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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04025 presentata da BERNARDO MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20110111

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04025 presentata da MAURIZIO BERNARDO martedi' 11 gennaio 2011, seduta n.415 BERNARDO e CICCIOLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la disciplina in materia di detrazione IRPEF delle spese di ristrutturazione edilizia, introdotta nell'ordinamento tributario dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998), e' stata costantemente prorogata negli anni successivi; la detraibilita', inizialmente prevista solo in favore degli interventi effettuati dai proprietari degli immobili, e' stata successivamente estesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, prevedendosi in tal caso che la detrazione possa essere fruita dal successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari; da ultimo, l'articolo 1, comma 17, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha prorogato tale disciplina fino al 2012; in tale contesto, l'articolo 1, comma 387, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nel prorogare, per l'anno fiscale 2007, la detraibilita' delle medesime spese di ristrutturazione, fa tuttavia riferimento alle sole spese sostenute dai proprietari e non anche a quelle sostenute dalle imprese, di cui al predetto articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001; l'esclusione, con riferimento al solo anno fiscale 2007, della detraibilita' delle spese di ristrutturazione sostenute da imprese che abbiano successivamente rivenduto l'immobile, determinerebbe una differenziazione nel regime tributario applicabile a fattispecie che il legislatore ha invece regolato unitariamente negli anni precedenti e successivi, la quale risulterebbe priva di una giustificazione logica, penalizzando i contribuenti che hanno acquistato una casa ristrutturata nel corso del 2007 -: se le spese per interventi di restauro o ristrutturazione edilizia effettuati nel corso del 2007 da imprese che abbiano successivamente rivenduto l'immobile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, siano effettivamente indetraibili ai fini IRPEF, e se ritenga in tal caso opportuno adottare iniziative volte ad eliminare tale disparita' di trattamento. (5-04025)





 
Cronologia
sabato 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In risposta alla crisi finanziaria sono istituite tre nuove autorità europee di vigilanza: l’Autorità bancaria europea con sede a Londra, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con sede a Parigi e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali con sede a Francoforte.

giovedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    La Corte costituzionale, giudicando delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene illegittimi l'art. 1, comma 4, per l'ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e l'art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto l'impedimento addotto.