Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00907 presentata da GARAGNANI FABIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20101213
Atto Camera Interpellanza 2-00907 presentata da FABIO GARAGNANI lunedi' 13 dicembre 2010, seduta n.407 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: l'evoluzione normativa in materia di regolazione dell'attivita' degli enti territoriali (legge n. 142 del 1990, legge n. 81 del 1993, legge n. 127 del 1997, legge n. 265 del 1999 e, conclusivamente, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) ha profondamente modificato la regolazione dei poteri del sindaco (e del presidente della provincia), del consiglio e della giunta comunali e provinciali. Si e' passati da una concezione «consiglio-centrica», pensata per un sindaco eletto dal consiglio comunale, dal quale traeva la propria legittimazione politica, ad una concezione «sindaco-centrica», nella quale si e' concentrata nelle mani dell'organo di vertice, eletto dal popolo sulla base di un programma impegnativo, gran parte dei poteri, sia di iniziativa politica che esecutivi; occorre riconoscere i risultati positivi conseguenti a una maggiore rapidita' dell'azione di governo, a fronte dell'assemblearismo paralizzante che ha caratterizzato i primi decenni di vita delle amministrazioni locali, a maggior ragione di fronte alla cresciuta autonomia e all'incremento delle competenze derivanti dalle riforme istituzionali; tuttavia e' necessario anche riconoscere la validita' delle osservazioni contra, volte a impedire l'evoluzione dell'azione del sindaco e del presidente della provincia verso forme «podestarili» e a evitare lo svuotamento delle competenze dei consigli comunali e provinciali e dei poteri dei consiglieri; sulla linea di tendenza al riequilibrio si e' mossa la legge n. 265 del 1999, in particolare, «demandando allo statuto l'individuazione delle modalita' con le quali il consiglio partecipa all'individuazione, all'adeguamento e alla verifica delle linee di governo (elemento poi ripreso e sistematizzato nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000). D'altronde e' innegabile che l'attuale sistema tende ad affrontare in termini di riconoscimento e di garanzia la relazione dialettica che sostanzia il rapporto tra maggioranza e opposizione (si vedano per tutte le statuizioni dell'articolo 44 del citato testo unico, in materia di diritti delle minoranze consiliari); questo riconoscimento portera' probabilmente in un futuro piu' o meno immediato a un complesso di regole che la dottrina piu' avveduta ha denominato «statuto delle opposizioni»; si tratta, in sostanza, di allocare in modo nuovo i poteri in capo ai vari organi, senza mortificarne la funzione, stante il fatto che l'articolazione interna delle competenze tra organi deve costituire diretta attuazione di un piu' generale principio di responsabilita' e di distinzione tra indirizzo, gestione e controllo all'interno delle pubbliche amministrazioni; si inquadra in questa tendenza evolutiva, in base alla quale chi governa deve poter governare e chi e' all'opposizione deve poter controllare, nella consapevolezza, da un lato, che la qualita' di governo e' spesso pungolata dalla qualita' dell'opposizione e, da un'altro lato, che la funzione di consigliere, svolta sul campo, ha evidenziato taluni limiti legati alle previsioni di legge; si prospettano alcune modifiche che non incidono sul «fare» dell'esecutivo, quanto semmai sul suo eventuale «non fare»; si incrementa la dialettica consiliare al fine di rendere maggiormente conoscibili gli elementi in base ai quali si forma l'indirizzo politico; si sanzionano i comportamenti non rispettosi delle funzioni del consiglio; ma, d'altro canto, in relazione all'esercizio dell'attivita' di controllo, si sottolinea il senso di responsabilita' con cui deve essere esercitata; pertanto si rende obbligatoria la previsione del referendum, quale strumento di partecipazione popolare, quando lo richieda un adeguato numero di cittadini o un quarto dei componenti del consiglio comunale; si dimezza da venti a dieci giorni il termine per la convocazione del consiglio comunale o provinciale, quando lo richieda un quinto dei consiglieri e, per i comuni con oltre 15.000 abitanti e per le province, il sindaco o il presidente della provincia; si estende tale disciplina anche ai comuni con meno di 15.000 abitanti; si ampliano le competenze dei consiglieri comunali e provinciali: oltre infatti a definire gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune o della provincia presso enti e istituzioni, si e' prevista anche la possibilita' di verifica della congruita' dei requisiti dei candidati e la possibilita', disciplinata dallo statuto, di prevedere forme di partecipazione alle designazioni in oggetto. Infine si e' introdotta la possibilita' di sfiducia al singolo assessore, diversa dalla sfiducia al sindaco o al presidente della provincia, ovvero alla giunta regolata dall'articolo 52 del medesimo testo unico. Si tratta di sfiducia personale e non politica; si ampliano i poteri di controllo dei singoli consiglieri, estendendoli all'attivita' contrattuale dell'ente e agli enti o alle aziende dipendenti dal comune o dalla provincia. Si tratta di previsioni che la dottrina gia' ritiene contenute nella normativa vigente, ma che si ritiene opportuno esplicitare. Si stabilisce inoltre che lo statuto possa determinare ulteriori casi di segretezza dei documenti, oltre a quelli gia' stabiliti dalle leggi vigenti in materia; si introducono sanzioni, la cui determinazione e' rinviata agli statuti, per gli assessori inadempienti rispetto agli obblighi di risposta ai documenti di sindacato ispettivo, presentati dal consigliere; si introduce la possibilita' di istituire commissioni consiliari di indagine sull'attivita' dell'amministrazione, con voto non a maggioranza assoluta (come ora previsto), ma a maggioranza semplice, al fine di consentire lo sviluppo del ruolo dell'opposizione. A contemperamento e' previsto che la loro composizione deve rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari; si prevede che il sindaco o il presidente della provincia possono revocare uno o piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio; si modifica il rapporto tra consiglio e giunta nel senso di incrementare la dialettica tra i due organi, nell'ambito della definizione dei diversi indirizzi e di rendiconto; gli interventi degli assessori dovranno essere maggiormente analitici, mentre si consente ai consiglieri di formulare osservazioni ricevendone risposta; si prevede che gli statuti fissino i termini per la verifica dei requisiti dei candidati a rappresentare il comune o la provincia presso enti o aziende; si amplia il termine entro il quale il sindaco o il presidente della provincia deve provvedere alla nomina dei predetti rappresentanti dell'ente -: quali siano gli orientamenti del Ministro sulle succitate proposte che non ledono i princi'pi cardine della disciplina che regola l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, posto che si limitano a garantire il ruolo essenziale dei consigli, che rischiano un effettivo depotenziamento a fronte dell'eccessivo rafforzamento degli esecutivi, e se intenda assumere iniziative normative per modificare in tal senso la disciplina esistente. (2-00907) «Garagnani».