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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA URGENTE 2/00917 presentata da LO MORO DORIS (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110111

Atto Camera Interpellanza urgente 2-00917 presentata da DORIS LO MORO martedi' 11 gennaio 2011, seduta n.415 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per i rapporti con le regioni e coesione territoriale e il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: il consiglio regionale della Calabria con una norma inserita nel collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011 (legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34) ha sancito, con riferimento al territorio regionale, la compatibilita' con la carica di consigliere regionale delle cariche di presidente e assessore provinciale e di sindaco e assessore comunale, prevedendo per il consigliere regionale che svolge contestualmente altro incarico (tra quelli citati dalla norma) l'obbligo di «optare e percepire solo una indennita' di carica»; nel testo della norma si legge testualmente che la compatibilita' viene introdotta «anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 legge n. 154 del 1981, e dall'articolo 65 decreto legislativo n. 267 del 2000», il quale ultimo disciplina sul piano generale e con riferimento all'intero territorio nazionale, le incompatibilita' del consigliere regionale, prevedendo espressamente che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonche' il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale»; peraltro, a seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, che rafforza le autonomie regionali e la potesta' legislativa delle regioni, si e' posto il problema della derogabilita' della normativa statale sulle incompatibilita' del consigliere regionale, con esito negativo sancito da sentenze della Corte costituzionale che hanno espressamente affermato che «la competenza legislativa regionale in questione vale «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» (Corte Costituzionale sentenza n. 201 del 2003); ne discende l'obbligo delle regioni di legiferare nel rispetto dei principi generali in materia, che, in mancanza di ulteriore normativa, non possono che ricavarsi, allo stato della legislazione, dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000; argomenta ancora la Corte che «non la regola dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dunque, deve assumersi come limite alla potesta' legislativa regionale, ma il principio ispiratore di cui essa e' espressione. Il principio in questione consiste nell'esistenza di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessita' conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilita' idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialita' delle funzioni, secondo quella che e' la ratio delle incompatibilita', riconducibile ai principi indicati in generale nell'articolo 97, primo comma, della Costituzione... In sintesi: il co-esercizio delle cariche in questione e', a quei fini, in linea di massima, da escludere. Il legislatore statale, con il citato articolo 65, ha messo in opera il principio anzidetto, tramite la predisposizione di una regola generale di divieto radicale. Ma cio' non esclude scelte diverse nello svolgimento del medesimo principio, con riferimento specifico all'articolazione degli enti locali nella Regione, naturalmente entro il limite della discrezionalita', oltrepassato il quale il rispetto del principio, pur apparentemente assicurato, risulterebbe sostanzialmente compromesso»; non c'e' dubbio che l'articolo 46 del collegato alla manovra di finanza della regione Calabria per l'anno 2011, ponendosi in deroga con la normativa statale in materia, supera i limiti di autonomia legislativa in materia e si traduce in una elusione di un principio generale; tale problematica e' oggetto di vivace discussione in Calabria, anche perche' l'adozione della nuova normativa, inserita in una sede impropria (il collegato alla finanziaria), non era presente nell'agenda politica regionale non e' stata preceduta da alcun dibattito in materia, nell'ambito del quale le ragioni di incostituzionalita' sarebbero state sollevate cosi' come sta avvenendo in questi giorni sulla stampa locale (si veda l'articolo «Sull'incompatibilita' la Corte Costituzionale ha gia' fatto chiarezza» a firma di Claudio Cavaliere, segretario generale della Legautonomie calabrese, pubblicato su «Il quotidiano della Calabria» in data 6 gennaio 2011) -: se alla luce del contenuto dell'articolo 46 del collegato alla manovra di finanza della regione Calabria per l'anno 2011 e del fatto che con tale norma il consiglio regionale calabrese, ad avviso degli interpellanti, va oltre la sua competenza eludendo un principio generale al cui rispetto sono tenute tutte le regioni italiane, il Governo non ritenga urgente e necessario impugnare ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, perche' incostituzionale, la normativa regionale in questione. (2-00917) «Lo Moro, Ventura, Bressa, Amici, Cesare Marini, Fiano, Ferranti, Oliverio, Laratta, Bratti, Zaccaria, Minniti, Garavini, Lagana' Fortugno, Giovanelli, Naccarato, Fontanelli, Ferrari, Bordo, D'Antona».





 
Cronologia
sabato 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In risposta alla crisi finanziaria sono istituite tre nuove autorità europee di vigilanza: l’Autorità bancaria europea con sede a Londra, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con sede a Parigi e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali con sede a Francoforte.

giovedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    La Corte costituzionale, giudicando delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene illegittimi l'art. 1, comma 4, per l'ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e l'art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto l'impedimento addotto.