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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03778-A/013 presentata da D'ANNA VINCENZO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20101119

Atto Camera Ordine del Giorno 9/3778-A/13 presentato da VINCENZO D'ANNA testo di venerdi' 19 novembre 2010, seduta n.398 La Camera, premesso che: il disegno di legge di stabilita', al comma 50, prevede per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011; alcune innovazioni del codice di procedura civile introdotte dalla riforma del 2005 (decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) hanno determinato una serie di fenomeni distorsivi nei meccanismi di recupero forzoso dei crediti a carico delle amministrazioni pubbliche, in generale, e degli enti del servizi sanitario nazionale, in particolare, la cui entita' ha assunto dimensioni allarmanti; la rinnovata formulazione dell'articolo 499 del codice di procedura civile consente ai creditori dotati di sole fatture contabili (ovvero documenti che non attestano in alcun modo l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile) di inserirsi nelle procedure intraprese da creditori muniti di titolo esecutivo; l'entita' del fenomeno e' tale da essere divenuto il piu' grave fattore di carenza di liquidita', ad esempio, nelle Regioni che hanno raggiunto livelli di indebitamento elevati: la indisponibilita' delle somme a disposizione degli enti del servizio sanitario nazionale, infatti, neutralizza qualunque politica di risanamento e razionalizzazione, poiche' la massa debitoria nel frattempo accumulata non puo' essere estinta e, paradossalmente, si alimenta sempre di piu'; sempre piu' spesso i creditori procedenti notificano l'atto di pignoramento presso terzi, citando l'amministrazione debitrice dinanzi a un Tribunale diverso da quello in cui ha sede la filiale che gestisce il conto di tesoreria, magari con il pretesto di notificare l'atto anche a una filiale periferica del Tesoriere (e' il fenomeno del cd. forum shopping ): a stretto rigore, il Giudice dell'esecuzione adito dovrebbe d'ufficio dichiarare l'incompetenza territoriale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e la nullita' del pignoramento. Cio' di fatto non accade, anche (e soprattutto) in ragione di una formulazione della predetta norma che da' adito a speculazioni interpretative di vario tipo; l'ordinamento gia' conosce una serie di norme finalizzate a scongiurare il rischio di un improprio ricorso alle procedure esecutive a carico delle amministrazioni pubbliche: ci si riferisce all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, (che, come detto, impedisce l'esecuzione a carico delle «amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici» prima che siano decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo) e all'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (che circoscrive al pignoramento presso il tesoriere dell'ente le modalita' di recupero forzoso dei crediti vantati nei confronti di alcune amministrazioni specificamente individuate in un elenco e che prevede la nullita' dei pignoramenti non notificati al tesoriere); tali norme, tuttavia, sia per la diversa epoca in cui sono state emanate, sia per una formulazione non scevra da dubbi interpretativi, danno adito a speculazioni ermeneutiche che ne neutralizzano l'efficacia, impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, al fine di introdurre, all'interno dell'ordinamento italiano, la previsione che gli interventi con le sole fatture contabili possano essere spiegati solo nei rapporti tra privati e non anche quando il debitore e' un'amministrazione pubblica e che non e' possibile effettuare pignoramenti dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui ha sede l'amministrazione debitrice. 9/3778-A/ 13 .D'Anna, Granata, Zinzi, Bossa, Milo, Cesario, Formisano Aniello, Fallica, Terranova, Moles, Cosentino, Bitonci.

 
Cronologia
mercoledì 17 novembre
venerdì 19 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), (C. 3778) e il disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2010, (C. 3779), che saranno approvati in via definitiva dal Senato il 7 dicembre (leggi 13 dicembre 2010, n. 220 e n. 221).

domenica 21 novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali

    Il governo irlandese richiede sostegno finanziario all'UE e ai paesi dell'area dell'euro. I ministri finanziari degli Stati membri dell'UE convengono con la Commissione europea e la BCE sulla la necessità di fornire assistenza all'Irlanda, a salvaguardia della stabilità finanziaria nell'UE e nell'area dell'euro.