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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03687-A/001 presentata da D'ANNA VINCENZO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20101130

Atto Camera Ordine del Giorno 9/3687-A/1 presentato da VINCENZO D'ANNA testo di martedi' 30 novembre 2010, seduta n.404 La Camera, premesso che: tra i princi'pi ispiratori e le finalita' del provvedimento in esame vi e' l'effettiva realizzazione del diritto allo studio; l'accesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione; la normativa che disciplina le Scuole di specializzazione di area sanitaria e che regolamenta l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina e' il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in attuazione della «Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 in materia di libera circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli»; l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) e' altresi' disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante disposizioni in materia di «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciale, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»; la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati inoltre l'impegno richiesto per la formazione specialistica e' a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale; emergono diverse disparita' di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternita'; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale ne' dello stesso trattamento economico, sono altresi' tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione; ad oggi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della direttiva comunitaria 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessita' di individuare gli obiettivi formativi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 1999 n. 368 si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette; la disciplina prevista dal decreto ministeriale 1 o agosto 2005, recante disposizioni in materia di «Riassetto scuole di specializzazione di area sanitaria», incide sul diritto allo studio, che dovrebbe essere garantito a chiunque acceda ad un percorso di alta formazione (si rischia infatti che la specializzazione diventi un privilegio accessibile solo a chi puo' mantenersi gli studi) e sul diritto al lavoro, inteso come diritto a svolgere secondo le proprie libere scelte, una determinata attivita' professionale; la ratio originaria del decreto ministeriale 1 o agosto 2005 era individuabile proprio nella necessita' di focalizzare quegli obiettivi formativi delle Scuole di specializzazione in adeguamento a quanto previsto agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 1999 n. 368: diritto all'inquadramento dell'attivita' svolta da soggetti specializzandi in uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo e determinato annualmente con decreto ministeriale; il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanita'. La non corretta attuazione nell'estensione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano nei confronti dei laureati «non medici» specializzandi afferenti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale del futuro di chi non ha la possibilita' economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno, impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, al fine di garantire, all'interno dell'ordinamento italiano, la piena, effettiva ed organica equiparazione dello status giuridico e del trattamento contrattuale ed economico degli specializzandi appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici e psicologi, e comunque degli specializzandi non medici, a quello degli specializzandi medici, in materia di accesso e frequentazione post-laurea delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria. 9/3687-A/ 1. D'Anna, Barani, Vaccaro.

 
Cronologia
domenica 28 novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali

    I ministri finanziari dei paesi dell'area dell'euro decidono che il Meccanismo europeo di stabilità (MES) sostituirà l'attuale European Financial Stability Facility (EFSF) a partire da metà 2010 e avrà il compito di fornire assistenza ai paesi dell'area dell'euro in difficoltà finanziarie.



martedì 30 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (C. 3687), che sarà approvato dal Senato il 23 dicembre (legge 30 dicembre 2010, n. 240).

venerdì 10 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    Ugo De Siervo è eletto Presidente della Corte costituzionale.