Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09124 presentata da GIAMMANCO GABRIELLA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20101021

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09124 presentata da GABRIELLA GIAMMANCO giovedi' 21 ottobre 2010, seduta n.387 GIAMMANCO, CECCACCI RUBINO, REPETTI, BARANI, DE LUCA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, GIRLANDA, MOTTOLA e MANCUSO. - Al Ministro per i rapporti con le regioni e coesione territoriale, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: la regione Veneto ha autorizzato, mediante delibera di giunta regionale del 5 ottobre 2010, la caccia a sei specie di uccelli protetti non cacciabili (fringuello, peppola, frosone, storno, pispola, pispolone) utilizzando le cosiddette «deroghe da lettera c» o della «piccola quantita'», di cui all'articolo 9, legge comunitaria della direttiva comunitaria «Uccelli»; la legge n. 157 del 1992 per la protezione della fauna selvatica e la disciplina della caccia, in recepimento della direttiva uccelli, prevede all'articolo 19-bis che le regioni disciplinino l'esercizio delle deroghe a cacciare uccelli protetti non cacciabili, previste dalla stessa direttiva, dovendosi tuttavia strettamente conformare alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alla stessa legge n. 157 del 1992; a causa di un'applicazione discutibile del regime di deroga da parte di varie regioni italiane, tra cui il Veneto, la Commissione europea ha attivato contro la Repubblica italiana una corposa procedura di infrazione (2006/2131); tra le piu' importanti contestazioni della Commissione europea vi e' quella circa l'uso «ordinario» e percio' improprio, di uno strumento - quello appunto delle deroghe di caccia - che e' invece per sua natura straordinario e utilizzabile solo in via di eccezione e in condizioni di rigido controllo. Scrive infatti la Commissione, al punto 57 del parere motivato della procedura di infrazione 2006/2131 che «il regime delle deroghe previsto dalla direttiva e' prevalentemente utilizzato [dall'Italia] per autorizzare una sorta di regime semipermanente di caccia agli uccelli rispetto ai quali la caccia e' vietata. Cio' e' in contrasto con gli obiettivi della direttiva e del suo articolo 9, il quale prevede un «potere di deroga» esercitabile in via eccezionale non per autorizzare un regime regolare di caccia a uccelli protetti ma per consentire l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici in vista della tutela dei fini di interesse generale indicati dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE); in Italia e, in particolare nella regione Veneto, si cacciano ordinariamente uccelli appartenenti a specie non cacciabili, venendo cosi' meno la caratteristica principale e piu' generale dello strumento della deroga, la sua eccezionalita' e venendo sostanzialmente meno, con essa, la distinzione tra specie cacciabili e specie non cacciabili; tra le principali contestazioni della Commissione europea vi e' anche il regime di controllo che lo Stato si e' dato (articolo 19-bis, comma 4 della legge n. 157 del 1992) sulle deroghe regionali che, secondo la Commissione europea, appare troppo lento e macchinoso e comunque risulta poco utilizzato e quindi inefficace verso i provvedimenti di deroga scorretti; la Corte di giustizia europea ha accolto in pieno tutte le contestazioni della Commissione europea e condannato l'Italia, il 15 luglio scorso, nella causa 573-08; si aprira' ora una fase di verifica da parte degli organi comunitari circa l'impegno concreto dell'Italia a sanare le situazioni di infrazione, tra cui appunto l'abuso delle deroghe e il non rapido e non efficace intervento state su di esse. Se cio' non dovesse avvenire si attiverebbe una nuova procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato dell'Unione europea e, dunque, in caso di seconda condanna, le sanzioni decise dalla Corte; in sede di Corte di giustizia l'Italia ha ufficialmente riconosciuto le proprie mancanze, impegnandosi esplicitamente, attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, «a porre in essere qualsiasi iniziativa affinche' le regioni coinvolte adeguino la loro legislazione» (paragrafo 61 della sentenza C-573/2008); la regione Veneto, oltre ad avere contribuito alla condanna dell'Italia nella causa succitata, e' oggetto di specifica procedura di infrazione sul tema delle deroghe ed e' stata deferita alla Corte di giustizia europea, dalla quale si attende la sentenza; la regione Veneto, ininterrottamente dall'anno 2003, attiva deroghe a cacciare piccoli uccelli protetti non cacciabili, tra cui fringuelli e peppole, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 11, lettera c della direttiva uccelli, violando gravemente la distinzione tra specie cacciabili e specie non cacciabili; il nuovo atto della regione Veneto, che prefigura almeno due gravi violazioni della normativa (utilizzo straordinario, per l'ennesimo anno consecutivo, di uno strumento straordinario e mancanza di condizioni rigidamente controllate), aggravera' senza meno la posizione dell'Italia e della stessa regione Veneto; la fauna selvatica non cacciabile e' patrimonio indisponibile dello Stato, nonche' dell'Unione europea e della comunita' internazionale e sta subendo un danno irreparabile; la legge n. 157 del 1992, all'articolo 19-bis, comma 4, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa delibera del Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE» -: se i Ministri non ritengano di intervenire, ai sensi della legge n. 157 del 1992 articolo 19-bis comma 4, per diffidare la regione Veneto e, in caso di inadempienza, annullare i provvedimenti di deroga in materia di caccia, come previsto dalla predetta legge, al fine di evitare una probabile condanna pecuniaria in sede europea al nostro Paese e quindi un danno erariale. (4-09124)

 
Cronologia
mercoledì 13 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Ministro della difesa, Ignazio La Russa riferisce alla Camera sul grave attentato ai militari italiani impegnati in Afghanistan e sugli sviluppi della situazione nella regione.

    Ignazio Benito Maria La Russa
domenica 24 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si reca in Cina in visita ufficiale, accompagnato dal Ministro degli esteri Franco Frattini.

    Franco Frattini Giorgio Napolitano