - anche da parte delle societa' miste ed in house -, il regime delle incompatibilita' per mantenere distinte le funzioni di regolazione e di gestione, l'armonizzazione delle discipline generali con quelle settoriali, la partecipazione di imprese estere alle procedure di aggiudicazione, la tutela degli utenti dei servizi; da un punto di vista piu' generale, gli approfondimenti effettuati, in vista dell'emanazione del regolamento attuativo previsto dal comma 10 dell'articolo 23-bis, hanno posto in rilievo la persistente incompiutezza del processo di transizione dei servizi pubblici locali verso assetti di mercato concorrenziali, in larga parte dovuta a profili critici propri dell'architettura complessiva del sistema; anche se caratterizzati da un comune dato istituzionale, i servizi pubblici locali costituiscono un insieme piuttosto eterogeneo di settori produttivi, dal punto di vista tecnologico e delle caratteristiche della domanda. Il novellato articolo 23-bis, al comma 1, come noto, esclude tout court dall'ambito della riforma alcuni settori (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, gestione delle farmacie comunali, trasporto ferroviario regionale) e, al contempo, abroga alcune norme generali e settoriali. Per l'affidamento dei servizi nei settori oggetto di deroga continuano, quindi, ad applicarsi le normative previgenti; tuttavia, anche in tal caso, non sembra venir meno la necessita' di vagliare tali normative alla luce dei princi'pi generali introdotti dalla riforma e, laddove necessario, intervenire con le opportune modifiche legislative al fine di pervenire ad un grado apprezzabile di armonizzazione. Per tutti gli altri servizi (tra i quali si annoverano la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale non ferroviario ed il servizio idrico) opera la regola dell'applicazione integrale della riforma e dell'abrogazione tacita delle disposizioni settoriali incompatibili; l'autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, segnala come l'assenza di chiare ed uniformi indicazioni interpretative, rischia di disincentivare l'apporto di risorse private; a titolo esemplificativo, occorrerebbe chiarire se per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti (per la quale il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non contempla l'in house fra le modalita' gestionali - articolo 202, comma 1), nel caso in cui ricorrano le situazioni eccezionali di cui all'articolo 23-bis, l'opzione organizzativa in house torni ad essere valida, mentre per la gestione delle risorse idriche e per la gestione dei rifiuti merita attenta considerazione la peculiare fase di riassetto e transizione determinata dalla soppressione, a partire dal 27 marzo 2011, delle autorita' d'ambito territoriale; il problema del raccordo con le normative di settore si manifesta in maniera evidente anche nel settore del trasporto pubblico locale e necessita' di un'attenta analisi delle peculiarita' della disciplina settoriale e delle sue prospettive evolutive; un ulteriore fondamentale profilo rimarcato dall'autorita', riguarda la persistente mancanza di chiarezza sulle regole procedurali da osservare per l'aggiudicazione dei servizi in particolare nel determinare i requisiti di partecipazione alle gare e le procedure di gara da seguire; un intervento chiarificatore si rende, del pari, opportuno con riguardo al profilo dell'operativita' dei gestori ed in particolare al divieto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis, secondo cui, le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono, per tutta la durata della gestione, acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare; per quanto concerne le societa' miste, al fine di evitare utilizzi distorsivi, il regolamento attuativo dovrebbe imporre agli enti affidanti di circoscrivere puntualmente le attivita' comprese nei compiti operativi del socio privato, nonche' esplicitare l'obbligo di indire una nuova procedura di gara in caso di modifica alle condizioni essenziali dell'affidamento (tra cui l'oggetto dello stesso); con riguardo all'in house, poiche' la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 23-bis chiarisce che, anche dopo il periodo transitorio, esso e' consentito per situazioni eccezionali che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, nel rispetto dei princi'pi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla societa' e di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, andrebbero indicati quali siano i mezzi per dare adeguata pubblicita' alla scelta dell'ente, come previsto dal comma 4 dell'articolo 23-bis; un approfondimento a se' stante merita l'applicazione dell'in house al trasporto pubblico locale non ferroviario, per il quale la disciplina generale deve essere armonizzata con quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, che codifica l'in house in modo compiuto per cui sarebbe auspicabile puntualizzare, nel regolamento attuativo dell'articolo 23-bis, che, qualora il servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri sia affidato in house, il controllo analogo dovra' essere determinato secondo quanto previsto dal citato regolamento; ulteriori incertezze interpretative sussistono con riguardo al regime transitorio degli affidamenti non conformi, ora opportunamente dettato dal comma 8 dell'articolo 23-bis e non piu' demandato al regolamento attuativo mentre l'Autorita' ritiene opportuno garantire una transizione ordinata verso l'esternalizzazione totale o parziale dei servizi gestiti dalle societa' in house conformi ai princi'pi comunitari -: quali siano gli orientamenti del Governo rispetto alle segnalazioni citate e quali iniziative conseguenti intenda adottare. (2-00771) «Libe', Galletti».

 
Cronologia
venerdì 18 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    Aldo Brancher assume la carica di Ministro senza portafoglio per l'attuazione del federalismo amministrativo e fiscale.



    Aldo Brancher
venerdì 25 giugno